OMESSA RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITÀ
Rinnovo concessioni demaniali: obbligo di pubblicità
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta
dai seguenti magistrati:
dott.
Sergio Maria Pisana Presidente
dott.
Stefano Imperiali Consigliere
dott.
Mario Pischedda Consigliere relatore
dott.ssa
Angela Silveri Consigliere
dott.
Vittorio Raeli Consigliere
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sugli
appelli iscritti ai n. 27260, 27627, 27636, 27738 e 28029 del
registro di segreteria, proposti rispettivamente da:
1)
Trinci Franco, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido
Fiorillo, giusta delega in calce all’atto d’appello ed
elettivamente
domiciliato presso il suo studio sito in Roma, piazza Prati degli Strozzi n 33;
2)
Ciliberti Olga, Iacuitto Fabio e Razza
Diana, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Pascone, giusta
delega a
margine
dell’atto d’appello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Roma, via Lima 31;
3)
Zucchini Giorgio, rappresentato e difeso dall’avvocato Ruggero
Frascaroli, giusta delega a margine dell’atto d’appello,
ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma viale Regina
Margherita n 46;
4)
Procuratore Regionale per il Lazio;
5)
Placidi Patrizio, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio
Pisani, giusta delega in calce all’atto d’appello, ed
elettivamente
domiciliato presso il suo studio sito in Roma, circonvallazione Clodia n 36/A;
e
nei confronti di:
Tributinews
Centro Studi Enti Locali
n. 1
del 17 gennaio 2011
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6)
De Angelis Candido, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario
Sanino, giusta procura a margine della memoria di
costituzione,
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, viale Parioli
180;
AVVERSO
la sentenza
n. 1569/06, emessa dalla sezione giurisdizionale
per la regione Lazio, depositata in segreteria il 24 luglio
2006.
Visti
gli atti ed i documenti di causa.
Uditi
nella pubblica udienza del giorno 23 febbraio 2010 il relatore, consigliere
Mario Pischedda, gli avvocati Gianpaolo
Ruggiero,
delegato dall’avvocato Mario Sanino (per De Angelis), e Fabio Pisani (per
Placidi), quest’ultimo anche per delega degli
avvocati
Giovanni Pascone (per Ciliberti, Iacuitto e Razza) e Guido Fiorillo (per
Trinci), nonché il rappresentante del pubblico
ministero
nella persona del vice procuratore generale dott. Raffaele De Dominicis.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
1.
Con atto di citazione in data 9 giugno 2005, la procura regionale per
il Lazio conveniva in giudizio Trinci Franco,
Zucchini
Giorgio, Patrizio Placidi, De Angelis Candido, Ciliberti Olga, Iacuitto Fabio e
Razza Diana, amministratori e dipendenti
del
comune di Anzio, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro
457.760,67, corrispondente al danno subito dal
suddetto
ente per l’omessa riscossione dell’imposta sulla pubblicità per gli esercizi
2001 (euro 316.251,48) e 2002 (euro
119.818,00),
ed al costo sostenuto per il censimento delle insegne, vanificato dall’omessa
riscossione del tributo (euro 21.691,19).
In
base alla diversa incidenza causale delle condotte contestate, il danno veniva
addebitato a Trinci nella misura di euro
157.760,67,
a Zucchini nella misura di euro 100.000, a Placidi nella misura di euro 55.000,
a De Angelis nella misura di euro
45.000,
ed a Ciliberti, Iacuitto e Razza nella misura di euro 33.333,33 ciascuno.
2.
Questi i fatti posti a base dell’azionata responsabilità:
L’amministrazione
comunale di Anzio, ravvisando una consistente sacca di evasione nel pagamento
dell’imposta sulla
pubblicità,
conferiva alla società AIP s.r.l. di Milano l’incarico di censire le
esposizioni pubblicitarie (insegne) esistenti sul territorio
comunale,
individuando di conseguenza tutti i contribuenti.
La
ditta consegnava al Comune n. 1819 schede di rilevamento: i relativi dati
venivano inseriti nel software gestionale
e
venivano
predisposte le lettere di invito al pagamento nei confronti dei soggetti
censiti e non presenti nell’anagrafe dei contribuenti.
Le
risultanze del censimento, inducevano l’amministrazione ad iscrivere nel
bilancio di previsione del 2001, quale
recupero
dell’evasione, il maggior importo di lire 339.000.000. Il suddetto importo,
riportato tra i residui attivi del bilancio 2002,
veniva
cancellato nel consuntivo relativo allo stesso esercizio finanziario.
Il
danno veniva quantificato nella misura sopra indicata ed il requirente ne addebitava
la responsabilità agli odierni