PENALE PER RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI: NON SOGGETTA ALL’IVA
DIRIGENTI: ACCORDO SULLE AREE AUTONOME DI CONTRATTAZIONE
Agenzia delle Entrate Risoluzione del 23/04/2004 n
Agenzia
delle Entrate Risoluzione del 23/04/2004 n. 64
Istanza
d'interpello - Pagamento di penale per ritardata consegna di opere - Esclusione
dalla base imponibile IVA - Art. 15 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Con l'istanza
di interpello di cui all'oggetto,
concernente
l'esatta applicazione dell'art. 15 del DPR 26
ottobre 1972, n. 633,
e' stato esposto il
seguente
QUESITO
In data 19 dicembre
1998, l'Ispettorato Centrale Difesa del Mare del
soppresso Ministero della Marina Mercantile (ora
Ministero dell'Ambiente e
della tutela del Territorio), ha stipulato con
la X S.p.A., un contratto
per la mappatura delle praterie di
...
A causa del ritardo
nella consegna degli elaborati finali, dovuto a
cause dipendenti dalla Societa', il Ministero
procedeva ad applicare, ai
sensi dell'articolo 3 del contratto, la penale per ritardata
consegna.
Su detta penale,
determinata in un importo pari al 5 per cento del
saldo contrattuale, veniva applicata l'aliquota IVA del 19 per
cento.
La X ritiene che
sulle somme trattenute a titolo di penale non vada
applicata l'IVA e ne chiede, quindi, la
restituzione.
Il Ministero
dell'Ambiente, subentrato dopo la
soppressione del
Ministero della Marina Mercantile, chiede di conoscere
il parere di questa
Agenzia sulla legittimita' della
richiesta avanzata dalla societa',
finalizzata ad ottenere la restituzione dell'IVA applicata sulla
penale.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
DAL
CONTRIBUENTE
L'istante non ha prospettato alcuna
soluzione
PARERE DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE
Si osserva preliminarmente
che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
D.M. 26 aprile 2001, n. 209, il contribuente,
qualora ricorrano obiettive
condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione
normativa
di natura tributaria, puo' inoltrare all'Amministrazione
finanziaria istanza
di
interpello.
Ai sensi del comma
2 del medesimo articolo 1, l'istanza deve essere
presentata prima di porre in essere il
comportamento rilevante ai fini
tributari.
Nel caso in esame
l'istanza riguarda la legittimita' e fondatezza di
una richiesta di rimborso avanzata
dalla societa' nei confronti
dell'interpellante derivante, a suo dire, da
un errato assoggettamento
all'imposta sul valore aggiunto di somme addebitate a titolo di
penale.
Pertanto, poiche' la
richiesta avanzata nell'istanza e' relativa ad
un comportamento gia' posto in essere dal richiedente,
il parere che viene
reso qui di seguito, nell'ambito della piu' generale attivita' di
consulenza
ed assistenza prevista dalla circolare n. 99/E
del 18 maggio 2000, non e'
produttivo degli effetti tipici dell'interpello
di cui all'articolo 11,
commi 2 e 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212.
Cio' premesso, si osserva quanto
segue.
L'articolo 13,
primo comma, del DPR 26
ottobre 1972, n.633,
stabilisce che agli effetti dell'IVA "la base
imponibile delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi e' costituita dall'ammontare
complessivo
dei corrispettivi dovuti al cedente o
prestatore secondo le condizioni
contrattuali, compresi gli oneri e le spese
inerenti all'esecuzione e i
debiti o altri oneri verso
terzi accollati al cessionario
o al
committente...".
Il successivo articolo 15,
primo comma, n.1) prevede che sono escluse
dal computo della base imponibile " le somme
dovute a titolo di interessi
moratori o di penalita' per ritardi o altre
irregolarita' nell'adempimento
degli obblighi del cessionario o del
committente;".
Pertanto, al fine di stabilire
l'assoggettamento o meno all'IVA delle
somme dovute dalla societa' per il
ritardo nell'esecuzione dei lavori
rispetto alla data contrattualmente stabilita, e' necessario
individuarne la
natura
giuridica.
In particolare occorre
verificare se dette somme costituiscono un
vero e proprio corrispettivo per l'esecuzione di una
prestazione oppure se
trattasi di somme corrisposte a titolo di indennizzo o
risarcimento.
Cio' premesso, nel caso di
specie, le parti hanno previsto al punto 3
del contratto che: " la
presentazione al collaudo del progetto, se
effettuata in ritardo
rispetto alla data
finale, dara' luogo
all'applicazione di penalita' per ritardata
consegna pari allo 0,05 per
cento dell'importo totale per ogni giorno
lavorativo....".
Con la suddetta
clausola, al fine di rafforzare
il vincolo
contrattuale, le parti hanno stabilito
quanto dovra' essere pagato, a
titolo di penale, dalla parte che
dovesse rendersi inadempiente agli
obblighi contrattualmente
assunti.
In generale la clausola
penale, secondo il predominante orientamento
dottrinale, ha la triplice funzione
di rafforzare la possibilita' di
adempimento, di sanzionare la parte inadempiente,
di risarcire il danno
subito dalla controparte
contrattuale.
In particolare, nel caso in
esame, poiche' la penale e' convenuta per
un ritardo nell'adempimento degli
obblighi contrattuali, essa ha una
funzione prevalentemente
sanzionatoria.
Tutto cio' premesso, si
evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1 del
DPR n. 633 del 1972, " l'imposta
sul valore aggiunto si applica sulle
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel
territorio dello
Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e
professioni.....".
L'imposta, in
sostanza, si applica sulle somme
costituenti il
corrispettivo di ......