PARTECIPAZIONE DELLE FONDAZIONI ALLE GARE
REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3897/09
Reg.Dec.
N.
8146-8299 Reg.Ric.
ANNO 2008
Disp.vo n. 267/2009
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi riuniti in appello nn.
8146/2008, e 8299/2008 proposti rispettivamente
1) ric. n. 8146/2008 da FOND. CENTRO SAN
RAFFAELE DEL MONTE TABOR IN PR. E Q. MAND. ATI e ATI - IBAMOLECULAR ITALY
S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e
difesi dagli Avv. Vincenzo Avolio e Vittoria Luciano con domicilio eletto in
Roma piazza Capo di Ferro n. 13, presso le Segreterie Giurisdizionali del
Consiglio di Stato;
contro
ADVANCE ACCELERATOR APPLICATIONS (ITALY)
S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
Avv. Andrea Manzi e Antonio Finocchiaro con domicilio eletto in Roma via F.
Confalonieri n. 5, presso lo studio del primo;
e nei confronti
di
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO –
BICOCCA, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
2) ric. n. 8299/2008 da UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI MILANO, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei
Portoghesi n. 12;
contro
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS ITALY
S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Andrea Manzi e Antonio
Finocchiaro con domicilio eletto in Roma via Federico Confalonieri n. 5, presso
lo studio del primo;
e nei confronti
di
IBA MOLECULAR ITALY S.R.L., MINISTERO
DELLA SALUTE e FONDAZIONE SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR DI MILANO, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitisi;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma Sez. III n. 7591/2008.
Visti i ricorsi
con i relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti
tutti della causa;
Alla pubblica
udienza del 24 marzo 2009 relatore il Consigliere Marcella Colombati. Uditi gli
avv. Quinto per delega dell’avv. Avolio, l’avv. Mauri e l’avv. dello Stato
Tortora;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
RITENUTO
IN FATTO
I. Con bando pubblicato il 9.6.2007 l’Università
degli studi di Milano – Bicocca ha indetto una gara d’appalto, sotto la forma
della procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per la
fornitura, per un periodo di 12 mesi prorogabile per ulteriori 6 mesi, di un
radiofarmaco (fluorodesossiglucosio) utilizzato a scopo diagnostico nella
tomografia ad emissione di positroni (c.d. PET – Positron Emission Tomography).
Alla gara ha
partecipato, insieme ad altri due concorrenti, la costituenda ATI, formata
dalla s.r.l. Iba Molecular Italy s.r.l e dalla Fondazione San Raffaele del
Monte Tabor, che è risultata aggiudicataria.
II. L’aggiudicazione è
stata impugnata dalla seconda classificata, la Advanced Accelerator Applications Italy s.r.l. (per semplicità in
seguito denominata “A.A.A.”), in un primo momento dinanzi al Tar della
Lombardia e, poi, previo regolamento di
competenza concordato, dinanzi al Tar del Lazio, sulla base di una serie di
motivi di cui si dirà.
Insieme
all’aggiudicazione della gara sono stati impugnati:
-il provvedimento di
ammissione della Fondazione e del costituendo gruppo di cui essa
fa parte;
-la disciplina di gara
nella parte in cui non prescrive le condizioni di ammissione e di presentazione
delle domande e, in particolare: il bando, art. III.2.3; il disciplinare di
gara, p. 7, n. 3; il capitolato, art. 6, B n. 3 sulle condizioni di ammissione;
-l’art. 8, comma 2, del
disciplinare che detta i parametri di valutazione, tra i quali i parametri
qualitativi e quelli del “tempo di latenza” definito come il tempo
intercorrente tra la conclusione della produzione e il momento della consegna
del prodotto (con assegnazione di punti 20 su 100), criterio di aggiudicazione
incongruo e illogico;
-la disciplina di
gara, nella parte in cui non valuta il periodo di stabilità/durata del farmaco
ai fini della determinazione del tempo concreto di utilizzabilità del farmaco;
-ove occorra, l’art. 1
del d.m. 19.11.2003 (attività di preparazione del radiofarmaco), come
interpretato dalla controparte, nel senso di consentire alle strutture
sanitarie pubbliche o accreditate di compravendere e produrre il radiofarmaco
in assenza di autorizzazione all’immissione in commercio e di autorizzazione
alla produzione.
La società ricorrente
A.A.A. ha chiesto anche la......