PARTECIPAZIONE A GARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI
Farmacie comunali: affidamento altri servizi
N
N. 05496/2011REG.PROV.COLL.
N. 10082/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
numero di registro generale 10082 del 2010, proposto da:
Pubblialifana S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Di Benedetto,
presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone, 28;
contro
Tre Esse
Italia a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco A. Caputo, presso il
quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Ugo Ojetti, 114;
nei
confronti di
Comune di
Ponza, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Della Corte, con domicilio
eletto presso l’avv. Alessandra Balsamo in Roma, via Fonteiana, 85;
per la
riforma
della
sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE PRIMA n.
01865/2010, resa tra le parti, concernente “AGGIUDICAZIONE GARA PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO RISCOSSIONE ICI E TARSU”
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio di Tre Esse Italia S.r.l. e del Comune di
Ponza;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2011 il Consigliere Doris Durante e
uditi per le parti gli avvocati Di Benedetto, Caputo e Della Corte;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e
DIRITTO
1.- Il
Comune di Ponza con delibera di giunta del 9 novembre 2009 indiceva asta
pubblica da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione
ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
La
partecipazione alla gara, secondo quanto prescritto dalla lex specialis
era riservata alle imprese iscritte all’Albo previsto dall’art. 53 del d. lgv.
n. 446 del 1997, istituito con DM n. 289 del 2000.
Quanto ai
requisiti economico – finanziari, il bando prescriveva che le imprese
partecipanti avessero un capitale sociale di 10 milioni di euro.
Aggiungeva
(art. 16, 2° cpv. del bando), che “L’avvalimento è consentito nei termini di
cui all’art. 49 del d. lgv. n. 163 del 2006 per tutti i requisiti richiesti ai
fini della partecipazione alla presente gara”.
Partecipavano
alla procedura concorsuale, tra le altre, Tre Esse Italia a r.l. e
Pubblialifana s.r.l., alla quale veniva aggiudicato l’appalto (delibera di
giunta municipale n. 6 del 23 febbraio 2010) e in tempi brevi veniva stipulato
il contratto per evitare la prescrizione che stava per maturare per molte
obbligazioni tributarie.
Avverso gli
atti e i provvedimenti di gara, Tre Esse Italia propose ricorso al TAR Lazio,
sezione staccata di Latina, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
inammissibilità
dell’offerta dell’aggiudicataria per insussistenza degli specifici poteri
procuratori in capo al firmatario sig. Umberto Riselli;
illegittimità
del bando per disapplicazione del comma 7 septies, dell’art. 32 del d.
lgv. n. 207 del 2008, in quanto l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa
dalla gara, perché carente del capitale sociale minimo di 10 milioni di euro
richiesto per l’iscrizione nell’albo dei soggetti privati abilitati a
effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e
perché non sarebbe utilizzabile l’istituto dell’avvalimento per tale requisito
previsto da una norma primaria;
illegittima
ammissione alla gara della Pubblialifana perché avrebbe versato euro 50,00 a
titolo di contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici e
non euro 70,00 come dovuto in base al valore dell’appalto;
violazione
dell’art. 41 del d. lgv. n. 163 del 2006 perché l’aggiudicataria non avrebbe
prodotto in gara le referenze bancarie;
violazione
dell’art. 75, commi 1 e 8 e dell’art. 113, comma 1, del d. lgv. n. 163 del 2006
perché l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, avendo
versato un importo non corretto a titolo di cauzione provvisoria;
violazione
dell’art. 11, comma 10 del d. lgv. n. 163 del 2006, in quanto non sarebbe stato
rispettato il termine di 30 giorni tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula
del contratto;
violazione
dell’art. 84, commi 8 e 10 del d. lgv. n. 163 del 2006 perché la nomina della
commissione di gara sarebbe intervenuta anteriormente al termine ultimo per la
presentazione delle offerte.
Si
costituivano in giudizio il comune di Ponza e Pubblialifana che contestavano
puntualmente le censure precisando che:
quanto al
requisito del capitale sociale di 10 milioni di euro, Pubblialifana aveva fatto
ricorso all’istituto dell’avvalimento;
il
versamento di euro 50,00 e non di euro 70,00 per Cig. era dovuto ad errore
della stazione appaltante che aveva ammesso tutte le imprese partecipanti
all’integrazione del versamento;
la
dichiarazione degli istituti bancari non era richiesta dal bando, trattandosi
di imprese iscritte ad apposito albo;
la nomina
della commissione di gara era avvenuta dopo la presentazione delle offerte;
la cauzione
provvisoria era determinata in maniera corretta.
In rito, le
parti resistenti eccepivano l’inammissibilità del ricorso per tardiva
impugnazione del bando di gara, nella parte in cui prevedeva il ricorso senza
limiti all’istituto dell’avvalimento.
2.- Il TAR
Latina, con sentenza n. 1865 del 21 ottobre 2010, superata l’eccezione in rito,
accoglieva il ricorso di Tre Esse Italia sul secondo motivo, ritenendo che......