PASSWORD AI CONSIGLIERI PER IL PROGRAMMA DI CONTABILITÀ
Come si esplica il controllo analogo nelle società "in house"
N
N. 05058/2011REG.PROV.COLL.
N. 01136/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
r.g.n. 1136/2011, proposto da:
Caterina Giannoccaro, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio L. Deramo, con
domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
il Comune di
Sammichele di Bari, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avv. Francesco Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso il suo
studio, in Roma, via Vincenzo Picardi, 4/B;
per la
riforma
della
sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sezione I, n. 03859/2010, resa tra le parti e
concernente l’accesso agli atti relativi all’ottenimento di copia della password
di accesso al sistema informatico dell’ente relativo al programma di
contabilità.
Visti il
ricorso in appello ed i relativi allegati.
Visto l'atto
di costituzione in giudizio del Comune di Sammichele di Bari.
Visti tutti
gli atti e documenti di causa.
Relatore,
nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011, il Consigliere di Stato
Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, gli avvocati Deramo e Caputi Jambrenghi.
Ritenuto e
considerato, in fatto e diritto, quanto segue:
FATTO
A) -
Caterina Giannoccaro, consigliere di minoranza presso il comune di Sammichele
di Bari, in data 23 aprile 2010 proponeva istanza per avere copia della password
di accesso al sistema informatico dell’ente locale concernente il programma di
contabilità, impugnando poi, dinanzi al T.a.r. di Bari, il silenzio-rigetto
formatosi su detta domanda per l’inutile decorso dei trenta giorni, per
violazione degli artt. 2, 3 e 25, legge n. 241/1990, dell’art. 43, d.lgs. n.
267/2000, e dell’art. 17, statuto comunale, in assenza di un preciso
provvedimento negativo esplicito ed in rapporto allo svolgimento più corretto
del mandato amministrativo (non escludente il controllo contabile) ricevuto
dagli elettori (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 5264/2007, dec. n. 5020/2007 e
dec. n. 4471/2005), nei cui confronti il diritto di accesso - garantito dal
vincolo del segreto - si configurerebbe in termini diversi da quello operante
per la generalità dei cittadini.
B) - Il
Comune intimato si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, circa il
quale i primi giudici disattendevano la preliminare eccezione
d’inammissibilità per l’omessa impugnativa di un pregresso diniego,
sollevata dall’ente locale, argomentando circa la novità e la specificità della
successiva richiesta rimasta inevasa, mentre nel merito essi respingevano il
ricorso (con spese ed onorari a carico della Giannoccaro), considerando
consentita l’integrazione motivazionale postuma del discusso diniego in materia
di accesso, ritenuto non invocabile ai fini di sola lettura (cfr. C.S., sezione
V, dec. n. 2966/2004), contrariamente a quanto direttamente appreso
dall’interessata appellante, che riproponeva le stesse censure già dedotte in
prima istanza (aggiungendovi una doglianza per la condanna alle spese subìta e
ritenuta ingiusta) e deduceva l’errore di giudizio commesso nella gravata
pronuncia, previo interpello dell’impresa autrice del programma
informatico-contabile usato dal Comune di Sammichele di Bari, senza alcun
pericolo d’indebita quanto occultata alterazione dei dati eventualmente
riscontrati da chi vi acceda, fermo restando l’ingiusto accollo delle spese
processuali a carico di chi attendeva semplicemente una risposta motivata, in
base alla quale magari poter anche evitare l’iniziativa giurisdizionale.
C) - In
realtà, l’ente non si sarebbe dotato di un sistema informatico articolato in
diversi livelli operativi corrispondenti a differenziati profili di accesso,
donde l’inaccoglibilità della domanda di accesso diretto ed anticipato al
programma comunale informatico-contabile, per esigenze di garanzia di
operatività del sistema, controbilanciate dalla possibilità di accessi
successivi a dati e documenti contabili già formati.
L’ente
intimato si costituiva in giudizio ed eccepiva l’impossibilità di evadere le
numerosissime richieste di accesso (spesso meramente emulative), in
pochi mesi formulate dalla Giannoccaro senza alcuna considerazione per le
limitate risorse operative comunali e l’esigenza di non appesantirne
eccessivamente la funzionalità, in relazione ad un sistema informatico
adoperabile solo per necessità operative e non semplicemente informative,
nonché privo di un (benché applicabile - per quanto non agevolmente - ma non
applicato) profilo di sola lettura, contrariamente alle sommarie informazioni
(tardivamente dedotte a titolo di censura d’appello), asseritamente ottenute
dalla ditta interpellata.
La parte
appellante, con memoria, replicava alle prospettate eccezioni comunali, dopo di
che la vertenza passava in decisione.
DIRITTO
I) –
L’appello è fondato e va accolto (con decisione in forma
semplificata, ex art. 116 n. 4, c.p.a.-d.lgs. n. 104/2010), non
potendosi condividere le argomentazioni dell’impugnata sentenza, poiché ogni
procedimento avviato ad istanza di parte deve concludersi con un provvedimento
esplicito adottato nei termini di legge (art. 2, legge n. 241/1990), per cui,
ove la p.a. rimanga inerte, avverso il suo silenzio si potranno proporre
le stesse doglianze deducibili contro l’atto che avrebbe dovuto essere emanato.
Tanto
premesso, i consiglieri comunali possono accedere a tutti gli atti (pure di
tipo contabile) la cui conoscenza si riveli utile (art. 43, d.lgs. n. 267/2000)
per un migliore espletamento del loro mandato elettorale (cfr. C.S., sezione V,
dec. n. 5264/2007 e dec. n. 5020/2007), per cui, nel loro caso, il titolo
all’accesso si configura come corredato da un’ulteriore connotazione rispetto a
quello riconosciuto alla generalità dei cittadini, potendo esso legittimamente
sostenersi sull’esigenza di assumere anche solo semplici informazioni non contenute
in formali documenti o di natura riservata (fermo restando il vincolo del
segreto al quale sono tenuti i consiglieri comunali), nel rispetto
dell’orientamento condivisibilmente seguito dalla Commissione per l’accesso
incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (v. risoluzioni 3
febbraio 2009 e 16 marzo 2010).
II) - E
tanto deve dirsi pure per l’ottenimento di una password mediante la
quale accedere alla visione di un programma di contabilità: vantaggioso sistema
che permette di non aggravare l’ordinaria attività amministrativa e che, nella
specie, avrebbe potuto trarre giovamento dall’esperito e fruttuoso tentativo
della Giannoccaro di ottenere dal competente centro assistenza clienti
dell’A.P. System ogni informazione utile per poter configurare la semplice
procedura necessaria per esercitare il discusso accesso in sola lettura (come
desiderato dall’originaria ricorrente ed attuale appellante), sanzionato anche
penalmente per il caso di eventuali tentativi truffaldini di manomissione dei
dati.
Al che deve
aggiungersi che il documento c’è (approvato ed esistente, sebbene caducato per
omessa pubblicazione) e non viene meno per il fatto che sia di carattere
informatico, come tale rientrante nell’ampia nozione di “documento”, nel senso
più ampio del termine, senza eccezioni.
Conclusivamente,
l’appello va accolto, con riforma dell’impugnata sentenza, accoglimento
del ricorso di prima istanza e riconoscimento dell’esistenza del titolo
all’accesso, con le modalità di cui al dispositivo, a spese ed onorari del
doppio grado di giudizio interamente......