PARERE ANTIRUST PER AFFIDAMENTI IN HOUSE
CHIARIMENTI SU INDENNITA' E GETTONI
Autorità garante della Concorrenza e del mercato Delibera 16 ottobre
2008
Autorità
garante della Concorrenza e del mercato Delibera 16 ottobre 2008
OGGETTO:
Comunicazione sull'applicazione dell'articolo 23-bis, comma 3, del Decreto Legge
112/2008 convertito in legge 133/2008 relativo all'affidamento in-house dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica.
SINTESI: L'Ente che decide di affidare un servizio pubblico locale senza
svolgere la gara deve inoltrare richiesta di parere all'Autorità garante della
Concorrenza e del mercato. La delibera dell'Antitrust del 16 ottobre contiene
il formulario per la richiesta, obbligo derivante dall'applicazione
dell'articolo 23-bis, comma 3, del Dl 112/2008 sull'affidamento in-house dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Ambito di applicazione
1.
La presente comunicazione si applica agli Enti Locali con riguardo alla scelta
dei modelli gestionali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e fornisce
alcune indicazioni in relazione ai compiti consultivi affidati all'Autorità
dall'art. 23-bis, comma 3, del Decreto legge n. 112/2008.
Servizi Pubblici Locali di
rilevanza economica
2.
Si definiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica tutti quelli
aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali con
esclusione dei servizi sociali privi di carattere imprenditoriale.
Modelli di affidamento dei Servizi
Pubblici Locali
3.
L'art. 23-bis, dopo aver stabilito al comma 2 il principio generale che
l'affidamento dei servizi pubblici locali deve essere effettuato mediante
procedura competitiva ad evidenza pubblica, al successivo comma 3 prevede la possibilità
di derogare a tale regola laddove sussistano particolari caratteristiche
economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di
riferimento che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato.
4. L'affidamento, nei casi disciplinati dal comma 3 dell'art.
23-bis, deve avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.
Tali principi riconducono l'utilizzabilità dell'istituto dell'affidamento
diretto ad ipotesi eccezionali. Ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia e
che qualificano il rapporto tra l'Ente locale e la società affidataria si
aggiungono quelli esogeni inerenti le particolari caratteristiche economiche,
sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento,
in maniera tale da circoscrivere ulteriormente l'ambito di applicazione
dell'affidamento diretto attraverso modalità in-house.
Presentazione della richiesta di
parere
5.
L'Ente Locale che intenda affidare un servizio pubblico locale ai sensi
dell'art. 23-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008 deve presentare una
richiesta di parere, utilizzando l'apposito formulario, corredata dalle
informazioni e dai documenti rilevanti, all'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, Piazza Verdi 6/A, 00198 Roma, prima della delibera con la quale
l'Ente Locale stesso affiderà il servizio ed in ogni caso, in tempo utile per
il rilascio del prescritto parere.
6. L'Ente Locale deve fornire all'Autorità almeno:
a) una relazione contenente gli esiti dell'indagine di mercato dai quali
risulti, in termini comparativi, la convenienza dell'affidamento diretto
rispetto all'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica;
b) informazioni circa le modalità con le quali sono resi pubblici gli elementi
di cui al punto sub a);
c) tutte le indicazioni soggettive relative all'impresa/e interessata/e;
d) dati relativi al tipo ed al valore dei servizi in questione;
e) l'atto costitutivo, lo statuto e le informazioni relative al campo di
attività della società affidataria;
f) informazioni concernenti le caratteristiche economiche del settore o del
mercato tali da giustificare l'affidamento in-house;
g) indicazioni in merito ai principali concorrenti;
h) indicazioni in merito alle eventuali forme di finanziamento o di sussidio
dell'attività oggetto di affidamento e delle attività a questa connesse.
7. L'Autorità rilascia il parere di cui all'art. 23-bis, comma
4, del Decreto Legge n. 112/2008 entro il termine di sessanta giorni decorrenti
dal ricevimento dalla richiesta avanzata dall'ente locale, purché la medesima
contenga tutte le informazioni previste dal formulario e sia corredata degli
allegati e di tutti gli elementi essenziali ad una completa valutazione da
parte dell'Autorità. In caso di incompletezza delle informazioni fornite dall'Ente,
l'Autorità può fissare un termine per il completamento della richiesta di
parere. In tal caso, il termine di sessanta giorni previsto per il rilascio del
parere decorre nuovamente dal ricevimento delle informazioni complete.
In ogni caso, qualora lo ritenga necessario, l'Autorità può richiedere all'Ente
ulteriori informazioni ai fini della valutazione.
8. L'Autorità ritiene che l'Ente locale è chiamato a tenere
nella dovuta considerazione le valutazioni espresse nel parere rilasciato.
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