PARERI SULL'APPLICAZIONE DEI RECENTI CONTRATTI DI LAVORO
RIEDIFICAZIONE E AMPLIAMENTO
Quali sono le modalità applicative delle previsioni dell’art
Quali sono le modalità applicative delle
previsioni dell’art.8, commi 2 e 3, del CCNL dell’11.4.2008 in materia di
incremento delle risorse decentrate per gli enti locali? Gli importi derivanti
dalla applicazione dei citati commi 2 e 3 dell’art.8 del CCNL dell’11.4.2008 si
possono consolidare per gli anni successivi? Quale deve essere l’anno di
riferimento per la verifica della sussistenza delle condizioni legali (rispetto
del Patto di stabilità interno e degli obblighi di riduzione della spesa del
personale, di cui all’art.1, comma 557, della legge n.296/2006) e dei parametri
finanziari (predefiniti valori del rapporto tra spesa del personale ed entrate
correnti) richiesti dalla disciplina contrattuale per l’incremento delle
risorse decentrate?
Ai fini di una corretta applicazione della disciplina dell’art.8, commi 2 e 3,
del CCNL dell’11.4.2008, si ritiene utile precisare quanto segue:
in base all’art.8, comma 2,
del CCNL dell’11.4.2008, gli enti locali, che abbiano rispettato il Patto
di stabilità interno e gli obblighi di riduzione della spesa del
personale, di cui all’art.1, comma 557, della legge n.296/2006 (art.8,
comma 1, del CCNL dell’11.4.2008), incrementano le risorse decentrate di
natura stabile, di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, ove
risultino in possesso di un rapporto tra spese del personale ed entrate
correnti non superiore al 39%. Trattandosi di un incremento delle risorse
aventi carattere di certezza e stabilità, l’importo corrispondente a tale
incremento, ove disposto per la sussistenza dei parametri finanziari
richiesti, in coerenza con la natura di tale tipologia di risorse, si
consolida definitivamente nel tempo tra quelle destinate al finanziamento
della contrattazione decentrata integrativa. Pertanto, esso si aggiunge all’incremento
delle risorse stabili eventualmente già disposto dagli enti nella
corretta applicazione delle previsioni dell’art.4, comma 1, del CCNL del
9.5.2006. In analogia con quanto la scrivente Agenzia ha sempre sostenuto
anche con riferimento alle previsioni di tale ultima clausola
contrattuale, si deve sicuramente escludere che la disciplina dell’art.8,
comma 2, del CCNL dell’11.4.2008 possa essere interpretata nel senso di
consentire un sistema di incremento progressivo delle risorse di cui si
tratta, e cioè che allo 0,6 % iniziale, calcolato con riferimento al
2008, possa aggiungersi, pure in presenza dei parametri finanziari
stabiliti, un ulteriore 0,6 % per il 2009, ecc. (0,6 % +.0,6% +…). La
particolare formulazione della clausola contrattuale (“………incrementano le
risorse decentrate di cui all’art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004….)
evidenzia che l’incremento previsto dalla stessa (nella misura dello
0,6%) è obbligatorio per gli enti, ove sussistano sia le condizioni
legali definite al comma 1 (rispetto del Patto di stabilità interno e
degli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all’art.1,
comma 557, della legge n.296/2006), sia lo specifico parametro economico
finanziario indicato nel comma 3 (rapporto tra spese del personale ed
entrate correnti non superiore al 39%);
in base all’art.8, comma 3,
del CCNL dell’11.4.2008, gli enti locali, che abbiano rispettato il Patto
di stabilità interno e gli obblighi di riduzione della spesa del
personale, di cui all’art.1, comma 557, della legge n.296/2006 (art.8,
comma 1, del CCNL dell’11.4.2008), possono incrementare le risorse
decentrate di natura variabile, di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del
22.1.2004, ove risultino anche in possesso dei più significativi e
virtuosi rapporti tra spesa del personale ed entrate correnti indicati
nella medesima clausola contrattuale. Gli specifici parametri e le
relative percentuali di possibile incremento sono quelli previsti nel
citato art.8, comma 3, del CCNL dell’11.4.2008. La sussistenza del parametro
non comporta alcun obbligo di necessario incremento delle risorse
variabili (“……gli enti locali, …….possono incrementare….”). Pertanto,
pure in presenza dei presupposti finanziari richiesti dalla clausola
contrattuale, ogni decisione in ordine all’an stesso ed al quantum
dell’incremento è rimessa alle autonome valutazioni di ciascun ente che,
a tal fine terrà conto sia della propria complessiva situazione
economico-finanziaria, sia della propria effettiva capacità di
spesa.Trattandosi di un incremento delle risorse variabili, in coerenza
con la natura di queste risorse, le conseguenti disponibilità finanziarie
possono essere utilizzate, nell’ambito della contrattazione decentrata
integrativa, solo per l’anno 2008 ed esclusivamente per il finanziamento
di istituti e compensi aventi analogo carattere di variabilità. Pertanto,
tali risorse non possono essere confermate ed essere consolidate negli
anni successivi;
la verifica del rispetto del
Patto di stabilità interna e degli obblighi di riduzione della spesa del
personale, di cui all’art.1, comma 557, della legge n.296/2006 nonché
della sussistenza del richiesto rapporto tra spese del personale e
entrate correnti deve essere effettuata con riferimento ai dati del
bilancio consuntivo degli enti relativo all’anno 2007.
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Un ente che non abbia rispettato il Patto di
stabilità interno per l’anno 2007 ma si trovi in possesso del necessario
rapporto tra spese del personale ed entrate correnti, richiesto dai commi 2 e 3
del CCNL dell’11.4.2008, può procedere all’incremento delle risorse decentrate
stabili e variabili previsto da tali clausole contrattuali?
Relativamente alle modalità applicative della disciplina dell’art.8 del CCNL
dell’11.4.2008, si ritiene utile precisare quanto segue:
gli incrementi delle risorse
decentrate, stabili e variabili, ai sensi dell’art.8 del CCNL
dell’11.4.2008, nel rispetto dei presupposti, delle condizioni e delle
quantità ivi previste, possono essere legittimamente disposti solo con
decorrenza dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008; ciò significa che
gli importi corrispondenti a tali incrementi, ove disposti, possono
essere utilizzati solo per la contrattazione integrativa relativa
all’anno 2008;
l’art.8, comma 1, del citato
CCNL dell’11.4.2008, ai fini della sua applicazione, richiede
espressamente, come condizioni legittimanti, il rispetto del Patto di
stabilità interno e la coerenza con il quadro normativo delineato
dall’art.1, comma 557, della legge n.296 del 2006. Nel suo rapporto di
certificazione, la Corte dei Conti ha evidenziato che la data del
31.12.2007 doveva essere punto di riferimento per la verifica non solo
dell’esistenza dei parametri finanziari stabiliti dal CCNL per
l’incremento delle risorse decentrate, ma anche del rispetto del Patto di
stabilità e dell’obbligo di riduzione della spesa del personale, ai sensi
dell’art.1, comma 557, della legge n.296/2006. Pertanto, anche senza un
richiamo formale nel testo contrattuale, per evidenti ragioni di coerenza
della disciplina contrattuale con quella legale, che ne costituisce il
presupposto, la verifica del rispetto degli obblighi di legge non può che
avvenire con riferimento alla medesima data del 31.12.2007, dato che le
risorse possono essere incrementate solo “a valere” per il 2008. Conseguentemente,
se a seguito di tale verifica, non risulta rispettato il Patto di
stabilità interno per il 2007, per la mancanza di un presupposto
richiesto dalla disciplina contrattuale, non sarà possibile dare luogo a
nessuno degli incrementi delle risorse decentrate consentiti dall’art.8
del CCNL dell’11.4.2008 (né a quelli del comma 2, né a quelli del comma
3).
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Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art.9 del CCNL
dell’11.4.2008, in materia di progressione economica orizzontale, come deve
essere interpretata la dicitura “procedure selettive…. formalmente avviate
successivamente alla definitiva sottoscrizione del presente CCNL”, contenuta
nella clausola contrattuale?
L’espressione “procedure selettive …… formalmente avviate”, utilizzata
dall’art. 9 del CCNL dell’11.4.2008 per la delimitazione del campo di
applicazione delle nuove regole in materia di progressione economica
orizzontale, deve essere correttamente riferita all’atto formale iniziale
(bando, avviso, ecc.) della procedura selettiva, come autonomamente
disciplinata da ogni ente, per la realizzazione della progressione economica
nella categoria, ai sensi dell’art.5 del CCNL del 31.3.1999.
Pertanto, tutte le procedure formalmente avviate, nei termini descritti,
successivamente alla stipulazione del CCNL dell’11.4.2008 (e quindi dal
12.4.2008) sono assoggettate alle nuove regole del citato art.9 del medesimo
CCNL, anche se i relativi effetti, e quindi la decorrenza del beneficio
economico, per ipotesi, dovessero essere riferiti ad una data precedente ( ad
esempio, dall’1.1.008; oppure dall’1.1.2007).
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Quali sono le modalità applicative delle disposizioni in
materia di retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali
contenute nell’art.5 del CCNL del 7.3.2008, per il quadriennio normativo
2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, e nell’art.4 del CCNL, di
medesima data, per il biennio economico 2004-2005?
Ai fini di una corretta applicazione delle previsioni
dell’art.5 del CCNL dei segretari comunali relativo al quadriennio normativo
2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del 7.3.2008 e dell’art.4 del CCNL
sottoscritto nella medesima data, per il successivo biennio economico
2004-2005, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni:
art. 5 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e
per il biennio economico 2002-2003
Tale clausola contrattuale si è limitata a disporre solo
che le risorse destinate, presso ciascun ente ,al finanziamento della
retribuzione di risultato dei segretari, sono incrementate, con decorrenza dal
1° gennaio 2003 di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a
ciascun segretario nell’anno 2001.
La chiara formulazione della disciplina contrattuale, che
consente solo un incremento delle risorse destinate al finanziamento della
retribuzione di risultato, non si presta in alcun modo ad essere interpretata
nel senso anche di una modifica del limite massimo stabilito per tale specifica
voce retributiva dall’art.42, comma 2, del CCNL dei segretari comunali e
provinciali del 16.5.2001, secondo il quale, infatti, essa non può essere
superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di
riferimento.
Con riferimento agli specifici profili applicativi, si
ritiene che la clausola in esame non presenta particolari problemi.
Infatti, l’ente procederà alla determinazione
dell’incremento delle risorse destinate al segretario per la retribuzione di
risultato nell’anno 2003, calcolando, semplicemente, la percentuale dello 0,5%
sul monte salari del segretario relativo all’anno 2001 (come risultante dai
dati inviati da ciascun Ente, a suo tempo, al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in sede di rilevazione del conto annuale).
A tal fine, peraltro, si deve evidenziare anche che la
disciplina contrattuale in esame, attraverso il chiaro ed espresso riferimento
al monte salari 2001, non prevede e non legittima alcuna operazione di
ricalcolo del monte salari, per tenere conto anche degli incrementi stipendiali
corrisposti con decorrenza dall’1.1.2002 e dall’1.1.2003 e degli eventuali
effetti di ricaduta di tali incrementi su altre voci retributive.
Ad ulteriore sostegno di tale opzione si evidenzia anche
che, secondo le regole generali, gli oneri di una tale operazione, avrebbe
dovuto trovare una adeguata copertura finanziaria nelle risorse messe a
disposizione per il rinnovo contrattuale, per i quali, invece, manca ogni
previsione nella relazione tecnico finanziaria al CCNL per la certificazione
della Corte dei Conti.
Questa ricostruzione porta ad escludere, pertanto, in modo
assoluto, ogni possibilità di procedere ad una rideterminazione dello stesso
am......