ONERI DI URBANIZZAZIONE NEL TITOLO PRIMO
IVA E FATTURAZIONE DIFFERITA
Deliberazione n
Deliberazione n. 1 /pareri/2004
REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER
LA
LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott. Enrico Gustapane Presidente
(relatore)
dott. Mario Donno Consigliere
dott. Donato Maria Fino Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri Consigliere
dott. Lucia D’Ambrosio Referendario
nell’adunanza del 3 novembre 2004
Visto il testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n.
161;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n.
20;
Vista la deliberazione delle
Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha
approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, modificata con la deliberazione delle Sezioni riunite n. 2 del
3 luglio 2003;
Visto il decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003, n.
131;
Vista la nota n. 4168 del 24
settembre 2004 con la quale il Sindaco del Comune di Caselle Lurani (Lodi) ha
chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;
Vista l’ordinanza n. 1/Pareri/2004
del 6 ottobre 2004 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per
l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Caselle Lurani (Lodi).
Udito il relatore, presidente
Enrico Gustapane.
PREMESSO
L’articolo 7, comma 8, della legge
5 giugno 2003, n. 131 prevede che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città
metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti, “pareri in materia di contabilità pubblica”.
La funzione consultiva delle Sezioni
regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131/2003,
recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.
I pareri, previsti dall’articolo
7, comma 8, legge 131/2003, sono facoltativi poiché la loro richiesta è rimessa
all’autonoma valutazione degli amministratori locali.
I pareri della Sezione non coinvolgono, peraltro, la Corte dei
conti nell’attività dell’amministrazione, affidata all’esclusiva responsabilità
dei suoi organi.
Le Regioni possono chiedere direttamente i pareri alle Sezioni
regionali. Le domande dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane
devono, invece, essere trasmesse “di norma tramite il Consiglio delle autonomie
locali, se istituito”, è previsto
perciò un filtro, allo scopo di garantire che le richieste riguardino questioni
d’interesse generale degli enti locali. L’interposizione del Consiglio delle
autonomie è però condizionata all’istituzione del medesimo. La Regione
Lombardia non ha ancora istituito il Consiglio delle autonomie, previsto
dall’articolo 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica
l’articolo 123 della Costituzione, pertanto, secondo l’indirizzo seguito da
altre Sezioni regionali della Corte, condiviso da questa Sezione, si può
ritenere che i Comuni e le Province possano, nel frattempo, chiedere
direttamente i pareri alla Sezione regionale (Corte dei conti, Sezione
regionale di controllo per la Liguria, parere n. 1 del 2 dicembre 2003).
La richiesta deve essere sottoscritta dal Presidente
della Regione, dal Sindaco o dal Presidente dell’Amministrazione provinciale e,
nel caso di pareri richiesti dal Consiglio regionale o dai Consigli provinciali
o comunali, dai rispettivi presidenti, poiché esclusivamente i rappresentanti
degli enti possono ritenersi abilitati a promuovere l’attività consultiva della
Corte, quali massimi responsabili dell’amministrazione della Regione, del
Comune e della Provincia, o del funzionamento dei rispettivi consigli.
La richiesta dei pareri è
circoscritta, dall’articolo 7, comma 8, legge n. 131/2003, alle “materie di
contabilità pubblica”, quindi, l’attività consultiva delle Sezioni regionali
può avere per oggetto esclusivamente le materie riguardanti l’ordinamento
finanziario e contabile delle regioni e degli enti locali (gestione del
bilancio, rendiconti; gestione del patrimonio; attività contrattuale).
Oltre il limite oggettivo,
stabilito dalla legge, le richieste di parere devono rispettare altri parametri
derivanti dalla natura della funzione consultiva, ed evitare commistioni con le
funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte. Non potranno
perciò essere richiesti pareri su questioni che non abbiano carattere generale
o che riguardino fatti per i quali sia stato iniziato un procedimento da parte
della Procura regionale della Corte dei conti o sia pendente il relativo
giudizio (Corte dei conti, Sezione di controllo per il Friuli e la Venezia
Giulia deliberazione n. 19 del 12 ottobre 2004). Non potranno ugualmente essere
richiesti pareri riguardanti giudizi civili, amministrativi o penali in corso.
La richiesta del Comune di Caselle
Lurani, sottoscritta dal Sindaco, riguarda la gestione delle entrate
provenienti dal rilascio dei permessi di costruire e uno schema di regolamento
per l’impiego delle relative risorse; risulta, pertanto, ammissibile.
CONSIDERATO
Il Sindaco di Caselle Lurani
(Lodi) ha chiesto il parere della Sezione sulle seguenti questioni:
1)
se,
con l’abrogazione dell’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, disposta
dall’articolo 136, commi 1 e 2, del D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere
dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’articolo 3 del decreto – legge 20 giugno
2002, n. 122 convertito con la legge 1 agosto 2002, n. 185, sia cessato il
vincolo di destinazione dei “contributi di costruzione”, riscossi ai sensi
dell’articolo 16 del D. P. R. n. 380/2001, già denominati “oneri di
urbanizzazione” e riscossi ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 10/1977,
ora abrogato. La cessazione del vincolo di destinazione di quelle entrate
comporterebbe che le medesime dovrebbero concorrere nel calcolo, prescritto
dall’articolo 162, comma 6, del testo unico dell’ordinamento degli enti locali
(T. U. E. L.) 18 agosto 2000, n. 267 per determinare l’equilibrio della
“situazione corrente” dell’ente e, in generale, il pareggio finanziario
complessivo del bilancio di previsione del comune;
2)
ammissibilità
di uno schema di regolamento, predisposto dalla Giunta municipale, da
sottoporre all’approvazione del consiglio comunale, per disciplinare l’impiego
dei proventi dei contributi di costruzione, riscossi per il rilascio dei
permessi di costruire (già denominati concessioni edilizie), e dei proventi
delle autorizzazioni alle attività di trasformazione del territorio.
La soluzione del primo quesito è
pregiudiziale all’esame dello schema di regolamento, poiché, se la Sezione
dovesse ritenere che le entrate derivanti dai contributi di costruzione sono
vincolate a determinate spese, come lo erano gli oneri di urbanizzazione
riscossi ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 10/1977, non sarebbe
ammissibile l’emanazione di un regolamento per l’impiego di quelle entrate.