PER IL CONFERIMENTO IN HOUSE SERVE IL "CONTROLLO ANALOGO"
Allocazione trasferimenti da federalismo municipale
N
N.
00377/2011 REG.PROV.COLL.
N.
00209/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2010,
proposto da:
Aipa - Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni, in persona del legale
rappresentante pt., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Calugi, Marco
Napoli e Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via
Gino Capponi n. 26;
contro
Comune di Piombino, in Persona del Sindaco P.T.,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Capecchi, con
domicilio eletto presso il medesimo in Firenze, via Bonifacio Lupi 20;
nei confronti di
Piombino Patrimoniale Srl, n.c.;
per l'annullamento
- della deliberazione n. 143 del 22 dicembre 2009
(divenuta esecutiva il 14 gennaio 2010), con la quale il Consiglio Comunale di
Piombino ha preteso di disporre, in assenza di qualunque procedura di gara,
l’affidamento del “servizio di accertamento liquidazione e riscossione del
canone sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni...in
concessione alla Società Piombino Patrimoniale Srl per tre anni a decorrere dal
primo gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012”, approvando la convenzione
allegata alla predetta deliberazione per la disciplina dei “rapporti fra il
Comune e la società”;
- della convenzione tra il Comune e la Piombino
Patrimoniale, allegata alla medesima deliberazione consiliare n. 143/2009;
- della nota del 16 dicembre 2009, inviata ad AIPA via
mail dal Comune di Piombino, e dove si preannuncia l’intenzione dell’Ente di
adottare la predetta deliberazione;
- per quanto occorrer possa, sia della deliberazione
del Consiglio Comunale di Piombino n. 89 del 13 settembre 2006, con la quale
l’Ente ha approvato la costituzione della Piombino Patrimoniale Srl e il suo
statuto societario, sia del “regolamento relativo alle modalità di indirizzo e
di controllo sulle società partecipate dal Comune di Piombino” (deliberazione
consiliare n. 108 del 30 ottobre 2006) e ciò solo per l’ipotesi in cui tali
atti fossero mai interpretati nel senso di consentire che, oggi, all’odierna
controinteressata possa essere assegnato direttamente - senza gara, e senza preventive
analisi di mercato - il “servizio di accertamento liquidazione e riscossione
del canone sulla pubblicità e il servizio delle pubbliche affissioni”;
- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto,
consequenziale e/o comunque connesso, e conseguentemente per la condanna del
Comune al risarcimento, in forma specifica o - in subordine - per equivalente
economico, di tutti i danni patiti e patiendi da AIPA SpA.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di
Piombino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio
2011 il dott. Alessio Liberati e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la
parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della deliberazione n. 143/2009, con
la quale il comune di Piombino ha provveduto ad affidare direttamente il
servizio di accertamento liquidazione e riscossione del canone sulla pubblicità
e del servizio delle pubbliche affissioni e chiedendo il risarcimento del danno
in forma specifica o per equivalente.
In particolare ha lamentato la violazione di legge
statale sotto molteplici profili, la violazione del giusto procedimento,
l’irragionevolezza, la disparità di trattamento, l’eccesso di potere, lo
sviamento della causa.
Si è costituita l’amministrazione intimata, resistendo
alle doglianze avverse.
La parte ricorrente ha rinunciato alla istanza di
sospensione.
Sono state prodotte memorie e documenti.
Nel corso della udienza odierna la causa è stata
trattenuta in decisione.
Il primo motivo di ricorso, con il quale è contestata
la possibilità di procedere, nel caso di specie, all’affidamento in house
è infondato.
Invero la giurisprudenza ha già chiarito che per i
servizi oggetto del contendere l’amministrazione può ricorrere ad affidamenti
siffatti.
In tal senso il supremo consesso amministrativo ha
affermato che “L'amministrazione pubblica può legittimamente revocare il
procedimento di gara per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico del servizio di
gestione, riscossione, accertamento e recupero delle entrate comunali, ove, a
seguito di uno studio di fattibilità, accerti la maggiore convenienza
dell'affidamento « in house » del medesimo servizio ad una società a capitale
pubblico” (Consiglio Stato , sez.......