PARTECIPAZIONE A GARE DI SOCIETÀ AFFIDATARIE DIRETTE
Versione "editabile" Mod. 730/2011
N
N. 08059/2010 REG.SEN.
N. 02620/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso
n. 2620/2010, proposto dalla società ISGAS Energit Multiutilities, Società
Consortile a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli Avvocati Carlo Castelli, Renato Docimo, Angelo
Luminoso, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via
Federico Confalonieri, n. 5;
contro
il Comune di
Cagliari, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avv.
Carla Curreli, con domicilio eletto presso l’Avv. Viviana Callini in Roma, via
Arenula, 21;
il dirigente dell'Assessorato alla Pianificazione dei Servizi del Comune di
Cagliari - Ing. Luciano Loi, non costituito;
nei
confronti di
CPL
Concordia Soc. Coop. in persona del legale rappresentante, in proprio e quale
mandataria dell’Associazione temporanea di imprese (ATI) con le società
SO.DI.GAS – SOIS – SOCIETÀ DISTRIBUZIONE GAS E COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO spa e
alla IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. RAFFAELLO PELLEGRINI, rappresentata e difesa
dagli Avvocati Massimo Massa, Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso
Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;
Ati - Sodigas e in P., Ati - Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini
Srl e in P. non costituita in giudizio;
per la
riforma
della
sentenza del Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione I, n. 337/2010
del 17 marzo 2010;
Visto il
ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari e di Cpl Concordia Soc.
Coop in proprio e quale mandataria dell’Associazione temporanea di imprese
(ATI) con le società SO.DI.GAS – SOIS – SOCIETÀ DISTRIBUZIONE GAS E
COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO spa e alla IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. RAFFAELLO
PELLEGRINI;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2010 il Consigliere Marco Lipari e
uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e
DIRITTO
La sentenza
impugnata, pronunciandosi sul ricorso e sui connessi cinque atti di motivi
aggiunti, proposti dalla società ISGAS - Energit Multiutilities Società
Consortile a r.l. (di seguito “ISGAS”), nonché sul ricorso incidentale e sui
collegati motivi aggiunti, proposti dalla società CPL Concordia Soc. Coop (di
seguito “CPL”), riguardanti la procedura selettiva per l’affidamento della
concessione provvisoria del servizio di distribuzione e vendita del gas nel
Comune di Cagliari, ha:
- accolto,
in parte, il ricorso incidentale proposto da CPL;
- dichiarato
in parte inammissibili e, per il resto, infondati, il ricorso principale e i
motivi aggiunti proposti da ISGAS.
ISGAS
contesta la decisione di primo grado. CPL e il comune di Cagliari resistono al
gravame. CPL propone anche un appello incidentale, rivolto contro i capi della
sentenza di primo grado ad essa sfavorevoli.
In punto di
fatto, va evidenziato che, con delibera della Giunta Comunale di Cagliari del 5
agosto 2008, n. 224, in attesa della completa definizione di un lungo e
complesso contenzioso instaurato con ISGAS, concessionaria del servizio,
l’amministrazione decise di rinviare l'espletamento della gara per
l’affidamento (secondo la disciplina ordinaria) del servizio di distribuzione
del gas GPL nel territorio comunale di Cagliari e, medio tempore, indire una
procedura d'urgenza per l’affidamento provvisorio del servizio dal 1° ottobre
2008, per la durata di nove mesi, con possibilità di proroga di altri tre mesi.
Con
successiva determinazione dell'8 agosto 2008, n. 110, il competente dirigente
stabilì di:
- affidare
il contratto mediante una procedura negoziata con offerte plurime, invitando a
presentare offerta ditte specializzate nel settore;
-
aggiudicare la gara con il criterio dell'offerta migliore per
l'amministrazione, valutata sulla base del massimo valore del canone di
affidamento, determinato dalla percentuale fissa ed invariabile del margine di
distribuzione percepito, al netto delle imposte;
-
determinare la durata dell'appalto in nove mesi.
Con lettera
del 12 agosto 2008, ISGAS, concessionario gestore del servizio in questione,
venne invitata alla procedura negoziata per l'affidamento provvisorio. La
determinazione di indizione della trattativa per l'affidamento provvisorio
prevedeva il passaggio delle reti al nuovo gestore, senza alcun indennizzo in
favore dell’uscente ISGAS.
Gli atti
della procedura negoziata furono impugnati davanti al TAR per la Sardegna da
ISGAS. Con sentenza 5 maggio 2009, n. 577, poi confermata in appello, il TAR
respinse il ricorso.
Pertanto,
l’amministrazione comunale decise di riprendere il procedimento per l’affidamento
provvisorio, con la determinazione dirigenziale n. 3230 del 4 agosto 2009, poi
rettificata con successive determinazioni n. 3253 del 5 agosto 2009 e n. 3448
del 7 agosto 2009, confermando, tra l’altro, l’esclusione di qualsiasi
indennizzo a favore della ISGAS quale concessionario uscente.
Con tali
determinazioni fu approvata la lettera di invito, previo annullamento in
autotutela della precedente determinazione n. 110 dell’8 agosto 2008,
precisando che la concessione del servizio di distribuzione del gas sarebbe
stata aggiudicata “sulla base del massimo valore del canone di affidamento, che
verrà offerto in sede di gara come percentuale fissa e invariabile del margine
di distribuzione percepito, al netto di tutte le imposte (…). Per le utenze
domestiche o piccole attività, il predetto margine di distribuzione sarà
individuato dalla differenza fra le tariffe complessive (quota distribuzione +
quota vendita) e le relative quote materia prima … fissate dall’Autorità per
l’Energia elettrica ed il Gas”.
Con il ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado, ISGAS chiedeva l’annullamento delle
predette determinazioni, nonché degli altri atti connessi, sulla base dei
seguenti motivi:
1) Eccesso
di potere per difetto dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza, per
violazione e falsa applicazione e, comunque, per contrasto con la sentenza del
T.A.R. Sardegna n. 577/2009; eccesso di potere per sviamento.
2) Difetto
di motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in combinato
disposto con l’art. 221 del d.lgs. n. 163/2006, con gli artt. 37, 38 e 39 della
legge regionale n. 5/2007, con gli artt. 30 e 31 Direttiva 31/3/2004 n. 18, con
l’art. 23 bis del d.l. n. 112/2008, nonché con l’art. 113 del d.lgs. n.
267/2000.