PAGAMENTI AL LEGALE DELL'ENTE
DL 44: INDICAZIONI SUGLI ADEMPIMENTI
REPUBBLICA ITALIANA N
REPUBBLICA
ITALIANA N. 3349/05 REG.DEC.
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 11330 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ANNO 2001
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso n. 11330/01 R.G. proposto dall’avv. D’Anna
Gennaro rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Di Gioia, ed elettivamente
domiciliato in Roma, presso lo studio di questi, Piazza Mazzini n. 27,
CONTRO
- Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli Avv. Edoardo Barone, Giuseppe Tarallo e Bruno
Ricci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez,
in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46,
e nei confronti di
Avv.ti Giovan Battista Testa, Alfredo Avella, Fabio Maria Ferrari,
Giuseppe Dardo, Attilio Marino, Rosaria Contino, Antonio Coletta, Rossana
Lizzi, Maria Eva Vaccaro, Emilia Tabacchini, Fulvio Santoro, Filomena Cirillo,
Maria Stella Venere, Carla Castelli. Irene Conte, Edoardo Barone, Stefano
Moriconi, Giuseppina Silvi, Maria Teresa Mastrangelo, Anna Pulcini, Luigi
Schiavone, Angela Natale e Antonio Ruggiero n.c.;
PER L’ANNULLAMENTO
Della sentenza resa dal T.A.R. per la Campania, Napoli,
Sez. V, n. 3280/01, pubblicata in data 11 luglio 2001.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di
Napoli;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;
Uditi alla pubblica udienza dell’1.2.2005 gli avv.ti Di
Gioia e Barone come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con sentenza n. 3280 dell’11 luglio 2001, il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. V, in parte rigettava ed
in parte dichiarava inammissibile il ricorso con il quale Gennaro D’Anna,
appartenente al ruolo legale del Comune di Napoli, collocato a riposo in data
30 novembre 1993, chiedeva l’annullamento della delibera di G.M. del Comune di
Napoli n. 4230 del 20 settembre 1995, avente ad oggetto le modalità di
ripartizione dei compensi professionali previsti dall’art. 69, co. 11 del
d.p.r. 268/1987 in favore dei professionisti legali dipendenti della p.a.,
nonché la declaratoria del diritto ad ottenere l’attribuzione di suddetti
compensi dall’1 gennaio 1986 al 30 novembre 1993, maggiorati di interessi e
rivalutazione.
L’appellante contrasta le argomentazioni del giudice di
primo grado.
Si è costituito, per resistere all’appello, il Comune di
Napoli
Con memoria depositata in vista dell'udienza l’appellante
ha insistito nelle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza dell’1.2.2005 la causa è stata
chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
D I R I T T O
1. Con il primo motivo di ricorso l’appellante lamenta
l’erroneità della sentenza impugnata sostenendo che l’art. 69 del d.p.r. n. 268
del 1987, in base al quale si prevedeva la corresponsione ai dipendenti dei
ruoli legali comunali dei compensi di natura professionale recuperati dall’ente
in conseguenza della condanna delle parti avversarie soccombenti al pagamento
delle spese di giudizio, era di immediata applicazione, per cui detti
emolumenti spettavano al ricorrente prima della delibera attuativa della G.M.
di Napoli n. 4230 del 1995, che, disponendo per il periodo successivo al suo
pensionamento, non lo ha incluso nei relativi benefici.
Il motivo non è fondato.
Ritiene, infatti, il Collegio che l’art. 69, 2° comma, del
D.P.R. 13.5.1987 n. 268, nel consentire agli Enti locali di erogare ai propri
dipendenti professionisti legali i soli compensi recuperati a seguito di
condanna della parte avversa soccombente al pagamento delle spese di giudizio
(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 1992, n. 272 e 29 gennaio 1998, n. 110),
demanda ad una apposita deliberazione comunale la concreta operatività della
norma regolamentare. Ciò in considerazione di quanto disposto dall’art. 8, co.
3, della l. 93/83, secondo cui l’applicazione dei regolamenti disciplinanti lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali necessita di un
atto di recepimento ad opera dell’Amministrazione.
D’altra parte, tale conclusione può trarre conferma anche
da quanto già rilevato, in proposito, dalla giurisprudenza di questo Consiglio,
secondo cui l’entrata in vigore del menzionato art. 69 non ha comportato
l’immediata inapplicabilità delle delibere degli Enti che, prevedendo i
compensi professionali anche nel caso di compensazione delle spese di giudizio
o di mancata pronuncia su di esse, si ponevano in contrasto con esso,
occorrendo comunque una nuova determinazione al riguardo (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 30 agosto 2004, n. 5644).
Nessun diritto soggettivo al conseguimento di detti
compensi è sorto, quindi, in dipendenza del d.p.r. 283/87, in capo al
ricorrente, che avrebbe, semmai, dovuto censurare l’inerzia del Comune
relativamente all’attuazione alla disposizione regolamentare.
Per tali considerazioni, va anche rigettato il secondo
motivo di appello, volto a gravare la sentenza impugnata nella parte in cui ha
dichiarato inammissibile la censura avanzata avverso i criteri di distribuzione
dei compensi in questione previsti dalla delibera n. 4230 del 1995. Il T.A.R.,
infatti, ha correttamente rilevato, sul punto, la carenza di interesse del ricorrente,
in quanto quest’ultimo, essendo già in quiescenza, non aveva, a prescindere
dall’esito del giudizio inerente la pretesa alla propria riammissione in
servizio, titolo a partecipare alla distribuzione dei compensi recuperati
successivamente, non avendo, in concreto, svolto alcuna attività professionale
al servizio dell’ente.
2. Alla luce di quanto rilevato, il ricorso in appello va
rigettato.
3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra
le parti le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V)
rigetta l’appello in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di
Stato, nella camera di consiglio dell’1.2.2005 con l'intervento dei sigg.ri
Agostino Elefante Presidente,
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere,
Paolo Buonvino Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Michele Corradino Consigliere
estensore.
L’ESTENSORE IL
PRESIDENTE
f.to Michele Corradino f.to
Agostino Elefante
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23 GIUGNO 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale
N°.
RIC 11330/2001
FDG
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