PARI OPPORTUNITÀ NELLE NOMINE DEI CDA E DEI COLLEGI SINDACALI
Diritti dei consiglieri comunali sugli atti delle partecipate
N
N.
00622/2010 REG.SEN.
N.
01484/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso
numero di registro generale 1484 del 2009, proposto da:
Rita Quarta, Angela Maria Spagnolo, Paola Povero, Antonio Rotundo, Antonio
Torricelli, Paolo Foresio, Carlo Benincasa e Gianni Colucci, tutti
rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Pellegrino, presso il cui studio in
Lecce, via Augusto Imperatore n. 16, sono elettivamente domiciliati;
contro
Comune di
Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto
presso gli uffici del Municipio in Lecce;
nei
confronti di
Carlo
Mignone e Mauro Mazzotta, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Vantaggiato,
presso il cui studio in Lecce, via Zanardelli n. 7, sono elettivamente
domiciliati;
Lupiae Servizi Spa, non costituita;
Angelo Nocco, Andrea Criscolo, Francesco Candido, Alessandro Micati, Vittorio
Trullo, Marcello Ferrara, Gianluca Borgia e Luigi Coclite, tutti non
costituiti;
Giuseppe Tamborrino, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Patarnello, presso
il cui studio in Lecce, via 47° Rgt. Fanteria n. 29, è elettivamente
domiciliato;
per
l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
dei Decreti
in data 30 giugno 2009, nn. 9 e 10, adottati dal Sindaco del Comune di Lecce ed
aventi ad oggetto, rispettivamente, "nomina di cinque componenti, di cui
due supplenti, del Collegio Sindacale della Società Lupiae Servizi s.p.a., ai
sensi dell'art. 50 comma 8 del T.U. 267/00" e "nomina dei componenti
dell'Organo di Amministrazione della società Lupiae Servizi s.p.a., ai sensi
dell'art. 50 comma 8 del T.U. 267/00"; nonché del parere in data 26 giugno
2009, n. 79164, adottato dal Dirigente del Settore Affari Generali ed
Istituzionali del Comune di Lecce; di ogni altro atto presupposto, connesso,
collegato e/o consequenziale.
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio del sig. Carlo Mignone;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio del sig. Mauro Mazzotta;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio del sig. Giuseppe Tamborrino;
Viste le
memorie difensive rispettivamente prodotte dalle parti costituite;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 16/12/2009 il dott. Massimo Santini e uditi
per le parti gli Avv.ti Valeria Pellegrino, Ciulla, Vantaggiato e Patarnello;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
In data 23
marzo 2009 il Comune di Lecce ha bandito avviso pubblico per la nomina,
rispettivamente, di tre membri del Consiglio di Amministrazione e dei cinque
componenti (di cui due supplenti) del Collegio Sindacale della società a totale
partecipazione pubblica “Lupiae Servizi” (d’ora in avanti, “la società”).
Le domande a
tal fine pervenute sono poi state esaminate da un apposito collegio di
valutazione il quale, dopo avere escluso quelle carenti dei requisiti formali
previsti per la nomina in seno alla predetta società, ha ritenuto in prima
istanza idonee trentotto candidature (di cui due donne) per il consiglio di
amministrazione e trentanove (di cui due donne) per il collegio sindacale.
Con i
decreti impugnati sono poi stati nominati i membri dei ridetti organismi, senza
tuttavia che al loro interno fosse contemplata alcuna candidata di sesso
femminile.
I
ricorrenti, nelle loro rispettive qualità di consiglieri comunali,
interponevano dunque gravame per violazione del principio delle pari
opportunità tra uomo e donna di cui all’art. 51 Cost., art. 6 del decreto
legislativo n. 267 del 2000, nonché artt. 2, 69 e 109 dello statuto comunale,
nonché per difetto di motivazione ed eccesso di potere per contraddittorietà
dell’azione amministrativa.
Si
costituivano in giudizio il Comune di Lecce, nonché i sigg.ri Mignone, Mazzotta
e Tamborrino, nella qualità di controinteressati (in quanto soggetti nominati
all’interno dei predetti organi), per chiedere il rigetto del gravame. In
particolare, si eccepiva la inammissibilità del ricorso: a) per difetto di
giurisdizione, dal momento che il Sindaco del Comune di Lecce avrebbe
provveduto alla scelta dei predetti membri in qualità di socio, ai sensi
dell’art. 2449 c.c. (pure richiamato dallo statuto della società) e non di
autorità pubblica; b) per difetto di legittimazione a ricorrere in capo ai ricorrenti,
sia in quanto consiglieri comunali, sia in quanto i medesimi non sarebbero
comunque beneficiari della normativa sulle pari opportunità; c) per mancata
impugnazione della precedente deliberazione n. 25 del 22 aprile 2004, la quale,
nel dettare indirizzi e requisiti ai fini della nomina e della revoca dei
suddetti rappresentanti, nulla affermava con riguardo al rispetto del principio
delle pari opportunità; d) ancora, per mancata impugnazione della delibera
assembleare 30 giugno 2009 con la quale i suddetti soggetti sarebbero stati poi
in effetti nominati. Si rilevava inoltre la infondatezza dello stesso: a) in
ragione dell’ampio potere discrezionale di cui gode in materia il Sindaco, ai
sensi dell’art. 50, comma 8, del TUEL, il quale travalicherebbe il principio
delle pari opportunità; b) per la natura privatistica della società, cui non
andrebbe dunque applicato il principio in esame: la stessa non sarebbe infatti
inquadrabile tra gli “uffici pubblici” di cui all’art. 51 Cost.; c) per la
mancanza di precettività in capo alla disposizione di cui all’art. 6 del TUEL,
la quale richiederebbe per la sua concreta attuazione un adeguamento delle
norme statutarie che, al momento in cui sono stati adottati gli atti gravati,
non era ancora stato operato: in altre parole, in assenza di una norma
statutaria (al tempo della adozione degli atti impugnati) in materia di pari
opportunità tra uomini e donne, alcun obbligo avrebbe gravato sul Sindaco in
ordine al rispetto di siffatto principio.
Alla
pubblica udienza del 16 dicembre 2009 le parti costituite rassegnavano le
proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in
decisione.
DIRITTO
1. Va
preliminarmente affrontata la questione di giurisdizione
Si eccepisce
al riguardo che il Sindaco del Comune di Lecce avrebbe provveduto alla scelta
dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci della
società (interamente partecipata dal comune) in qualità di socio della stessa,
ai sensi dell’art. 2449 c.c., e non di autorità pubblica. In tale veste, non
sarebbe stato pertanto tenuto al rispetto del principio delle pari opportunità.
Per
rafforzare tale tesi si allegano una serie di pronunzie giurisprudenziali che
il collegio, tuttavia, non ritiene adattabili al caso di specie.
Ed infatti:
da un lato, le decisioni del TAR Campania n. 2252 del 2008 e n. 1184 del 2008
riguardano organismi di diritto pubblico; dall’altro lato, quella affrontata
dalla Corte di Cassazione (n. 7799 del 2005) concerne una ipotesi di “assoluta
autonomia” tra società ed ente locale (tra i quali non sussiste “alcun
collegamento”).
Nel caso di
specie, al contrario, si tratta di una società “in house” (che è qualcosa di
diverso rispetto all’organismo di diritto pubblico, connotandosi per una
maggiore aderenza organizzativa rispetto all’ente pubblico controllante). Ed
infatti, da un esame del suo statuto si rileva che la medesima:
a) è a
totale partecipazione pubblica;
b) realizza
la propria attività esclusivamente in favore dei soci (ossia il Comune di
Lecce), ai sensi dell’art. 3 dello statuto;
c) è
sottoposta a controllo sia “strutturale” (mediante nomina degli organi
amministrativi e di controllo, rispettivamente ai sensi degli artt. 13 e 18
dello statuto) sia “funzionale” (sull’attività svolta, ai sensi dell’art. 4
dello statuto) da parte del Comune di Lecce. In altre parole, l’azionista
pubblico esercita un controllo analogo a quello svolto nei confronti dei propri
servizi.
Quanto alla
proprietà delle azioni – e al di là del fatto che esse sono interamente possedute,
al momento, dal Comune di Lecce – il loro eventuale trasferimento potrà essere
operato, ai sensi dell’art. 6 dello statuto, “esclusivamente in favore di altri
enti pubblici territoriali”.
Pertanto,
come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 26 agosto 2009, n. 5082
(che sul punto ha tratto a sua volta ispirazione dalla sentenza della Corte di
Giustizia 13 novembre 2008, in causa C-324-07, sulla vicenda “Coditel Brabant
SA”), anche in caso di proprietà eventualmente ripartita tra più enti pubblici
il controllo analogo, sebbene non esercitabile individualmente dai singoli soci
pubblici, potrà comunque essere svolto in modo effettivo, ossia congiuntamente
e facendo ricorso al criterio della maggioranza.
In buona
sostanza ricorrono, ......