PER INCARICHI, STUDI, CONSULENZE NESSUN CONTROLLO PREVENTIVO
Revoca di un'aggiudicazione: si cumula risarcimento e indennizzo
Sentenza 172/2010
Sentenza 172/2010
Giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'
COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE -
Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del 13/04/2010
Decisione del 10/05/2010
Deposito del 13/05/2010
Pubblicazione in G. U. 19/05/2010
Norme impugnate:
Art. 17, c. 30 e 30 bis (che
modificano l'art. 3 della legge 14/01/1994, n. 20) del decreto legge
01/07/2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 03/08/2009, n. 102.
Massime: 34654
Titoli:
Atti decisi: ric. 78/2009
SENTENZA N. 172
ANNO 2010
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 30 e 30-bis, del decreto-legge
1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e
della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con il quale è stato
modificato l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia
di giurisdizione di controllo della Corte dei conti), promosso dalla Regione
Veneto con ricorso notificato il 3 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 7
ottobre 2009 ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice relatore Paolo Maria
Napolitano;
uditi
l’avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato
Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1.– Con
ricorso notificato il 3 ottobre 2009 la Regione Veneto, in persona del
Presidente pro tempore della Giunta regionale, ha proposto, in riferimento agli
artt. 3, 97, 100, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, all’art. 9 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione), nonché in riferimento al principio di leale
collaborazione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 30
e 30-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,
nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102.
1.1.– La
Regione ricorrente rileva che, con la disposizione impugnata, il legislatore è
intervenuto, integrandone il contenuto, sul disposto dell’art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti).
Effetto
della novella oggetto di censura è, giusta l’art. 17, comma 30, del d.l. n. 78
del 2009, la soggezione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei
conti sia dei contratti con i quali vengono conferiti ad esperti, di
particolare e comprovata specializzazione, incarichi individuali ai sensi
dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), sia dei contratti, concernenti studi e consulenze commissionati a
soggetti estranei alla Amministrazione, di cui all’art. 1, comma 9, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), e, giusta l’art. 17, comma
30-bis, dello stesso d.l., che i predetti controlli siano compiuti dalla
Sezione centrale di controllo della Corte dei conti.
La
ricorrente, pur tenendo conto che le disposizioni impugnate non esplicitano se
le medesime siano riferibili anche agli atti assunti dalle Regioni e dagli enti
locali, osserva che, tuttavia, il riferimento al d.lgs. n. 165 del 2001,
espressamente riguardante anche Regioni ed enti locali, induce a considerare
direttamente applicabile ad essi anche la impugnata disciplina; pertanto,
ritenendo questa in contrasto con i citati numerosi parametri di
costituzionalità, propone la presente questione di legittimità e ciò anche a
tutela delle prerogative degli enti locali, ritenendosi a tanto legittimata,
conformemente alla giurisprudenza della Corte costituzionale, in quanto la
lesione della competenza degli enti locali sarebbe potenzialmente idonea a
ledere anche le competenze regionali.
2.–
Ricordato come, in generale, il sistema dei controlli si sia trasformato da un
controllo di tipo preventivo di legittimità ad una forma più evoluta di
controllo successivo di gestione, volto a massimizzare i valori della
efficienza, efficacia ed economicità della azione amministrativa, la ricorrente
osserva che, a livello costituzionale, gli unici controlli previsti nei
confronti delle Regioni e degli enti locali sono quelli di carattere
sostitutivo di cui all’art. 120, secondo comma, Cost.. Al di fuori di essi
vigerebbe la regola della autonomia anche nella ideazione del sistema dei
controlli, a fronte della quale sarebbero costituzionalmente incompatibili
forme di controllo esterno di legittimità.
2.1.– Svolta
questa premessa di carattere generale, la difesa della Regione Veneto rileva
che le disposizioni censurate, afferendo alla materia del controllo, sono in
contrasto con l’art. 117 Cost.. Per individuare la ripartizione delle
competenze nella materia in questione è necessario – secondo la ricorrente –
prendere in esame due materie distinte: quella dell’ordinamento degli enti
locali, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., e quella del
coordinamento della finanza pubblica, di cui al successivo terzo comma.
Mentre alla
prima, e alla conseguente sfera di competenza legislativa esclusiva statale, la
giurisprudenza della Corte costituzionale ha assegnato un ambito rigorosamente
delimitato sia quanto all’oggetto (legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali) che quanto ai soggetti interessati (i soli enti
espressamente indicati nella disposizione costituzionale), di talché essa non
potrebbe legittimare la imposizione di una disciplina statale sul controllo,
tanto più se riferita ad enti non menzionati dalla ricordata disposizione; per
ciò che concerne la seconda, e cioè la materia del coordinamento della finanza pubblica,
il discorso sarebbe più complesso.
Ammette la
difesa regionale che le ipotesi di controllo, previste dalla legge statale sono
finalizzate a consentire, mediante la minaccia di una sanzione, il
raggiungimento dell’obiettivo economico finanziario del contenimento della
spesa corrente, ma ciò non basta a escludere che le disposizioni censurate
violino l’art. 117, terzo comma, Cost.
Per un
verso, infatti, la esigenza del rispetto del tetto di spesa riguarda il
bilancio nel suo complesso e non può giustificare forme di controllo, tanto più
se preventive, su singoli atti della Regione; per altro verso deve considerarsi
che nella scelta dei propri collaboratori la Regione gode di una
discrezionalità che le consente di derogare ai limiti imposti dallo Stato al
ricorso a personale esterno.
2.2.– Sempre
con riferimento al possibile inquadramento nella tematica dei controlli nella
materia del coordinamento della finanza pubblica, la Regione rileva che lo
Stato, trattandosi di competenza ripartita, sarebbe legittimato solo a porre il
principio fondamentale della necessità di forme rigorose di controllo relative
alle spese per incarichi esterni, essendo poi, però, rimessa alla legislazione
regionale la individuazione e la strutturazione di strumenti e procedimenti a
ciò finalizzati.
Ritiene,
quindi, la difesa regionale che, essendo infruttuoso il tentativo di assegnare
la materia dei controlli sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato
che a quella concorrente, l’unica attribuzione competenziale possibile è quella
residuale regionale.