PERDITA BENEFICI PER RITARDO NEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
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Cassazione Civile Sent
Cassazione Civile Sent. n. 20066 del 17-10-2005
Svolgimento del
processo
I coniugi Arturo Massa e Rosa Di Martino ricorrevano
avverso un avviso di liquidazione, loro notificato il 21 settembre 1995, con il
quale l'Ufficio del registro di Salerno, in relazione ad un atto notarile di
acquisto di un immobile, aveva determinato maggiori imposte di registro,
ipotecarie, catastali, con soprattassa e interessi, per decadenza degli
acquirenti dai benefici fiscali di cui alla legge 5
aprile 1985, n. 118 e successive modificazioni, per non aver
adibito la prima casa, acquistata con l'atto notarile in questione, a propria
abitazione.
L'adita Commissione tributaria di primo grado di
Salerno rigettava il ricorso.
Proponevano appello i contribuenti, chiedendo, in
riforma delladecisione di primo grado, l'annullamento dell'avviso di
liquidazione.
Gli appellanti deducevano, tra l'altro, che la legge
1985/118 non fissava alcun termine per la destinazione ad abitazione della casa
acquistata e producevano documentazione attestante lo stato dell'immobile
acquistato, nonchè le pratiche avviate con il Comune di Salerno al fine di
ottenere la concessione edilizia in sanatoria.
La Commissione tributaria regionale della Campania
accoglieva il gravame, affermando che era sufficiente, per fruire delle
agevolazioni fiscali richieste, la volontà dichiarata dagli acquirenti di
adibire l'immobile acquistato a propria abitazione, restando irrilevante la
circostanza che tale volontà non si fosse ancora concretizzata, a causa del
ritardo del Comune nel rilascio della concessione edilizia in sanatoria e
quindi per ragioni non imputabili ai contribuenti.
Propone ricorso per Cassazione, sulla base di un
motivo, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, mentre gli intimati non
hanno svolto attività difensiva.
Motivi della
decisione
Con unico motivo l'Amministrazione ricorrente -
denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge
1985/118 e dell'art. 1, comma 6, della legge 22 aprile 1982, n. 168, nonchè
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia - censura la sentenza impugnata, affermando che il
mantenimento delle agevolazioni per la "prima casa" è condizionato al
reale perseguimento dell'obiettivo della sistemazione abitativa presso il
cespite acquistato, restando così irrilevante che, nel caso di specie, il
Comune abbia ritardato nel rilasciare la concessione edilizia in sanatoria,
anche perchèun'eventuale attesa avrebbe impedito all'Amministrazione di
esercitare con tempestività il potere ed richiedere il supplemento d'imposta
derivante dalla decadenza dalla agevolazione. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di
agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti, per l'acquisto della prima
casa, dall'art. 1, comma 6, della legge 1982/168 e dall'art. 2, comma 1, del
di. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 5
aprile 1985, n. 118, spettano e possono essere conservati
soltanto se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della
destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria (Cass. 21 dicembre
1998, a 12737), quantomeno entro il termine di decadenza del potere di
accertamento dell'Ufficio in ordine allasussistenza dei requisiti per finire di
detti benefici (Cass. 7 luglio 2000, n. 9149; 12 marzo 2003, n. 3604; 10
settembre 2004, n. 18300). Ciò in quanto i benefici fiscali sono, per loro
natura, subordinati al serio perseguimento - e quindi al raggiungimento - dello
scopo per cui vengono concessi, con la conseguenza che l'eventuale assenza, nel
provvedimento normativo costituente la fonte, della prefissione di un termine
non toglie che il ritardo nella realizzazione dello scopo in questione si renda
giustificato solo se rappresenti la conseguenza di un ostacolo frapposto da
circostanze obiettive (Cass. 25 gennaio 2000, a 797; 28 marzo 2003, n. 4714).
La sentenza impugnata - nell'affermare che era
irrilevante la circostanza che la volontà espressa degli acquirenti di voler
adibire a propria abitazione l'immobile acquistato, di per sè già sufficiente
per l'ottenimento degli invocati benefici, non si fosse ancora concretizzata e
nel ritenere che il mancato effettivo utilizzodell'immobile medesimo fosse
dovuto a motivi non imputabili ai contribuenti (ritardo da parte del Comune nel
rilascio della richiesta concessione edilizia in sanatoria) - non si è
uniformata ai suddetti principi, pienamente condivisi dal collegio e
applicabili nella fattispecie, non essendo stati dedotti nuovi e differenti
elementi che inducano ad una diversa conclusione o al riesame della questione,
tenuto anche conto che il ritardo del Comune nel rilascio della concessione in
sanatoria non può configurarsi come oggettiva situazione di fatto ostativa
all'utilizzo dell'immobile come abitazione, non imputabile ai contribuenti, i
quali, acquistando un immobile sprovvisto di concessione edilizia in sanatoria,
erano consapevoli di non poter legittimamente utilizzare il bene acquistato
come loro abitazione se il Comune non avesse rilasciato la richiesta
concessione e quindi, nel dichiarare che il bene sarebbe statoadibito a loro
abitazione, hanno accettato il rischio del diniego della concessione o di
ritardi nel rilascio della stessa.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata
e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 1, c.p.c., con
il rigetto dell'originario ricorso introduttivo dei contribuenti.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso dei
contribuenti e compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero
giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2005
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