PER IL CONDONO È INDISPENSABILE L'ABILITÀ
Servizi minimi essenziali in caso di sciopero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 625 del 1991 proposto da
PACCANI CESARE, cui sono subentrati gli eredi
BARONCHELLI ERMINIA, PACCANI GIUSEPPINA, PACCANI ANTONELLA e PACCANI BARBARA,
rappresentati e difesi dall’Avv. Marchesi Gianfranco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bergamo, p.tta San Bartolomeo n. 5/B,
contro
il COMUNE
di TORRE BOLDONE,
in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio,
rappresentato dagli Avv.ti Daminelli Francesco e Codignola Enrico ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Brescia, via
Romanino n. 16;
per l’ANNULLAMENTO
della concessione
edilizia in sanatoria 28.3.1991 prot. n. 7461/85, nella parte in cui esclude la
destinazione d’uso residenziale dell’opera condonata.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio del Comune di Torre Boldone;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Vista l’ordinanza con
la quale è stata dichiarata l’interruzione del processo;
Visto l’atto di
riassunzione del processo;
Visti gli atti tutti
della causa;
Designata quale
relatore, alla pubblica udienza del 10.5.2002, la dott.ssa Rita Tricarico;
Uditi i difensori delle
parti;
Ritenuto in fatto e in
diritto quanto segue:
FATTO
In data 7.11.1985 il
ricorrente Paccani Cesare ha presentato presso il Comune di Torre Bordone
domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 31 e ss. della L. 28.2.1985, n. 47, con
riferimento a mansarda, realizzata anteriormente al 1967, all’interno di
fabbricato di sua proprietà sito nel comune medesimo.
Con nota del 27.4.1987,
il Comune in questione ha richiesto il deposito di documentazione integrativa.
In data 28.3.1991, lo
stesso ha rilasciato la concessione in sanatoria.
Tuttavia detto
provvedimento prevedeva la sanatoria “limitatamente
alle opere murarie con esclusione delle destinazioni d’uso residenziali”
per dichiarata assenza dei requisiti minimi di abitabilità.
Il citato provvedimento
è stato gravato col presente ricorso, nel quale sono stati dedotti i seguenti
motivi di censura:
1) mancata e/o falsa
applicazione dell’art. 35, 12° comma della L. 28.2.1985, n. 47;
2) mancata e/o falsa
applicazione degli artt. 31 e 35 della L. 28.2.1985, n. 47;
3) eccesso di potere
per difetto di motivazione;
4) eccesso di potere
per manifesta contraddittorietà.
Si è costituito in
giudizio il Comune intimato.
Medio tempore, in data 19.8.1991, la USL di Bergamo ha dichiarato di
aver rilevato, nel corso di un sopralluogo richiesto dal Comune, “l’assoluta inabitabilità dei locali in
quanto privi di aerazione diretta e con altezze non regolamentari”.
Pertanto, con ordinanza
sindacale 5.9.1991 n. prot. 6545 n. reg. ord. 53, al ricorrente è stato
ordinato di sgomberare i locali di cui trattasi.
A seguito di decesso
del ricorrente intervenuto in data 11.1.1994, con istanza del 27.1.1997, l’Avv.
Marchesi ha chiesto la fissazione di apposita udienza per la dichiarazione
dell’interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c..
L’interruzione è stata,
perciò, dichiarata da questo Tribunale con ordinanza n. 673 pronunciata il
23.5.1997 e depositata l’11.6.1997.
Con atto del 7.7.1997,
gli eredi del defunto ricorrente hanno provveduto alla riassunzione del
processo ai sensi dell’art. 303 c.p.c..
Alla pubblica udienza
del 10.5.2002 il ricorso è stato infine trattenuto in decisione.
DIRITTO
1- Con riferimento alla
concessione edilizia in sanatoria nella parte qui gravata, si deduce innanzi
tutto la violazione dell’art. 35, 12° comma della L. 28.2.1985, n. 47, in
quanto la stessa è stata adottata ben oltre il termine di ventiquattro mesi
dalla presentazione della domanda, ivi previsto per il perfezionarsi del
silenzio assenso.
A dire dei ricorrenti,
ciò avrebbe determinato l’accoglimento in
toto dell’istanza di sanatoria in questione.
Il vizio è infondato.
1.1 - Si precisa al
riguardo che il Comune, titolare del potere di pronunciarsi in modo espresso
anche successivamente allo spirare del detto termine, il quale non vale ex se a consumare il potere stesso, col
provvedimento de quo non ha negato la
concessione, ma l’ha rilasciata, sostituendo in tal modo statuizioni espresse
ad un provvedimento formatosi solo in virtù del visto silenzio assenso.
2 - Altrettanto priva
di fondamento è la censura, rappresentata dalla violazione degli artt. 31 e 35
della citata L. n. 47/1985, in considerazione dell’assunto che, in presenza di
sanatoria, il r......