PARZIALE RISARCIMENTO DA DANNO ERARIALE
Spese legali: rimborsi a componenti esterni delle commissioni
SEZIONE
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA
Sentenza
18
2010
Responsabilità
01-02-2010
Sent.
18/2010
N.25795
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE LOMBARDIA
composta dai Magistrati:
Dott. Antonio
VETRO
Presidente
Dott. Donato
FINO
Magistrato
Dott. Vito
TENORE
Magistrato
rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura
Regionale, iscritto al numero 25795 del registro di segreteria, nei
confronti di:
NOLLI FEDERICO, rappresentato e difeso dall’avv.Augusto
Basilico e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Varese, via
Staurenghi 37;
letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti
e documenti fascicolati;
richiamata la determinazione presidenziale con la quale è
stata fissata l’udienza per la trattazione del giudizio;
ascoltata, nell’odierna udienza pubblica, la relazione del
Magistrato designato prof.Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico Ministero
nella persona del Vice Procuratore Generale dr. Gaetano Berretta e del
difensore del convenuto avv. Basilico; viste le leggi 14 gennaio1994, n. 19 e
20 dicembre 1996, n.639
FATTO
Con atto di citazione depositato
il 18.6.2009, la Procura Regionale Lombardia conveniva innanzi a questa Sezione
giurisdizionale Nolli Federico, ex Sindaco del Comune di Cunardo (VA),
deducendo quanto segue: a) che il Tribunale di Varese, nell’ambito
del “filone” noto come “tangentopoli varesina”, con sentenza 14.5.2002 n.388,
aveva condannato l’attuale convenuto, quale ex Sindaco di Cunardo, per
corruzione aggravata, avendo ricevuto dall’imprenditore Squizzato Mario la
somma complessiva di euro 5.164,57 (lire 10 milioni) per favorire le ditte
Italtubi spa e Rolly Impianti srl, amministrate dallo Squizzato, nella
aggiudicazione di appalti, assegnati a trattativa privata; b) che tale
sentenza, nel cui giudizio il Comune si era costituito parte civile, era stata
confermata dalla sentenza 24.5.2006 n.1359 della Corte di Appello di Milano,
che aveva ribadito anche le assunte statuizioni civili; c) che la Corte di
Cassazione, con sentenza 6 marzo 2008 n.10357, aveva annullato la sentenza
d’appello per intervenuta prescrizione del reato, confermando tuttavia le
statuizioni civili e la veridicità dei fatti storici tangentizi fondati su
dichiarazioni dello stesso Nolli e dell’imprenditore Squizzato; d) che tale
condotta illecita del Sindaco Nolli aveva causato un danno erariale derivante
dall’incremento dei costi di tutti gli appalti affidati a trattativa privata (ergo
in monopolio) dal Comune alle imprese dello Squizzato attraverso perizie
suppletive e varianti, o offerte di ribassi esigui o assenti, analiticamente
indicati nella nota 28.2.2005 n.1130 inviata dall’Ente locale; e) che tale
danno erariale era quantificabile in euro 5.164,57, pari al costo delle
tangenti erogate al Nolli e “scaricate” sulla committente PA dall’imprenditore
corruttore, a cui era da aggiungere l’importo del danno all’immagine arrecato
all’ente Comunale, pari al doppio della tangente di L.10 milioni percepita,
ovvero euro 10.329,14 (pari a L. 20 milioni); f) che le deduzioni inviate dal
Nolli in riscontro all’inoltrato invito a dedurre non erano risultate idonee a
superare l’ipotesi accusatoria.
Ciò premesso, l’attrice Procura
chiedeva la condanna del Nolli al risarcimento di complessivi euro 15.493,71,
oltre accessori, per danno da tangente e danno all’immagine, opponendosi alla
riduzione dell’addebito a fronte di condotte dolose.
Si costituiva il Nolli, difeso
dall’avv.Augusto Basilico, eccependo: a) l’intervenuta prescrizione dell’azione
risarcitoria a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio in sede penale del
29.12.1994 e un invito a dedurre giuscontabile notificato il 21.2.2009, nonché
di una costituzione di parte civile inidonea ad interrompere la prescrizione;
b) la mancata prova, nel merito, della condotta tangentizia del Nolli, non
desumibile dalle risultanze penali, fondate su dichiarazioni del convenuto non
corrispondenti al contenuto del verbale riassuntivo per un probabile errore
dell’estensore; c) l’inconfigurabilità dell’ipotizzato danno all’immagine
stante la assenza di prova del discredito patito dalla PA, del ruolo marginale
del Nolli nell’ambito della c.d. tangentopoli varesina e della assenza di
tracce giornalistiche dell’episodio nella stampa nazionale o locale.
Chiedeva pertanto il rigetto della
domanda attorea o, in via gradata, la riduzione dell’entità del danno
contestato..
All’udienza del 27.1.2010, sentito
il magistrato relatore prof.Vito Tenore, la Procura Regionale, in persona
del Vice Procuratore Generale predetto, insisteva nella pretesa risarcitoria
relativa alle due voci di danno reclamate in citazione. Il difensore del
Nolli, avv. Basilico, sviluppava gli argomenti già esposti nelle rispettive
memorie.
Quindi la causa veniva trattenuta
in decisione.
DIRITTO
1. La fattispecie sottoposta al vaglio dell’adita Sezione
Giurisdizionale attiene alla pretesa risarcitoria azionata dalla Procura
Regionale Lombardia nei confronti di un ex Sindaco del Comune di Cunardo (Va),
per i danni erariali (da tangente e all’immagine) dallo stesso arrecati alla PA
a seguito della affermata percezione indebita di una somma di L.10 milioni per
favorire le ditte Italtubi spa e Rolly Impianti srl, amministrate da Squizzato
Mario, nella aggiudicazione di appalti, assegnati a trattativa privata dal
Comune suddetto, previo frazionamento dei lavori.
2. In via prioritaria, va vagliata la possibile prescrizione dell’azione
contabile eccepita dalla difesa del convenuto, sulla quale il Collegio osserva
quanto segue.
Premesso che la Sezione ritiene che il termine prescrizionale dell’illecito
ipotizzato dalla parte attrice decorra, nella fattispecie in esame, non già
dalla data di commissione dei fatti (1992), ma dalla data della scoperta dei
fatti stessi – coincidente, secondo univoca giurisprudenza (C.conti, sez.III app., 18 gennaio 2002, n. 10; id. sez.I
app., 3 aprile 2002 n.102/A; id., sez.I app., 2
ottobre 2002, n. 336/A; id., sez. II app., 7
novembre 2002, n. 338/A; id., sez. I app., 18
marzo 2003, n. 103/A; sez.Lombardia 13 maggio 2008 n.384) con la
data della richiesta di rinvio a giudizio (29.12.1994, circostanza incontestata
tra le parti) - trattandosi di una manualistica fattispecie di “occultamento
doloso del danno” ex art.1, co.2, l. n.20 del 1994, si rinviene nel fascicolo
d’ufficio, a fronte di un invito a dedurre notificato nel febbraio 2009, un
basilare atto volto ad interrompere la prescrizione prima dei notificati inviti
a dedurre e citazioni, ovvero la costituzione di parte civile
dell’amministrazione danneggiata, avente effetti interruttivi sulla
prescrizione per tutta la durata del giudizio penale, chiuso, nella specie, con
sentenza Cass., sez.VI, 6.3.2008 n.10357 (in terminis cfr., tra le
tante, C.conti, sez. I centrale 7.2.2006 n.37; sez.Lombardia, sez.Lombardia 13 maggio 2008 n.384; id., sez.Lombardia, 10
dicembre 2003 n.1478).
Orbene, sul punto va ribadito quanto segue:
a) che la giurisprudenza è univoca sulla idoneità interruttiva dell’invito a
dedurre ove contenga, come nel caso di specie, una rituale costituzione in mora
(C. conti, sez. riun., 20 dicembre 2000 n. 14/QM; C.conti, sez.riun., 20 marzo
2003 n.6/QM; id., sez.Calabria, 4 marzo 2003 n.191; id., sez.Lazio, 27 febbraio
2003 n.469; id., sez.Lazio, 3 gennaio 2003 n.26; id., sez.II, 9 gennaio
2008, n.1; id., sez.II, 30 ottobre 2007, n. 342);
b) che la giurisprudenza è
concorde, nonostante isolate pronunce in senso contrario (C.conti,
sez.Lombardia n.1198 del 2003 e id., 728 del 2005), nel ritenere che la
costituzione di parte civile interrompa la prescrizione per tutta la
durata del relativo processo penale: v. C.conti, sez.I, 6 maggio 2009 n.295;
id., 15 aprile 2009 n.237; id., 14 gennaio 2009 n.16; id., 14 ottobre 2008
n.426; id., sez.III, 19 ottobre 2007 n. 330; id., sez.I, 13 febbraio 2007 n.
29; id., sez.III, 26 marzo 2007 n.73; id., sez. II, 21 marzo 2006, n.
137; id., sez. I, 2 marzo 2006 n. 65; id., sez.I, 31 maggio 2005, n. 184;
id., sez. I, 7 febbraio 2006 n.37; id., sez. III, 9 novembre 2005, n. 672; id.,
sez. riun., 25 novembre 2004, n. 8/QM; id., sez. Lombardia, 10 dicembre 2003
n.1478; id., sez. II, 10 luglio 2002 n. 227/A; id., sez. III, 6 giugno 2002 n.
192/A; id., sez.I, 3 aprile 2002 n.102/A; id., sez.
riun., 18 marzo 1996 n. 14/A; id., sez. riun., 8 marzo 1994 n. 934/A.
Per la idoneità interruttiva di tale costituzione di parte civile anche in sede
penale Cass, sez.III, 9 aprile 2001 n.5256; id., 6 dicembre 2000 n.15511;
id., 8 marzo ......