PER NOTIFICA IRRITUALE L'ADDETTO PAGA I DANNI
CONTRIBUTI SOCIALI E DATI SANITARI
Corte di Cassazione Sez
Corte di Cassazione
Sez. Unite Civ. - Sentenza del 09.11.2009, n. 23677
Svolgimento del processo
Con atto 24 febbraio 2002 la Procura Regionale presso la
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania ha convenuto in
giudizio (…) chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 300.000,00
oltre interessi.
Ha esposto parte attrice che il (…) aveva cagionato un
danno alla Amministrazione Finanziaria dello Stato (danno costituito
dall’omesso introito di imposte sul valore aggiunto e sanzioni iscritte a ruolo
a carico di (…) poiché il (…) - all’epoca dei fatti messo notificatore del
Comune di S. Angelo dei Lombardi - non aveva ritualmente notificato al (…) due
avvisi di rettifica redatti dall’Ufficio IVA di Avellino.
In particolare il (…) aveva proposto ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Avellino avverso le cartelle esattoriali
emesse sulla base di detti avvisi e l’adita Commissione aveva accolto
l’opposizione annullando le cartelle con decisione confermata in appello dalla
Commissione Tributaria Regione Campania.
Il P.M ha fatto presente - altresì - che anche il
Tribunale di Napoli, adito dal (…) con querela di falso, aveva riconosciuto che
il (…) aveva falsamente dichiarato, nella relata di notificazione degli avvisi
fiscali predetti, che il destinatario si era rifiutato di firmare l’atto
mentre, in realtà, era stato non il (…) ma il di lui figlio a rifiutare l’atto
stesso.
Nell’ambito del procedimento penale scaturito da tali
fatti - ha riferito, ancora, il P.M. - il giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di S. Angelo dei lombardi aveva assolto il (…) con la
formula “perché il fatto non costituisce reato”, ritenendo la mancanza di dolo
dell’imputato.
Costituitosi in giudizio (….) ha eccepito, da un lato, il
difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per mancanza del rapporto di
servizio tra gli uffici finanziari e gli impiegati comunali, dall’altro, la
prescrizione della azione di risarcimento del presunto danno erariale mancanza
di responsabilità sulla base del giudicato penale assolutorio del GIP presso il
Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, da ultimo, che il giorno in cui le
notificazioni venivano effettuate non era nemmeno in servizio e che le
notificazioni erano state materialmente redatte da (…), Vigile Urbano del
Comune di S. Angelo dei Lombardi, mentre esso (…) era limitato ad accompagarlo
ad effettuare le notificazioni.
Svoltasi la istruttoria del caso, l’adita Sezione,
affermata la propria giurisdizione, ha ritenuto la responsabilità del (…) in
termini di colpa grave e - rigettata l’eccezione di prescrizione - ha affermato
dimostrati sia il nesso di causalità sia la responsabilità del (…), con
riguardo a uno degli avvisi - concernente l’anno di imposta 1991 - ed ha,
quindi, condannato il (…) al pagamento in favore dell’Erario della somma di 50
mila, oltre interessi legali (e ciò valutando la incidenza rivestita
dall’operato di altri soggetti nonché facendo applicazione del potere
ridutttivo.
Gravata tale pronunzia dal (…) che ha insistito per le
difese già svolte in primo grado la Corte dei Conti, Tersa Sezione
Giurisdizionale di Appello, con sentenza 14 novembre 2007 - 12 febbraio 2008 ha
rigettato il gravame, con condanna del (…) al pagamento delle spese del
giudizio.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto
ricorso, affidato a un unico motivo, (…).
Resistei con controricorso il Procuratore Generale,
rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo il ricorrente censura la sentenza
impugnata denunziando “art. 360 n. 1 c.p.c. difetto di giurisdizione della
corte dei conti in favore dell’ago”.
Si assume, infatti, che dalla circostanza, incontestata,
che l’Ufficio IVA di Avellino ebbe a richiedere al Comune di S. Angelo dei
Lombardi di provvedere alla notificazione nei confronti di (…), discende che il
rapporto si è instaurato tra il predetto Ufficio ed il predetto Ente e da ciò
consegue ulteriormente che solo il Comune di S. Angelo dei Lombardi poteva
essere chiamato a rispondere del danno addebitabile al messo notificatore,
salvo rivalsa, e la relativa controversia rientrerebbe, perciò, nella
giurisdizione dell’Ago.
2. Il ricorso é infondato.
Alla luce delle considerazioni che seguono.
2. 1. Giusta la testuale previsione dell’art. 1, comma 4,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (come risultante per effetto dell’art. 3,
comma 1, lett. c/bis del decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito
nella legge_639_1996) la Corte dei conti giudica sulla responsabilità
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quanto il danno
sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici, diversi da quelli di
appartenenza, per i fatti connessi successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
La legge 20 dicembre 1996, n. 639, di conversione -con
modifiche - del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543 è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996 e - giusta la puntuale
previsione contenuta all’art. 1, comma. 4, della stessa è entrata in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e,
pertanto, il 22 dicembre 1996.
2.2. Non controverso, in diritto, quanto precede si
osserva che nel caso di specie la condotta causativa 4el danno per cui si
procede è stata posta in essere dal (…) non prima del 31 dicembre 1996 (cfr. al
riguardo, accertamento in fatto, contenuto a pagina 6 della sentenza ora
oggetto di ricorso, in alcun modo contestato dalla difesa del ricorrente) e,
quindi, nel vigore della disposizione sopra trascritta.
E’ palese, di conseguenza, che è totalmente irrilevante -
al fine dà esclude la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della
controversia - la circostanza che il danno reclamato (e per cui è stato
promosso il presente giudizio) sia stato patito dall’erario dello Stato (e per
esso dell’Ufficio iva di Avellino) mentre il (…) non era - all’epoca -
dipendente di detto Ufficio, ma del Comune di S. Angelo dei Lombardi.
Come espressamente previsto dall’art. 1, comma 4, della
legge n. 20 del 1994 (sopra trascritto), infatti, per i fatti commessi
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, cioè in
epoca successiva al 22 dicembre 1996 (come puntualmente nella specie) la Corte
dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa dei… dipendenti pubblici
anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici
diversi da quelli di appartenenza.
2.3. In alcun modo pertinente, al fine del decidere, è -
quindi - l’insegnamento contenuto in Cass., Sez. un., 7 novembre 1997, n. 10929
resa con riguardo a fattispecie verificatasi nel vigore di un diverso quadro
normativo, atteso che nella specie - come risulta dalla parte espositiva della
ricordata pronunzia Cass., sez. un., n, 10929 del 1997, l’Ufficio distrettuale
delle II.DD. di Livorno aveva richiesto a un Comune di far notificare ad un
contribuente un avviso di accertamento dei redditi IRPEF ed ILOR per il 1982
nel novembre 1988.
3. Risultato infondato, il proposto ricorso - come
anticipato - deve rigettarsi.
Nulla sulle spese di questo giudizio di Cassazione, stante
la qualità di parte unicamente formale del Procuratore Generale rappresentante
il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Depositata in Cancelleria
il 09.11.2009
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