PIANIFICAZIONE INSTALLAZIONE ANTENNE
PUBBLICO INCANTO: REATO DI TURBATA LIBERTA'
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno - 2^ Sezione
composto dai magistrati
Dr. Luigi Antonio
Esposito
- Presidente
Dr. Sabato
Guadagno
- Consigliere rel.
Dr. Ezio
Fedullo
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2591/2004,
proposto dalla società H3G s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Giuseppe Sartorio e Teodoro De Divitiis, elettivamente domiciliata in Salerno
presso il secondo, via Velia n. 34;
contro
- Comune di Scafati, in persona del Sindaco p.t., non
costituito il giudizio,
per l’annullamento
- dell’ordinanza del
Comune di Scafati di sospensione della D.I.A., presentata dalla società
ricorrente e di diffida dall'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un
impianto alla via Cavallaro, in quanto l’istanza non rispetta il protocollo
d'intesa tra ANCI e ministero delle comunicazioni del 17 dicembre 2003 per
l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli
impianti di stazione radio;
- di tutti gli atti
presupposti, connessi e consequenziali;
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Viste le memorie prodotte
dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Udito alla pubblica
udienza dell’8 marzo 2007 il relatore Consigliere avv. Guadagno ed uditi
altresì i difensori presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto ed in
diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame, è
stata impugnata l’ordinanza di sospensione della D.I.A., presentata dalla
società ricorrente e di diffida dall'esecuzione dei lavori per la realizzazione
di un impianto alla via Cavallaro, in quanto l’istanza non rispetta il
protocollo d'intesa tra ANCI e ministero delle comunicazioni del 17 dicembre
2003 per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione
degli impianti di stazione radio.
A sostegno del gravame
sono state prospettate varie censure di violazione di legge ed eccesso di
potere.
Non si è costituita in
giudizio l’intimata amministrazione comunale.
All’udienza dell’8 marzo
2007 la causa è stata spedita in decisione.
Con ordinanza n. 1350/2004
è stata rigettata l’istanza cautelare proposta dalla società ricorrente.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Al riguardo l’adito
Tribunale rileva che l'impugnato provvedimento sospende la D.I.A., presentata
dalla società ricorrente e diffida dall'esecuzione dei lavori, in quanto
l’istanza non rispetta il protocollo d'intesa tra ANCI e ministero delle comunicazioni
del 17 dicembre 2003 per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la
razionalizzazione degli impianti di stazione radio.
Lo strumento del
protocollo in subiecta materia è espressamente previsto dal D. L.vo n.259/2003
- Codice delle comunicazioni elettroniche, il cui articolo 5, titolato “
Regioni ed Enti locali”, così statuisce: “Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali,
ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle
Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche
mediante intese ed accordi”.
Va quindi disattesa
la prima censura, con cui la parte ricorrente assume il carattere non
vincolante di tale non protocollo, quanto non sottoscritto dai gestori di
telefonia.
Il valore normativo di
tale protocollo trova infatti fondamento nella suindicata statuizione del
codice delle telecomunicazioni elettroniche e persegue una finalità di
razionalizzazione e di omogeneità di disciplina del servizio di telefonia
mobile e di installazione della relativa rete in tutto il territorio nazionale.
Tali considerazioni
comportano il rigetto anche del secondo mezzo di gravame, in quanto non si è in
presenza di un'indiscriminata ed immotivata moratoria nell'esame della istanza
della società ricorrente, ma di un sostanziale rigetto, fondato
sull'incontestata circostanza della mancata osservanza di una norma
regolamentare (protocollo d’intesa), mai impugnata e non oggetto –neanche nel
presente ricorso- di alcuna censura.
Così pure una disattesa la
terza censura, in quanto tale protocollo d'intesa mira ad assicurare una parità
di trattamento tra tutti gli operatori del settore, tenuti all'osservanza della
normativa vigente al momento della presentazione delle loro istanze.
In base alle suesposte
considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese, stante
la mancata costituzione in giudizio dell’intimato Comune.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania –
Salerno, Seconda Sezione,
definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, proposto dalla società H3G s.p.a., lo
rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno
nella Camera di Consiglio dell’8 marzo 2007.
Dr. Luigi Antonio
Esposito
- Presidente
Dr. Sabato
Guadagno
- Consigliere est.
......