OMESSA VIGILANZA SUL GESTORE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
Modello certificazione bilancio di previsione 2011
SEZIONE
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
SECONDA
APPELLO
Sentenza
371
2010
Responsabilità
04-10-2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai
magistrati:
Sergio Maria PISANA
Presidente
Stefano IMPERIALI
Consigliere
Mario
PISCHEDDA
Consigliere
Josef Hermann RÖSSLER Consigliere
Angela SILVERI
Consigliere relatore
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi d’appello proposti da:
1) MILIOTO
WALTER FELICE BRUNO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Felice Laudadio e
Ferdinando Scotto con domicilio eletto presso il dott. Gianmarco Grez in Roma,
Lungotevere Flaminio n. 46-IV-B;
2) MANGANIELLO
FELICE, rappresentato e difeso dall’Avv. Camillo Lerio Miani ed
elettivamente domiciliato presso l’Avv. Luigi Napolitano con studio in Roma,
Via Sicilia n. 50;
avverso
la sentenza n. 141/01 del 24 dicembre 2001 resa dalla Sezione
giurisdizionale per la Regione Campania.
Visti gli
atti d’appello, iscritti al n. 15618 e al n. 15792 del registro generale,
nonchè gli altri atti e documenti di causa.
Uditi nella
pubblica udienza del 4 marzo 2010 il relatore, Consigliere Angela Silveri,
l’Avv. Domenico Bonaiuti (delegato dagli Avv.ti Felice Laudadio e Camillo Lerio
Miani) e il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale Amedeo Federici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25 gennaio 2001 la Procura regionale per la
Campania chiamava in giudizio la ITALGEST s.p.a., MILIOTO Walter Felice Bruno,
MANGANIELLO Felice, SERPICO Pasquale, FALCO Salvatore e DE LUCA Blandina
chiedendone la condanna al pagamento in favore del Comune di Cimitile della
somma di lire 4.380.458.853 e in favore dello Stato della somma di lire
604.402.697 oltre interessi legali e spese di giudizio. Osservava la Procura
che la ITALGEST, all’epoca dei fatti tesoriere del Comune di Cimitile, si era
appropriata della somma di lire 4.360.623.286 ed aveva interrotto
arbitrariamente la gestione del servizio; la stessa società, a decorrere dal
1991, in violazione della normativa sulla tesoreria unica, aveva prelevato
fondi non giustificati da reali esigenze di cassa in modo da disporre delle disponibilità
finanziarie per proprio vantaggio e per proprie operazioni finanziarie. Al
convenuto MILIOTO (assessore alle finanze) veniva imputata la compartecipazione
a titolo doloso relativamente alla somma di lire 3.578.889.878 corrispondente
all’ammanco di cassa rilevato nella verifica del 13 febbraio 1997. Ai convenuti
MANGANIELLO (ragioniere capo), SERPICO, FALCO e DE LUCA (revisori dei conti)
veniva imputata la compartecipazione a titolo colposo relativamente alle somme
di lire 624.238.264 (quali proventi degli indebiti prelievi di disponibilità
finanziarie) e di lire 3.578.889.878 (per ammanco di cassa al 13.2.1997).
Con sentenza n. 141/2001 del 24 dicembre 2001 la Sezione regionale per la
Campania, previa riunione con il giudizio di conto nei confronti della
ITALGEST: 1) assolveva i revisori dei conti SERPICO, FALCO e DE LUCA per
mancanza di colpa grave; 2) condannava la ITALGEST s.p.a. al pagamento della
somma di lire 4.380.458.853 in favore del Comune di Cimitile e della somma di
lire 604.402.697 in favore dello Stato, con rivalutazione monetaria e interessi
sulle somme rivalutate dalle date delle appropriazioni illecite e sino al
soddisfo; 3) condannava, in via sussidiaria, i convenuti MILIOTO e MANGANIELLO
al pagamento in favore del Comune di Cimitile, rispettivamente, delle somme di
lire 450.000.000 e di lire 180.000.000, nonché al pagamento in favore dello
Stato rispettivamente delle somme di lire 50.000.000 e di lire 20.000.000
comprensive di rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali dalla data
di pubblicazione della sentenza; 4) condannava la ITALGEST e i sigg. MILIOTO e
MANGANIELLO al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in lire
1.770.000 e ripartite internamente nella misura dell’ottanta per cento a carico
del tesoriere e del dieci per cento ciascuno a carico degli altri due
convenuti.
La sentenza è stata impugnata da MILIOTO (appello n. 15618) per i seguenti
motivi:
1) erronea imputazione di obblighi
non rientranti nei compiti dell’assessore per quanto concerne, in particolare,
il controllo sull’andamento dei flussi finanziari, trattandosi di attività
istituzionalmente rimessa alle attribuzioni della ragioneria e del collegio dei
revisori; erroneità e genericità dell’addebito che sarebbe comprovata proprio
dal riferimento al presunto episodio di “inazione assoluta” relativo
all’atto di sequestro conservativo trasmesso dalla Procura regionale; e ciò sia
perché non vi sarebbe stata la contestata inattività, sia perché la stessa – in
ipotesi esistente – sarebbe stata ininfluente sulla produzione del danno;
2) erroneità della pronuncia
sull’elemento soggettivo, essendo stata ravvisata la colpa grave senza alcuna
prova concreta della addebitata “scarsa considerazione per la finanza ed il
patrimonio dell’Amministrazione”, quando sussistevano gli stessi elementi
che hanno indotto la Sezione ad escludere la gravità della colpa per i
componenti del Collegio dei revisori; sottolinea, al riguardo, che l’assessore
non disponeva di elementi che gli consentissero di rilevare la situazione di
pericolo derivante dall’azione del tesoriere che, all’epoca, esercitava la
propria attività in numerosi comuni del napoletano;
3) erroneità della pronuncia in
quanto i primi giudici avrebbero dovuto declinare la propria giurisdizione
almeno per il primo dei periodi contestati all’assessore (5.6.90-26.6.93); e
ciò in quanto il presunto danno è stato cagionato anche allo Stato e, quindi,
ad ente diverso da quello di appartenenza, con la conseguenza che la
giurisdizione della Corte de......