PARCHEGGI AGEVOLATI PER I DISABILI
AZIENDE SPECIALI: NO A RIDUZIONI IRES
REPUBBLICA
ITALIANA
N.
4051/05 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.9954 REG.
RIC.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione, ha ANNO 1996
pronunciato
la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 9954 del 1996 proposto dal signor Nicola Grillo , rappresentato e difeso dagli
avvocati di Giorgio Orsoni di Venezia e Fabio Lorenzoni di Roma, con domicilio
eletto presso il secondo in Roma, via del Viminale n. 43;
CONTRO
il comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da gli
avvocati Giulio Gidoni, M.M. Morino e Nicolò Paoletti, con domicilio eletto presso il terzo in Roma, via B. Tortolini n. 34;
per la riforma
della sentenza del TAR del Veneto, Sez. I, 24 settembre
1996, n. 1580;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte
appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 23 novembre 2004. il Consigliere Aldo Fera;
Uditi per le parti gli avv.ti Lorenzoni e Paoletti come
specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il signor Nicola
Grillo, invalido al 100% con capacità di deambulazione ridotta, ha impugnato
davanti al Tar del Veneto il provvedimento del Sindaco di Venezia 19 maggio
1994, n. 423, con il quale si autorizza il ricorrente alla circolazione e alla
sosta per disabili fisici con capacità di deambulazione ridotta, nella parte in
cui esclude l'efficacia dell'autorizzazione nelle zone nelle quali vige il
divieto di sosta con rimozione. Ciò perché il provvedimento non gli consentiva
di sostare in particolare davanti all'imbarcadero di Santa Maria Elisabetta di
Venezia – Lido, a lui necessario per recarsi a Venezia a lavorare.
Il Tar, dopo aver ricostruito il quadro normativo che
disciplina la materia, ha respinto il ricorso sull'assunto che il potere
discrezionale esercitato dall'amministrazione municipale era stato esercitato
"contemperando gli interessi pubblici correlati alla circolazione e alla
sosta dei mezzi pubblici di trasporto collettivo con la tutela degli interessi
dei soggetti portatori di handicap" prevedendo in particolare "nel
piazzale una zona di sosta destinata ai disabili fisici. "
Il signor Nicola Grillo, oltre a criticare le
argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, ripropone in sede di
appello i motivi disattesi dal primo giudice. In particolare le censure di:
Violazione di legge. Violazione dell'articolo 7, quarto
comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 381 del
d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495. Violazione dell'ordinanza del Sindaco di
Venezia n. 198 del 1993. Eccesso di potere per difetto di presupposto,
illogicità e perplessità.
L’appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza
di cui all’epigrafe, l'annullamento del provvedimento impugnato in primo grado,
nella parte ritenuta lesiva.
Resiste all’appello di comune di Venezia, che solleva, in
via pregiudiziale l'eccezione di sopravvenuto difetto di interesse, in quanto
il provvedimento impugnato ha esaurito i propri effetti ed è stato sostituito
da una nuova autorizzazione (dal numero 423 del 20 giugno 2003). Quest'ultima è
stata adottata in base al d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, che all'articolo 11,
comma 1, non consente il rilascio delle autorizzazioni "quando sia stata
vietata o limitata alla sosta" e dall'ordinanza sindacale n. 95/01208 del
26 aprile 1995, che non consente la deroga, in favore degli disabili, nelle
zone "ove vige il divieto di sosta con rimozione del veicolo".
Nel merito
contesta la fondatezza delle tesi avversarie e conclude per il rigetto
dell’appello.
DIRITTO
Oggetto della impugnazione proposta in primo grado
dall'attuale appellante è il provvedimento del Sindaco di Venezia 19 maggio
1994, n. 423, che lo aveva autorizzato, in quanto invalido al 100% con capacità
di deambulazione ridotta, alla circolazione e alla sosta anche laddove questa
sia vietata alla generalità degli automobilisti, nella parte in cui esclude
l'efficacia dell'autorizzazione medesima nelle zone nelle quali vige il divieto
di sosta con rimozione.
L’infondatezza dell'appello esime il collegio dall'esame
dell'eccezione di sopravvenuto difetto di interesse, proposta dalla difesa
delle comune di Venezia sull'assunto che il provvedimento impugnato avrebbe
esaurito, sotto il profilo cronologico, i propri effetti, essendo stato
sostituito da una nuova autorizzazione rilasciata in base alla normativa
sopravvenuta.
A parte le critiche mosse alle argomentazioni contenute
nella sentenza di primo grado, l'appellante aveva impugnato la clausola di cui
sopra, deducendo i seguenti motivi:
Violazione di legge. Violazione dell'articolo 7, quarto
comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 381 del
d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495. Violazione dell'ordinanza del Sindaco di
Venezia n. 198 del 1993. Eccesso di potere per difetto di presupposto,
illogicità e perplessità.
Nella sostanza, l'appellante aveva sostenuto in primo
grado che la limitazione introdotta in sede di rilascio dell'autorizzazione non
troverebbe giustificazione né fondamento in nessuna delle norme richiamate.
La tesi non può essere condivisa.
Giova premettere che il secondo periodo contenuto nel
comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha
approvato il nuovo codice della strada, stabilisce che " nei casi in cui
sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di
polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento
delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità
motoria, muniti del contrassegno speciale. " L'articolo 381 del
regolamento di attuazione approvato con d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495,
attribuisce poi al Sindaco la competenza alla verifica dei presupposti ed al
rilascio della "apposita autorizzazione in deroga".
La deroga prevista in favore delle persone con limitata
capacità motoria, stando al contenuto l......