OMESSA SOTTOSCRIZIONE: L’ATTO AMMINISTRATIVO E’ “INESISTENTE”
ELEZIONI: CIRCOLARE SULLE SPESE POSTALI
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
N / Reg. Sent. N. 596/2004 Reg. Ric.
ROMA – SEZIONE PRIMA bis
composto dai Magistrati:
- CESARE MATROCOLA
Presidente
- ELENA STANIZZI
I Referendario Rel. Est.
- DONATELLA SCALA
I Referendario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso N. 596/2004 R.G. proposto dal Sig. Paolo CATARRASO, rappresentato e
difeso dall’Avv. Angelo Bonito ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di
questi sito in Roma, Largo Somalia n. 67;
CONTRO
- il MINISTERO DELLA DIFESA ed il DISTRETTO MILITARE DI ROMA, in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n.
12 sono, ope legis, domiciliati;
PER L'ANNULLAMENTO
- previa sospensiva, del decreto n. LEV/0344025000/REA/4 datato 11 dicembre
2003, adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Leva, recante il
rigetto dell’istanza del ricorrente volta ad ottenere la dispensa dalla
prestazione del servizio di leva;
- della cartolina precetto n. 516 del 22 dicembre 2003, recante la
precettazione del ricorrente per il 21 gennaio 2004;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla camera di consiglio del 9 febbraio 2003 l'Avv. Angelo Bonito per la
parte ricorrente, cui è stata fatta presente la possibilità di definizione del
giudizio con sentenza semplificata - Giudice relatore il Primo Referendario
Elena Stanizzi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO E DIRITTO
Va preliminarmente richiamato l’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 che
consente al Collegio di assumere, nella camera di consiglio fissata per l’esame
dell’istanza cautelare, la decisione nel merito del ricorso con sentenza
succintamente motivata, nelle ipotesi in cui ne ravvisi la manifesta fondatezza
ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o
infondatezza.
Tanto premesso, giova rilevare, in punto di fatto, che l’odierno ricorrente ha
presentato in data 3 maggio 2003 istanza di dispensa dal servizio di leva, in
quanto lavoratore subordinato con contratto a tempo indeterminato presso uno
studio commercialista.
Tale istanza è stata respinta dall’Amministrazione militare con l’impugnato
provvedimento datato 11 dicembre 2003, con conseguente notifica al ricorrente
della pure gravata determinazione di avvio alle armi.
Avverso tali atti parte ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del
1997, del D.M. 16 ottobre 2000, del D.M. 30 luglio 2001 e del D.M. 13 marzo
2003;
- eccesso di potere per sviamento, erronea valutazione degli elementi di fatto
e di diritto, travisamento dei fatti, arbitrarietà, illogicità e ingiustizia
manifeste, carenza di istruttoria, motivazione apparente;
- inesistenza della cartolina precetto per mancanza di sottoscrizione;
- violazione dell’art. 1, comma 110, della legge n. 662 del 1996;
- violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per
difetto assoluto di motivazione e per difetto di istruttoria, arbitrarietà ed
illogicità manifesta, violazione del principio di buona amministrazione di cui
all’art. 97 della Costituzione;
- eccesso di potere per motivazione insufficiente, violazione del principio di
tipicità dell’atto amministrativo.
Si è costituita in resistenza l'intimata Amministrazione della Difesa con
formula di rito.
Così delineato l’oggetto del presente giudizio, la manifesta fondatezza del
proposto gravame consente al Collegio di trattenere la presente impugnativa -
portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza
cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta - ai fini di
un’immediata decisione nel merito, secondo quanto previsto dall'ultimo comma
dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’art. 9,
comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205.
La disposizione ora citata consente infatti all’adito Giudice amministrativo,
laddove venga ravvisata "la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del
ricorso", di definire il merito della causa - alla medesima Camera di
Consiglio fissata per la decisione dell’istanza cautelare - con "sentenza
succintamente motivata".
Tanto premesso, ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i
presupposti (completezza del contraddittorio processuale ed esaustività dei
rilievi documentali rilevanti ai fini di una compiuta delibazione del proposto
thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire
un’immediata definizione del merito della controversia mediante decisione da
assumere "in forma semplificata".
Ciò preliminarmente rilevato, si dimostra manifestamente fondata – con
carattere, invero, assorbente rispetto ai rimanenti dedotti argomenti di
doglianza – la censura con la quale parte ricorrente lamenta la omessa
sottoscrizione dell’impugnata cartolina precetto.
Constata infatti il Collegio che tale atto, lungi dal recare la sottoscrizione
del soggetto emanante, reca in calce esclusivamente la generica espressione a
stampa “Il Comando”.
E’ principio consolidato che il provvedimento amministrativo – in tale genus
non potendo non ricomprendersi anche l’ordine di arruolamento e di avvio alle
armi – nei casi in cui debba essere redatto per iscritto, rientra nel novero
degli atti giuridici formali, sicché il documento stesso è costitutivo del
contenuto giuridico, nel senso che esso non si considera valido (o addirittura
venuto ad esistenza) se non reca la sottoscrizione del soggetto che ne è
autore, o comunque non contiene elementi tali, da rendere possibile
l’identificazione di quest’ultimo.
Ciò comporta che la totale mancanza della sottoscrizione e l’assenza di
qualsiasi elemento identificativo dell’autore costituisce vizio dell'atto (ex
plurimis: Cons. Stato - Sez. VI - 26 novembre 1991 n. 885; T.A.R. Valle d'Aosta
- 20 marzo 2000 n. 89, T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, 13 febbraio 1998 n. 423;
T.A.R. Calabria - Catanzaro, 30 aprile 1996 n. 703; T.A.R. Campania – Napoli -
Sez. II - 5 giugno 2002 n. 3353).
Né, nella fattispecie, può trovare applicazione l’art. 3, comma 2, del D.Lgs.
12 febbraio 1993 n. 39.
Tale disposizione, infatti, consente che per gli atti amministrativi redatti
con sistema meccanizzato o d'elaborazione dati sia omessa la firma autografa; a
condizione, però, che il documento rechi, quantomeno, l'indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile.
La cartolina impugnata non si dimostra redatta con siffatti sistemi e,
comunque, è sicuramente mancante anche dell’indicazione del responsabile.
Tanto rileva – previo assorbimento delle ulteriori censure non esaminate - ai
fini dell’accoglimento del ricorso, al quale consegue l’annullamento della
gravata cartolina precetto.
In ordine alle spese di giudizio, il Collegio ravvisa la sussistenza di giusti
motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Roma -Sezione Prima bis -
Definitivamente pronunciando sul ricorso n. 596/2004 R.G., come in epigrafe
proposto - immediatamente trattenuto per la decisione nel merito, ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come
sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205) - lo
accoglie e, per l'effetto, annulla la gravata cartolina precetto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2004.
IL PRESIDENTE
(Cesare MASTROCOLA)
IL GIUDICE ESTENSORE
(Elena STANIZZI)
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