PERMESSI PER OCCUPAZIONI E PUBBLICITÀ STRADALI
Finanziamenti per progetti sperimentali
Niente Scia per occupazioni e pubblicità sulle strade
Niente Scia
per occupazioni e pubblicità sulle strade
Chi richiede
l'autorizzazione all'occupazione della sede stradale per effettuare lavori o
per necessità diverse anche di carattere commerciale deve sempre ottenere una regolare
licenza rilasciata dall'ente proprietario della strada che non può essere sostituita
dalla Scia. E questa indicazione riguarda anche la pubblicità stradale e in
generale tutte le autorizzazioni necessarie per l'uso delle strade e delle
relative pertinenze. Lo ha messo nero su bianco il ministero dei trasporti con
il parere n. 4928 del 5 ottobre 2011. Un comune della riviera romagnola ha
richiesto al ministero dei trasporti se la semplificazione introdotta nell'art.
19 della legge 241/1990 con l'avvento della segnalazione certificata di inizio
attività possa interessare anche il codice della strada e in particolare le
ordinanze e le autorizzazioni disciplinate dall'art. 26 del dlgs 285/1992. A
parere dell'organo centrale di via Caraci non ci sono dubbi di sorta. La
semplificazione introdotta progressivamente nella legge 241/1990 negli ultimi
due anni non interessa la disciplina dei provvedimenti da adottare per la regolamentazione
del traffico e neppure quella per il rilascio delle licenze necessarie per
occupare strade, impiantare manufatti ed effettuare interventi. Il nuovo articolo
19 della legge 241/1990, specifica letteralmente che «ogni atto di autorizzazione
il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è
sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi
in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza». Le autorizzazioni e
le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 26 del codice della strada,
conclude il parere ministeriale, sono riferite a norme riguardanti la
costruzione e la tutela delle strade. Ovvero sono atti che interessano la pubblica
sicurezza e la cittadinanza. Per questo motivo specificamente esclusi dall'applicazione
della disciplina introdotta con la segnalazione certificata di inizio attività.
Stefano
Manzelli per Italia Oggi
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