OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA: SUI DANNI DECIDE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Legittima la disciplina regionale degli orari delle farmacie
N
N. 76/1999 REG.RIC.
N.
877 REG.SEN.
ANNO
2002
R E P U B B L I C
A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est.
Dott. Umberto Giovannini Consigliere
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso N. 76/1999 proposto da Peroni Paolo, Alessandro e Maria Costanza, rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Bertolani, ed elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Guido Avanzini, in Parma, viale Mariotti, 1;
contro
ANAS – Ente Nazionale
per le strade e Prefetto di Parma, costituiti in giudizio, rappresenati e
difesi dall’Avvocatura dello Stato, ed elettivamente domicliati presso i suoi
uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4;
e nei confronti
del Consorzio
Cooperative Costruzioni, costituito in giudizio, rappresenato e difeso
dall’Avv. Maurizio Cacciani, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
in Parma, viale Mariotti, 1;;
per l'annullamento
del
Decreto n. 3540 del 27/11/1998 con cui l’Ente nazionale per le strade Direzione
Generale di Roma ha disposto la proroga delle procedure espropriative;
- del
Decreto n. 1037/98/1 S. A.del 15/12/1998 con cui il Prefetto di Parma ha
disposto la proroga dell’occupazione d’urgenza fino al 17/11/2000;
- di
ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente e comunque connesso;
e per la condanna
ex
articolo 26 della legge n. 1034, in relazione all’articolo 2043 c. c., dei
convenuti, in solido fra loro, al ristoro di ogni danno subito dala proprietà
ricorrente a qualsiasi titolo.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e del
controinteressato;
Visti gli atti tutti
della causa;
Uditi alla pubblica
udienza del 19/11/2002 l’Avv. Bertolani per i ricorrenti e l’Avv. Mariani per
l’Avvocatura dello Stato;.
Ritenuto e considerato
in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. I
ricorrenti hanno impugnato gli atti epigrafi indicati e specificamente il
provvedimento n. 3540 del 27 novembre 1998 con il quale l'Ente nazionale per le
strade ha disposto la proroga di giorni 720 del termine per il completamento delle
procedure espropriative in precedenza disposto con provvedimento del 23
dicembre 1993 n. 5054, nonché il decreto......