PGT IN ITINERE: CONSULTAZIONE, MA NON COPIE
Monitoraggio lavoro flessibile
N
N. 04838/2009 REG.DEC.
N. 04617/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha
pronunciato la presente
DECISIONE
Sull’appello n. 4617 del 2009,
proposto dal signor Armando Salaroli, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico
Izzo, con domicilio eletto presso Giuseppe Ramadori in Roma, via Prestinari N.
12;
contro
Comune di Branzi, in persona del
Sindaco pro tempore, non costituitosi nella presente fase del giudizio;
per la riforma della sentenza del
Tar Lombardia - Brescia Sezione I n. 814/2009, resa tra le parti, concernente
DINIEGO ACCESSO AGLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23 bis comma sesto
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.
205;
Relatore nella camera di consiglio
del giorno 30 giugno 2009 il Consigliere Armando Pozzi;
Udito l’avvocato Ramadori per
delega dell’avv. Izzo;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO
Il sig. Salaroli ha impugnato
innanzi al TAR di Brescia il provvedimento del 24.1. 2009, con cui il Comune di
Branzi – a seguito di tre successive domande d’accesso in data 29.12.2008,
5.1.2009 e 26.1.2009 - gli ha negato l’estrazione di copia dei documenti
amministrativi relativi all’adozione del PRG- Piano di Governo del territorio,
pur avendo il Comune acconsentito alla visione dei documenti.
Con il ricorso al TAR, era dedotto
un articolato motivo in cui si deduceva la legittimazione dell’istante, in
quanto cittadino residente nel territorio del Comune, ad ottenere copia degli
atti e la illegittimità del rifiuto per violazione di legge regionale ed
eccesso di potere sotto vari profili da cui emergeva la necessità che la
visione dei documenti dovesse essere seguita dal rilascio di copia degli
stessi, pena la sostanziale violazione del diritto all’accesso.
Con la sentenza n. 814 del 2009,
il TAR di Brescia ha respinto il ricorso.
Avverso tale decisione, propone
appello il ricorrente in primo grado, deducendo i seguenti tre motivi: 1 -
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2 E 13 DELLA
LEGGE REG. LOMBARDIA N. 12/05, NONCHE’ VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SEGG., IN
PARTICOLARE L’ART. 25, DELLA L. 241/90. CONTRADDITTORIETA’ TRA DOMANDA E
DECISIONE, TRAVISAMENTO DI FATTO; 2 - INEFFICACIA DEL PGT ADOTTATO CON DELIBERA
CONSIGLIARE 19/12/09, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 13 DELLA LEGGE REG. N.12/05; 3 –
ILLEGITTIMITA’ DELLA CONDANNA ALLE SPESE.
L’amministrazione intimata non si
à costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 30
giugno 2009 la causa, sentito il difensore dell’appellante, è stata trattenuta
in decisone.
DIRITTO
1 – Preliminarmente, per un
duplice ordine di ragioni, va dichiarato inammissibile il secondo motivo
d’appello, con cui si chiede la declaratoria di “inefficacia” del piano di
governo del territorio.
In primo luogo, la censura non è
stata proposta in primo grado, come pur rilevato dall’appellante.
In secondo luogo, l’azione per
l’esercizio del diritto d’accesso ha natura strumentale e non sostanziale e con
essa non possono dedursi ipotetici profili di invalidità degli atti di cui si
chiede di acquisire conoscenza con lo speciale procedimento previsto dalla
legge n. 241 del 1990.
2 – Ciò premesso, il primo motivo
è infondato.
Oggetto della pretesa d’accesso
sono gli atti del procedimento di adozione dello strumento urbanistico
denominato ‘piano di governo del territorio’.
Il Tribunale amministrativo ha
correttamente osservato che per tali procedimenti si applica l’art. 24, comma
1, lettera c), della legge n. 241 del 1990, per il quale “il diritto di accesso
è escluso…… nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione”.
La legge generale sul procedimento
amministrativo esclude espressamente, pertanto, dal suo ambito di applicazione
quelle attività dell’amministrazione rivolte anche alla adozione ed alla
approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica; ciò, come
giustamente osservato dalla sentenza appellata, non perché quei procedimento
siano sottratti alla trasparenza e alla conoscenza dei cittadini e non sia
possibile nei loro confronti alcun tipo di accesso, ma solo perché la
trasparenza degli atti volti all’emanazione del piano – che era possibile già
prima della legge 241 del 1990 - continua ad essere disciplinata dalle norme
speciali che la regolavano e che prevalgono pertanto su quelle generali,
secondo il criterio risolutore di antinomie normative appunto della specialità.
3 - Le norme speciali si
rinvengono, in particolare, nell’art. 9 della legge urbanistica n. 1150 del
1942, il cui primo comma dispone che “il progetto di piano regolatore generale
del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30
giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione.
L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti
nel regolamento di esecuzione della presente legge”.
I principi posti a base delle
disposizioni della legge statale sono stati ribaditi dalla legislazione
regionale.
Infatti, l’art. 13, comma 4, della
legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 dispone che “entro novanta giorni
dall'adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli
stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni,
ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Del
deposito degli atti è fatta, a cura del comune, pubblicità sul Bollettino
ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione
locale”.
4 - Gli atti dei procedimenti
amministrativi generali volti all’approvazione degli strumenti di piano,
pertanto, sono accessibili – secondo le concorrenti previsioni normative di
fonte statale e regionale - agli interessati nelle particolari forme del
deposito al pubblico del progetto di piano con i relativi elaborati, della
pubblicazione dell’avvenuto deposito, della visione dello stesso da parte di
ogni soggetto interessato. Non è previsto, pertanto, un diritto di effettuare
copia dei documenti che compongono il piano in corso di approvazione.
La mancata previsione nella
legislazione urbanistica del “diritto degli interessati” non solo “di prendere
visione”, ma anche “di estrarre copia di documenti amministrativi “ (art. 22,
comma 1, legge n. 241 del 1990), non può ritenersi in contrasto con i principi
di trasparenza e di partecipazione, sottesi alla legge generale sul
procedimento amministrativo.
5 - A tale proposito, il TAR ha
osservato come la mancata previsione di un diritto (rectius: facoltà) di copia
non comporta che la particolare forma di accesso di cui alla legge n. 1150 del
1942, nonché di quella regionale, rappresenti un riconoscimento di diritto
partecipativo e conoscitivo di rango e portata inferiore rispetto all’accesso
di cui alla legge n. 241 del 1990, con la conseguenza (invocata
dall’appellante) che le norme urbanistiche andrebbero integrate con quelle
della stessa legge del 1990 per garantire la conformità della procedura di
pubblicazione degli strumenti di piano alle regole generali in tema di
trasparenza dell’azione amministrativa, come afferma, in sintesi, l’appellante
con il primo motivo d’appello.
In realtà, come ha correttamente
osservato il Giudice di primo grado, la procedura di pubblicazione degli
strumenti di piano di cui alla legge n. 1150 del 1942, se da un lato
attribuisce al cittadino qualcosa in meno rispetto all’ac......