PARCHEGGI: RIDOTTI I VINCOLI D'USO PER NON RESIDENTI
DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA
REPUBBLICA
XIV
3186–B
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 22 novembre 2005, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa
del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:
Semplificazione e riassetto normativo per
l’anno 2005
Capo I
RIASSETTO DELLA NORMATIVA
PRIMARIA
Art. 1.
(Modifiche all’articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59)
1.
All’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) coordinamento
formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica
della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo»;
b) dopo il comma 3, è
inserito il seguente:
«3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna
materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto,
una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia,
se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e
semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi»;
c) al comma 4, la
lettera f) è sostituita dalle seguenti:
«f) aggiornamento delle
procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari
dell’azione amministrativa;
f-bis)
generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei
soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle
materie o nelle fattispecie nelle quali l’interesse pubblico non può essere
perseguito senza l’esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai
princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione
delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella
istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti
istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell’autonomia,
della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell’affidamento;
f-quater) riconduzione
delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati,
nonchè delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il
carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento
nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali
inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento
di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni»;
d)
dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli
obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione
della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di
predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione
italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della
regolazione interna e a livello europeo».
Art. 2.
(Ulteriore modifica
alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1.
Dopo l’articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito
il seguente:
«Art.
20-ter. – 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla
base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali
e locali, accordi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della
qualità normativa nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra
l’altro, di:
a) favorire il
coordinamento dell’esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere
attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e
qualità della regolazione;
b)
definire princìpi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il
perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia
con i princìpi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di
semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di
semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica
dell’impatto della regolazione e di consultazione;
c) concordare, in
particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell’impatto della
regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per
l’emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;
d) valutare, con
l’ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la
configurabilità di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale per
determinate attività private e valorizzare le attività dirette
all’armonizzazione delle normative regionali».
Art. 3.
(Riassetto normativo in materia di benefìci
a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della
criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di benefìci a favore delle vittime del dovere,
del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni
bellici in tempo di pace, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le
procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni
legislative in materia, prevedendo anche la delegificazione e la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;
b)
definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche alla diversa
matrice degli eventi lesivi, dei benefìci applicabili;
c) regolamentazione
omogenea dei procedimenti del medesimo tipo che si svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, anche
prevedendo, ove possibile, l’accorpamento degli uffici competenti;
d) riduzione e
semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati richiesti ai fini
del riconoscimento dei benefìci.
Art. 4.
(Riassetto normativo in materia di gestione
amministrativa e contabile degli uffici all’estero del Ministero degli affari
esteri)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli
uffici all’estero del Ministero degli affari esteri, secondo i princìpi, i
criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, nonchè
aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
b)
delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi e procedimentali
dell’attività di gestione;
c) semplificazione della
gestione di bilancio degli uffici all’estero, anche rideterminandone la
struttura mediante l’eventuale accorpamento degli attuali capitoli di bilancio,
compresi nell’ambito di ciascuna unità previsionale di base;
d) perseguimento della
fluidità dei flussi finanziari per e dalle sedi estere e tempestività
dell’accreditamento dei relativi fondi;
e) semplificazione delle
procedure di acquisizione di beni e servizi al fine di rendere maggiormente
flessibile la gestione contabile all’estero;
f) previsione
dell’adeguamento delle procedure dell’attività contrattuale degli uffici
all’estero agli ordinamenti giuridici e alle consuetudini locali, al fine di renderle
a questi compatibili;
g) snellimento delle
procedure necessarie per le attività di assistenza ai connazionali e di
promozione culturale e commerciale;
h) semplificazione,
anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, della
gestione delle comunicazioni contabili con gli uffici all’estero.
2.
Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed
esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.
Art. 5.
(Delega al Governo per la semplificazione
degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello
sportello unico per le attività produttive)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto
delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui
all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di
adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali,
previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di
datori di lavoro, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui
all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie
economiche, produttive e professionali interessate:
1)
semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi
alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione
dell’attività d’impresa, ivi incluse le attività di certificazione, e agli
aspetti inerenti l’iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il
coordinamento con le attività degli sportelli unici;
2)
previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi
pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e
l’accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;
3)
delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo
svolgimento dell’attività d’impresa, secondo i criteri di cui all’articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
4)
sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi
e disincentivi;
b)
riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle
imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli
accertamenti amministrativi.
2. I......