PER RISPETTARE IL BLOCCO BASTA NON AUMENTARE LA SPESA
PRIMI COMMENTI DPEF 2007-2011
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEZIONE III
Composto dai signori
Stefano BACCARINI Presidente
Maria Luisa DE LEONI Consigliere
Giulia FERRARI Consigliere
Ha pronunciato la seguente sentenza
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 11267 del 2004/Reg.gen., proposto da Tullio FREDIANI, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Giorgio Recchia, Silvio Bozzi e Pietro Faleltta, con domicilio
eletto in Roma, Corso Trieste, n. 88;
C O N T R O
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona
del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato;
per l’annullamento
del diniego di presa di servizio quale Professore
associato presso la Facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” a causa del blocco delle assunzioni di personale disposto
con legge finanziaria n. 289 del 2002, opposto dal Rettore con nota n. 371 del
20.9.2004;
e per il risarcimento
dei danni conseguenti alla mancata
nomina a decorrere dal dicembre 2003, maggiorato di rivalutazione monetaria ed
interessi legali;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Viste la sentenza istruttoria n. 2186 del 2005 e
l’ordinanza interlocutoria n. 1157 dell’8 giugno 2005;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 19 aprile 2006, il
Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi, altresì, i difensori presenti delle parti
in causa, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
1. Con ricorso notificato in data
11 novembre 2004, il Prof.Tullio Frediani, impugna gli atti in epigrafe
indicati e ne chiede l’annullamento.
Espone, in fatto, di
essere ricercatore confermato presso l’Università degli studi di Roma, La
Sapienza dall’1.8.1980 (decorrenza
giuridica 1.8.1981) e di svolgere la propria attività per il settore scientifico
- disciplinare MED/38 “Pediatria generale e Specialistica”. In data 20 giugno
2003 ha conseguito l’idoneità a professore di seconda fascia per lo stesso
settore scientifico disciplinare e, in data 19 dicembre 2003, è stato chiamato,
con delibera del Consiglio della prima Facoltà di Medicina e Chirurgia della
predetta Università, a ricoprire il posto di Professore di seconda fascia per
settore scientifico – disciplinare MED/38 “Pediatria generale e Specialistica”.
Illegittimamente, però, con nota n. 371 del 20 settembre 2004 il Rettore gli ha
comunicato di non poter procedere alla sua nomina a causa del blocco delle
assunzioni di personale disposto dall’art. 34 della legge finanziaria n. 289
del 2002.
2. Avverso il predetto
provvedimento il ricorrente è insorto deducendo:
a) Falsa applicazione della legge finanziaria
n. 289 del 2002 - Eccesso di potere per difetto di presupposti - Sviamento di
potere - Violazione delle regole di buon andamento e di efficacia dell’azione
amministrativa - Insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Illegittimamente il Rettore ha ritenuto di estendere il blocco delle assunzioni disposto dalle leggi
finanziarie alla ricorrente, pur non comportando la sua presa servizio in
qualità di professore associato alcun costo aggiuntivo per l’Amministrazione né
per l’esercizio finanziario 2003 né per quelli successivi, atteso che egli già
prestava servizio presso la stessa Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università con la qualifica di ricercatore confermato e con un trattamento
economico complessivo superiore a quello dovuto all’associato appena nominato.
b) Disparità di trattamento. Difetto di
motivazione , contraddittorietà e illogicità. Con palese disparità di
trattamento l’Amministrazione, nel dicembre 2003, ha consentito a 91 professori
di I e di II fascia di prendere servizio presso l’Università “La Sapienza”, con
decorrenza 29 dicembre 2003.
3. Il ricorrente
chiede altresì il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata presa
servizio in qualità di professore associato, maggiorato di rivalutazione
monetaria ed interessi legali.
4. Si è costituita
in giudizio l'Amministrazione, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del
ricorso.
6. Con sentenza istruttoria n. 2186 del 2005 e ordinanza
interlocutoria n. 1157 dell’8 giugno 2005 sono stati disposti incombenti
istruttori.
7. All’udienza del 19 aprile 2006
la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorrente,
Ricercatore confermato presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università
degli studi di Roma, La Sapienza, in
data 19 dicembre 2003 è stato chiamato, con delibera del Consiglio della prima
Facoltà di Medicina e Chirurgia della predetta Università, a ricoprire il posto
di Professore di seconda fascia per il settore scientifico – disciplinare
MED/38 “Pediatria Generale e Specialistica”. Malgrado l’avvenuta chiamata, il
ricorrente non ha potuto prendere regolarmente servizio nel corso del 2003 a
causa del blocco delle assunzioni di personale disposto dall’art. 34 legge finanziaria
n. 289 del 2002 e rinnovato per il 2004 dalla successiva legge finanziaria n.
350 del 2003.
Parte ricorrente,
come da epigrafe del ricorso e deduzioni al riguardo svolte, reclama il diritto
a prendere servizio nel nuovo ruolo, con decorrenza dal dicembre 2003.
Il ricorso è
fondato.
Come chiarito in
una recente decisione di questa stessa Sezione, l’art. 34, quarto comma, L. n.
289 del 2002 (legge finanziaria 2003) dispone che “Per l'anno 2003 alle
amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di
personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza
organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie
protette”.
Ritiene il
Tribunale che tale divieto – chiaramente dettato da esigenze di contenimento
della spesa pubblica – non possa applicarsi al caso del ricorrente, ricercatore
confermato, giudicato idoneo a ricoprire il posto di professore universitario
di II fascia, in relazione all’avvenuto accertamento in ordine alla assenza di
alcun aggravio economico incidente sulla posizione dell’Università in ipotesi
di assunzione del ricorrente quale professore di II fascia alla data del dicembre 2003.
Così come
evidenziato nella relazione depositata dal Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato in data 29 marzo 2006
in esito alle ordinanze istruttorie sopra citate, la retribuzione
eventualmente spettante al ricorrente nella nuova qualifica di professore di II
fascia sarebbe, infatti, stata inferiore a quella percepita precedentemente
quale ricercatore confermato e, conseguentemente, non incidente sul cd. blocco
delle assunzioni disposte dalla normativa richiamata [si legge nella relazione
della Ragioneria Generale dello Stato che “la minore retribuzione complessiva
prevista per la nuova qualifica rispetto a quella precedente è dovuta alla
circostanza che lo stipendio e l’assegno aggiuntivo della qualifica di
professore straordinario non risentono dell’anzianità di servizio pregresso. In
base a quanto precisato al precedente punto 2 al docente interessato compete
l’apposito assegno personale differenziale pari ad € 13.968,20 (49.530,27
- 35.562,07), al netto degli oneri
riflessi. Pertanto l’attribuzione del nuovo trattamento economico fin dall’anno
accademico 2003/2004 non avrebbe comportato maggiore spesa”].
La conclusione
testé raggiunta - e relativa all’illegittimità del provvedimento impugnato
nella parte in cui ha negato l’assunzione del ricorrente nella qualifica di
professore di seconda fascia a decorre dal dicembre 2003 - appare la più
rispondente alle finalità della normativa finanziaria richiamata e fondata
sull’effettivo esborso da corrispondersi, da parte dell’Amministrazione, al
ricorrente quale professore di II fascia.
In conformità a
tali motivi, il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento
del provvedimento impugnato.
Deve, invece,
respingersi la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente in
considerazione della assenza di alcuna variazione stipendiale connessa alla
retrodatazione della nomina conseguente all’annullamento dell’atto impugnato e,
quindi, della inesistenza di alcun danno economico in capo allo stesso.
Sussistono giusti
motivi, ad avviso del Collegio, per disporre l’integrale compensazione tra le
parti delle spese di causa.
P.Q.M.