ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
Spese postali per elezioni amministrative
Ric
Ric. n. 1073/2002 Sent.
n. 2462/02
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei signori magistrati
Stefano Baccarini -
Presidente
Angelo De Zotti - Consigliere,
relatore
Angelo Gabbricci -
Consigliere
SENTENZA
sul ricorso n. 1073/2002 proposto
da BERTASI AMEDEO, DEL GIUDICE FRANCA, DALESSANDRO FIORELLA, D’AMATO FRANCO,
CUCINO STEFANO, FALCONI ISABELLA e DELAINI GINO, rappresentati e difesi
dagli avv. Romano Perotto ed Antonio Sartori, con elezione di domicilio presso
lo studio del secondo in Mestre, Calle del Sale 33;
contro
il COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA,
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avv. Giulio Pasquini e Giorgio Pinello, con elezione di domicilio presso lo
studio del secondo in Venezia, S. Polo 3080/L;
e nei confronti
di SARTORI ADELE, non costituita
in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza comunale n. 30, prot. n. 3375 del 27.2.2002
relativa alla disciplina della circolazione stradale in vicolo Don Bosco;
Visto il ricorso, notificato il
26.4.2002 e depositato presso la Segreteria il 14.5.2002, con i relativi
allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio
del Comune di Castelnuovo del Garda;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 22 maggio
2002 (relatore il Consigliere Angelo De Zotti), gli avv.ti Sartori e Perotto
per i ricorrenti e l'avv. Pasquini per il Comune intimato;
considerato
che, per il combinato
disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6
dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame
dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del
contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti
istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con
sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza
camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti
presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma
semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti
per pronunciare tale sentenza nella presente controversia;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta
l’incompetenza del Sindaco ad adottare il provvedimento impugnato è fondato, in
quanto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 attribuisce ai dirigenti tutti i
compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla
legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra
le funzioni del segretario o del direttore generale;
che dunque rientrano nelle competenze dei dirigenti anche
i provvedimenti che gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 attribuiscono
espressamente al sindaco, trattandosi di atti che per un verso non implicano
l’esercizio di funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo ma di
gestione ordinaria (nella specie per regolamentare la circolazione e la sosta
nel centro abitato per ragioni di sicurezza e di ordinato flusso del traffico)
e per altro verso non rientrano nelle deroghe di cui all’art. 50 e 54 dello
stesso D.Lgs 267/2000;
che il ricorso, assorbito quant’altro, va dunque accolto;
che le spese di causa meritano nondimeno, a giudizio del
Collegio, di essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima
sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il
provvedimento impugnato.
Spese e competenze di causa
compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Venezia, addì 22 maggio 2002
Il Presidente
L’Estensore
Il Segretario
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