OCCUPAZIONE D’URGENZA E DELEGA DELLE FUNZIONI AL SINDACO
CORTE DI GIUSTIZIA UE: BOCCIATO L’ART. 21 DELLA MERLONI
R E
P U B B L
I C A I T A L
I A N A
N.6366/2004
Reg. Dec.
N.
2295 Reg. Ric.
Anno 1997
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello iscritto al NRG 2295 dell’anno 1997
proposto da BRUNETTI ANASTASIO E
BRUNETTI MARIO, rappresentati e difesi dagli avvocati Eolo e Giuseppe Ruta,
con i quali sono elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Capo di Ferro n. 13
(presso la segreteria del Consiglio di Stato);
contro
COMUNE DI CAMPOBASSO, in persona del Sindaco in carica,
non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per
il Molise n. 22 del 6 febbraio 1996;
Visto il
ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto il Dispositivo di sentenza
n. 404/2004;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza
dell’8 luglio 2004 il consigliere Carlo Saltelli;
Nessuno è
comparso per la parte appellante;
Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con ricorso giurisdizionale
notificato il 9 marzo 1985 i signori Anastasio, Mario e Concetta Brunetti,
proprietari di alcuni terreni seminativi nel Comune di Campobasso riportati in
catasto al foglio 133 (ed esattamente particella 103, estesa per mq. 6780, in
comproprietà tra i primi due, e la particella 166, estesa per mq. 2980, di
proprietà di Concetta Brunetti) chiedevano al Tribunale amministrativo
regionale per il Molise l’annullamento del decreto n. 1 del 10 gennaio 1985,
con cui il Sindaco del Comune di Campobasso aveva disposto l’occupazione
d’urgenza dei beni immobili, tra cui anche quelli di loro proprietà, per la
durata massima di sessanta mesi, per gli espropri connessi alla localizzazione
delle aree ex articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per gli
interventi di edilizia residenziale agevolata e convenzionale, nonché dei
provvedimenti presupposti, fra cui la delibera consiliare n. 156 del 16 maggio
1983 e la delibera della giunta municipale n. 1292 del 20 ottobre 1984.
A sostegno dell’impugnativa
articolavano quattro mezzi di censura.
Con il primo,
denunciando “Illegittimità del decreto per incompetenza del sindaco nella
esplicazione delle funzioni in materia di occupazione d’urgenza – Illegittimità
per violazione di legge”, sostenevano che il sindaco non era competente ad
emette l’impugnato decreto di occupazione, trattandosi di funzione spettante
esclusivamente al Consiglio Comunale, non delegabile: ciò senza contare che, in
ogni caso, nella ricordata delibera consiliare n. 156 del 16 maggio 1983 non vi
erano tutti gli elementi necessari all’emanazione del decreto di occupazione,
così che nel caso di specie l’impugnato decreto di occupazione non poteva
neppure essere considerato atto meramente esecutivo della volontà consiliare.
Con il secondo, poi, lamentando
“illegittimità del decreto per perplessità di motivazione ricadente
nell’eccesso di potere”, i ricorrenti osservavano che nell’impugnato decreto
era stata confusamente richiamata una pluralità di leggi (25 giugno 1865, n.
2359; 22 ottobre 1971, n. 865; 28 gennaio 1977, n. 10) disciplinanti aspetti e
funzioni del tutto diverse tra di loro, così che era del tutto incomprensibile
il potere concretamente esercitato.
Con il terzo, rubricato “Illegittimità
del decreto per illegittimità delle deliberazioni consiliari e di giunta pure
impugnate – Vizio ricadente nella violazione di legge derivante da erronea e
falsa applicazione dell’art. 51, L. 22 ottobre 1971, n. 865”, i ricorrenti
contestavano la legittimità della delibera consiliare n. 156 del 16 maggio
1983, con cui il Comune di Campobasso aveva localizzato il programma di
intervento di edilizia residenziale convenzionata e agevolata sull’area di loro
proprietà, evidenziando che, nel caso di specie, non solo non era applicabile
l’articolo 51 della legge 22 ottobre 11971, n. 865, essendo ancora disponibili
aree del piano per l’edilizia economica e popolare non esaurite, per quanto non
si rinveniva alcuna idonea motivazione a supporto della scelta dell’area
concretamente operata, che aveva inopinatamente riguardato anche aree che,
nelle previsioni del piano regolatore generale, erano destinate a strade,
omettendo la considerazione di altre aree più idonee per i fini perseguiti.
Infine, deducendo “Illegittimità
del decreto per incompetenza del Consiglio Comunale nella scelta dell’area –
Illegittimità per disparità di trattamento ricadendo nell’eccesso di potere”, i
ricorrenti evidenziavano che non risultava che la impugnata localizzazione
(avvenuta senza rispettare l’unitarietà e l’uniformità del comparto esistente,
essendo limitata ad una sola parte di esso) fosse stata adottata
tempestivamente entro i trenta giorni successivi alla richiesta della Regione o
degli enti costruttori (richieste di cui peraltro non vi era alcuna traccia),
con la conseguenza che non poteva svolgersi alcun controllo sull’attività
amministrativa svolta, cosa tanto più grave in considerazione del fatto che
l’eventuale violazione di tale termine perentorio comportava la decadenza del
potere del consiglio comunale ad effettuare la localizzazione con subentro
della relativa competenza in capo al Presidente della giunta regionale.
L’adito Tribunale, nella
resistenza dell’intimata amministrazione comunale, con la sentenza n. 22 del 6
febbraio 1996 respingeva il ricorso, osservando, per un verso, che con altra
sentenza n. 105 del 1992 erano già state respinte le censure sollevate dagli
stessi ricorrenti avverso la delibera consiliare n. 156 del 16 maggio 1983, e,
per altro verso, che erano del tutto prive di fondamento le censure svolte nei
confronti del decreto di occupazione d’urgenza.
Con atto di appello notificato il
26 febbraio 1996 i signori Anastasio e Mario Brunetti chiedevano la riforma
della prefata statuizione, lamentandone la erroneità, in quanto, oltre ad avere
ingiustificatamente omesso di ordinare all’amministrazione comunale intimata il
deposito degli atti e documenti, presupposti ai provvedimenti impugnati, da cui
sarebbe risultato l’effettiva destinazione urbanistica delle aree di loro
proprietà e la conseguente illegittimità della scelta di localizzare su di esse
l’intervento di edilizia residenziale, i primi giudici avevano inopinatamente
respinto le censure di incompetenza del sindaco ad emettere il decreto di occupazione
di ......