ONERI DI URBANIZZAZIONE PER MUTAMENTO DI DESTINAZIONE
Condizioni al rilascio del titolo edilizio
N
N. 05975/2010 REG.DEC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 5696 del 1998,
proposto da:
Comune di Bolzano, rappresentato e difeso dagli avv. Marco
Cappello, Salvatore Giambo', Ettore Prosperi, con domicilio eletto presso
Giampiero Placidi, in Roma, via Flaminia,79;
contro
S.A.S. Cosma di Faifer Luca, rappresentato e difeso dagli
avv. Giuseppe Ramadori, Alberto Valentini, con domicilio eletto presso Giuseppe
Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari, 13; S.R.L. Meta Group, rappresentato
e difeso dagli avv. Giuseppe Ramadori, Alberto Valentini, con domicilio eletto
presso Giuseppe Giuseppe in Roma, via Marcello Prestinari 13;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA
PROVINCIA DI BOLZANO n. 00057/1998, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO
CONTRIBUTI DI CONCESSIONE EDILIZIA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2010 il
Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Placidi, su delega di
Cappello, e Buccellato, su delega di Ramadori;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO
Allo scopo di mutare la destinazione di un immobile da
commercio all'ingrosso in discoteca, la "Cosma sas" presentava
domanda per il cambio di destinazione d'uso, che veniva accolta
dall'amministrazione comunale di Bolzano.
Tuttavia, sul presupposto che la nuova attività dovesse
qualificarsi come " turistica", veniva richiesto il pagamento degli
oneri di urbanizzazione.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso in primo
grado i destinatari del provvedimento.
Il TRGA di Bolzano ha accolto il gravame.
Avverso tale sentenza il comune ha proposto appello,
sostenendo che l'attività di discoteca rappresenterebbe un genere più
qualificato rispetto ad un'azienda di prestazioni di servizi, configurandosi
come "attività turistica" che il II co. dell'art. 68 del T.U. DPGR n.
38/93 sottrae all'esenzione di cui al I co.
DIRITTO
L'appello è infondato.
Oggetto del gravame è l'onere contributivo dovuto in
conseguenza del mutamento di destinazione d'uso di un fabbricato, da commerciale
all'ingrosso in discoteca.
L'originario provvedimento concessorio era stato esentato
dal versamento del contributo di urbanizzazione in quanto non dovuto per gli
edifici a carattere industriale e artigianale da costruirsi nelle zone previste
dal Piano regolatore del comune che prevedeva, però, tale contributo
commisurato al costo di costruzione per gli impianti destinati ad attività
turistiche o al commercio al dettaglio.
Successivamente, in tali zone veniva ammesso
l'insediamento di altre aziende di prestazioni di servizi e la zona veniva
classificata come " zona di completamento per insediamenti
produttivi" per cui la discoteca veniva ritenuta compatibile con la
destinazione urbanistica.
In occasione del richiesto cambio di destinazione la
discoteca veniva considerata, dal comune, quale immobile destinato ad
"attività turistica", e quindi, sottoposta agli oneri del costo di
costruzione.
La questione sottoposta al collegio riguarda, quindi, se
le attività di danza e di diffusione di musica svolte in una sala da ballo
costituiscano prestazioni di servizi, per i quali è prevista la concessione dei
soli oneri di urbanizzazione primaria, oppure "attività turistica".
Sostiene il comune che la qualificazione "
turistica" dell'immobile riguarda non attiene alla somministrazione e
vendita di bevande, come ritenuto dal giudice di primo grado ma alla
destinazione ed utilizzo dell’immobile a sala da ballo che rientra tra gli
"esercizi di trattenimento", e richiama, al riguardo, le norme in
materia di esercizi pubblici (art. 4 L.P. n. 58/88).
Al riguardo, peraltro, non può ritenersi che il richiamo
contenuto nell’art. 41 del T.U. sull’ordinamento urbanistico agli esercizi di
cui agli artt. 2, 3, 4, 5, e 6 della L.P. n. 58/88 abbia voluto individuare
come "turistici" tali esercizi.
La L.P. n. 58/88, infatti, agli artt. 2, 3, 4, sotto la
Sezione I, comprende "gli esercizi di somministrazione di pasti e
bevande" fra cui anche gli "esercizi di trattenimento" (art. 4)
ed è lo stesso comune che ha sostenuto il carattere non turistico ma di
prestazione di servizi degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande,
mentre, sotto la Sezione II comprende gli "esercizi recettivi", ossia
gli alberghi, ai quali soltanto può attribuirsi una valenza "turistica".
Pertanto, in base a tale normativa, gli "esercizi di
trattenimento" risultano avere una diversa classificazione rispetto a
quelli "turistici".
Sotto altro profilo, poi, va anche rilevato che la
qualificazione delle strutture destinate ad " attività turistica", al
di fuori di quelle chiaramente individuabili in via oggettiva, come i
richiamati impianti recettivi (ossia, gli alberghi), non può certo fondarsi
sull'asserita vocazione turistica della città, non essendo dimostrato ed
essendo, comunque, di difficile dimostrazione che una discoteca possa definirsi
come attività turistica e non di servizio in favore dei residenti, come avviene
per le sale cinematografiche o per i teatri.
Pertanto, poiché l'attività di sala da ballo rientra nella
categoria del terziario e, in particolare, in quella di prestazione di servizi
regolata dall'art. 68, co 1 del T.U. della normativa urbanistica di Bolzano,
l'appello deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione
quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 5696/98, meglio
specificato in epigrafe, lo respinge; pone le spese del giudizio, per
complessivi € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre IVA e CPA, a carico
dell'appellante ed in favore, in parti uguali, delle controparti intimate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno
2 marzo 2010, con l'intervento dei Signori:
Stefano Baccarini, Presidente
Filoreto D'Agostino, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/08/2010
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