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REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha
pronunciato la seguente
Sent. n. 1990
Anno 2006
R.g. n. 1578
Anno 2005
SENTENZA
sul ricorso
n. 1578/2005, depositato in data 14 dicembre 2005, proposto
dall’associazione sportiva denominata Società Sportiva Tennis Club Pino
Torinese, in persona del Presidente pro tempore, Mario Novarino, rappresentata
e difesa dall’avv. Michele Scola ed elettivamente domiciliata presso lo studio
di questi in Torino, via Vassalli Eandi n. 5,
c o n t r o
il Comune di
Pino Torinese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Claudio Piacentini ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dello stesso in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 15, giusta determinazione n. 611 del 14 dicembre 2005,
per l’annullamento previa sospensione e
misura cautelare
provvisoria
-
dell’avviso di pubblico incanto e pedissequo disciplinare
con i relativi allegati del 23 novembre 2005, nonché
-
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque
connesso tra cui, in particolare, della delibera del Consiglio Comunale di Pino
Torinese n. 51 del 5 luglio 2005 avente ad oggetto la “Alienazione complesso sportivo comunale “Tennis Club” in Via Valle
Miglioretti. Approvazione perizia di stima” e di tutti i suoi allegati, tra
cui la perizia di stima; della delibera della Giunta Comunale di Pino Torinese
n. 89 del 22 settembre 2005, avente ad oggetto “Alienazione complesso sportivo
comunale Tennis. Prezzo e condizioni generali di vendita”; della delibera di
Giunta Comunale del Comune di Pino Torinese n. 96 del 14 ottobre 2005, avente
ad oggetto “Alienazione complesso
sportivo comunale Tennis, Rettifica condizioni generali di vendita” e della
Determina Dirigenziale n. 572 del 23 novembre 2005 di indizione della procedura
di alienazione di cui non si conosce il contenuto specifico e rispetto alla
quale ci si riserva sin d’ora la possibilità di formulare motivi aggiunti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pino Torinese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 22 febbraio 2006 il referendario
Giorgio Manca e uditi per la soc. ricorrente l’avv. Scola e per
l’amministrazione resistente l’avv. Piacentini;
Dato atto che è stato
pubblicato, in data 25 febbraio 2006, con il n. 13, il dispositivo della
presente sentenza, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 6, della legge 6 dicembre
1971, introdotto dall’art. 4, comma 1, della legge 21 luglio 2000;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 5 luglio 2005, il Comune di Pino
Torinese ha deliberato “di autorizzare
l’alienazione del complesso sportivo “Tennis Club” in Via Valle Miglioretti,
quale patrimonio disponibile del Comune”. Con determinazione del
Responsabile del Servizio tecnico comunale n. 572 del 23 novembre 2005 è stata
indetta “la procedura di vendita del
complesso sportivo comunale con il sistema del pubblico incanto mediante il
metodo delle offerte segrete in aumento rispetto all’importo di € 1.700.000,00”,
è stato approvato l’avviso pubblico, lo schema del contratto di compravendita e
sono state individuate le forme di pubblicità della gara. L’avviso di pubblico
incanto, tra i “Soggetti ammessi a
partecipare” alla procedura di gara, prevedeva “Persone fisiche non interdette, inabilitate o fallite e non sottoposte
alle misure interdittive della capacità a contrattare con la pubblica
amministrazione. Persone giuridiche iscritte nel Registro delle imprese o
equivalente in paesi UE, con soci non interdetti, inabilitati o falliti e non
sottoposti alle misure interdittive della capacità a contrattare con la
pubblica amministrazione”.
2. - La
società sportiva ricorrente, attuale affittuaria del complesso immobiliare in
forza della convenzione 19 luglio 1974 stipulata con il Comune di Pino
Torinese, impugna la deliberazione e gli altri atti della gara, meglio indicati
in epigrafe, adottati per l’alienazione dell’immobile, deducendo i seguenti
motivi di ricorso:
1° Violazione di legge in relazione all’art. 3
della Costituzione nonché violazione del principio di massima concorrenzialità.
Muovendo
dalla premessa che la previsione dell’avviso pubblico, sopra richiamata, escluda
le associazioni non riconosciute, come la società sportiva ricorrente,
dall’ambito dei soggetti che possono partecipare alla gara, si deduce la
irragionevolezza della restrizione alle sole persone giuridiche, la disparità
di trattamento nei confronti delle associazioni non riconosciute e la
violazione del principio del favor
alla massima partecipazione nelle gare pubbliche, conseguente a tale
limitazione soggettiva.
2° Eccesso di potere per contraddittorietà dei
documenti della procedura ed assoluta incertezza in ordine all’identità del
bene oggetto di procedura di alienazione.