PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: OBBLIGATORIO
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE
REPUBBLICA ITALIANA N. 0759/07 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 3268/06 Reg. Gen.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania
- Sezione Prima, composto dai Signori Magistrati:
Dott. Vincenzo Zingales Presidente
Dott.ssa Rosalia Messina Giudice
Dott. Salvatore Gatto Costantino Giudice rel.est.
ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul
ricorso n 3268/06 R.G. proposto da ODDO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’AVV. STEFANO POLIZZOTTO e dall’ AVV.
IRENE DI MATTEO con domicilio eletto in CATANIA VIA
GROTTE BIANCHE, 117 presso TRIMBOLI
AVV. SALVATORE
contro
il COMUNE DI SAN FRATELLO (ME); il CONSIGLIO COMUNALE DI SAN FRATELLO, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
e nei confronti di
LO CICERO GIUSEPPE, PAPPALARDO ANTONINO, CRACO' BENEDETTO, tutti rappresentati e difesi dall’ Avv.
Alfio PAPPALARDO, con domicilio eletto
presso la SEGRETERIA del TAR;
e REALE BENEDETTO, ORITI LUIGI, REGALBUTO BENEDETTO, FAZIO SALVATORE,
tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Marianna Oriti, con domicilio eletto in
Catania, presso lo studio dell’Avv. Francesca Merulla (studio Gitto-Pappalardo)
in via XX Settembre 28;
e CELSA BENEDETTO e TOMMASI CARMELO non costituiti;
per
l'annullamento
-
della deliberazione comunale di San Fratello n. 46 del 26 settembre 2006, con
la quale il Consiglio Comunale di San Fratello ha deliberato di “revocare il Presidente del Consiglio Comunale
geom. Giuseppe Oddo. Indi con separata ed unanime votazione, il presente atto
viene dichiarato immediatamente eseguibile al fine di consentire l’esame del
provvedimento successivo posto all’ordine del giorno”, unitamente agli
allegati citati e prodotti in essa ed al documento, anch’esso allegato, in cui
il Consigliere Comunale Oriti inserisce nuove contestazioni e motivazioni a
supporto della revoca;
-
della deliberazione del Consiglio Comunale di San Fratello n. 47 del 26
Settembre 2006 con la quale il Consiglio Comunale di San Fratello ha deliberato
“di proclamare eletto Presidente del
Consiglio Comunale il rag. Lo cicero Giuseppe con voti n. 8 (otto) e schede
bianche n. 1”;
-
ove occorra e per quanto di ragione del documento del Gruppo di minoranza di cui
il Consigliere Oriti ha dato lettura nella seduta consiliare del 26 settembre
2006 e che costituisce allegato alla deliberazione impugnata n. 46/2006 avente
ad oggetto: “dichiarazione di voto e
contestuale motivazione delle ragioni che hanno portato alla richiesta di
revoca del Presidente del Consiglio Comunale”;
-
ove occorra e possa, della nota prot. N. 7516 del 09/09/2006, con la quale i
Consiglieri Comunali firmatari hanno chiesto “la convocazione straordinaria del consiglio comunale per la trattazione
dei seguenti argomenti da porre all’ordine del giorno: 1 Revoca del Presidente
del Consiglio Comunale (art. 21, comma 4, dello Statuto comunale) – discussione
e deliberazione; 2. Eventuale nomina del Presidente del Consiglio Comunale –
discussione e deliberazione”;
-
ove occorra e possa della relazione allegata alla nota prot. N. 7516 del
09/09/2006, con la quale i Consiglieri Comunali firmatari della richiesta
convocazione straordinaria del Consiglio Comunale per la revoca del Presidente
hanno indicato le ragioni della richiesta medesima;
-
ove occorra e possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o
conseguenziale.
Visto
il ricorso introduttivo del giudizio;
Visti
gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista
la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di CRACO'
BENEDETTO, LO CICERO GIUSEPPE, PAPPALARDO ANTONINO, REALE
BENEDETTO, ORITI LUIGI, REGALBUTO BENEDETTO, FAZIO SALVATORE;
Udito
nella Camera di Consiglio del 08
Febbraio 2007 il relatore Ref. SALVATORE GATTO COSTANTINO
Uditi
gli avvocati come da verbale;
Vista la
documentazione tutta in atti;
Visto l'art. 21 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo
modificato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale, nella
camera di Consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Tar può
definire il giudizio nel merito, a norma dell’art. 26 della stessa legge n.
1034/1971 (nel testo modificato dalla L. n.205/2000);
Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e
sentite sul punto le parti presenti alla camera di Consiglio;
Ritenuto, in fatto ed in diritto quanto segue;
Rilevato che, tra le censure sollevate contro gli atti impugn......