POSA IN OPERA DI FERRI SAGOMATI: NON È LAVORO AUTONOMO
Recupero edilizio: non consentiti aumenti di volume
IL CONSIGLIO
IL
CONSIGLIO
DETERMINAZIONE N. 7/2003
del 13 marzo 2003
GDL 54/02
“Fornitura e posa in opera di acciaio presagomato”.
Considerato in fatto
L’ANSFER, Associazione Nazionale sagomatori ferro, ha inviato all’Autorità una
richiesta di chiarimenti in ordine al tema dei sub-affidamenti dei contratti di
fornitura e posa in opera di ferri presagomati necessari per realizzare le
strutture in cemento armato.
L’Associazione nella nota inviata afferma che a suo parere ai sensi delle
determinazioni dell’Autorità, la lavorazione costituita da fornitura e posa in
opera di ferri presagomati non è da ritenere lavoro ma contratto di fornitura
da considerare contratto similare (articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo
1990, n. 55) solo nel caso che il suo importo sia superiore al 2% dell’importo
complessivo del contratto di appalto oppure di importo superiore a 100.000 euro
e qualora il costo della mano d’opera espletata nel cantiere in cui si esegue
l’opera sia di importo superiore al 50% del costo del subcontratto. Sulla base
di tali considerazioni chiede l’avviso dell’Autorità in ordine alle seguenti
problematiche:
a) possibilità per l’impresa alla quale l’appaltatore principale abbia affidato
la fornitura e posa in opera dell’acciaio presagomato per cemento armato di impiegare
una impresa terza per l’espletamento in cantiere della fase di posa in opera;
b) natura giuridica del rapporto fornitore/posatore in opera;
c) necessità o meno di qualificazione ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n.
34 dell’impresa sub-affidataria della posa in opera.
I suddetti quesiti sono state sottoposti all’attenzione dei firmatari dei
protocolli d’intesa con questa Autorità, i quali non hanno formulato
valutazioni.
Considerato in diritto
Al fine di fornire una soluzione ai problemi sollevati, occorre in primo luogo
confermare o meno quanto asserito dall’ANSFER in ordine al fatto che la
fornitura e posa in opera di ferri presagomati non è da considerarsi né un
lavoro e né, salvo casi particolari, contratto similare. A tal fine deve
richiamarsi, in primo luogo, l’articolo 18 della legge 19 marzo 1999, n. 55, il
quale, a parere dell’Autorità (determinazioni 22 maggio 2001, n. 12), è
finalizzato ad arginare il fenomeno dell'infiltrazione di tipo mafioso e di
altri gravi forme di pericolosità sociale nei lavori pubblici e contiene
specifiche disposizioni per l'affidamento in subappalto delle lavorazioni
oggetto del contratto principale. In particolare l’Autorità ha precisato che il
comma 12 del suddetto articolo 18 opera una definizione legale del subappalto
finalizzata ad individuare le regole da applicarsi per l’affidamento dei
subcontratti relativi a prestazioni che non sono lavori ma che prevedono
l’impiego di mano d’opera, come nel caso della fornitura con posa in opera e
del nolo a caldo. La ratio della disposizione è individuabile nella volontà
legislativa di assicurare le medesime garanzie previste per il subappalto di
lavori anche per quelle attività che sono di qualificazione diversa ma che, a
tal fine, sono a quest’ultimo assimilati.
Al riguardo, deve evidenziarsi come il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 non
contenga disposizioni specifiche in merito al subappalto; solo l’articolo 141
prevede un limite per quest’ultimo, con l’indicazione di una misura percentuale
(30%) riferita, però, alla sola categoria prevalente. Il suddetto articolo 141,
inoltre, precisa che per attività ovunque espletate, cui fa riferimento il
richiamato comma 12 dell'articolo 18 della legge 55/1999, devono intendersi
quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.
Sulla portata applicativa delle suddette disposizioni, peraltro, si è espressa
questa Autorità in più occasioni (determinazioni 22 maggio 2001, n. 12; 20
dicembre 2001, n. 25;16 ottobre 2002, n. 27; 18 dicembre 2002, n. 31; 27
febbraio 2003, n.6) nelle quali è stato precisato che le prestazioni di
fornitura e posa in opera o noli a caldo che non sono da considerarsi (o non si
è ritenuto che siano da considerarsi) autonomo lavoro, ad esempio la fornitura
e posa in opera di travi precompresse prefabbricate per realizzare un ponte
oppure i travetti precompressi per i solai di un edificio, sono comprese nelle
lavorazioni della categoria prevalente. L’Autorità ha precisato che a tali
prestazioni si applicano le disposizioni (articolo 18, comma 12, della legge
55/90 e successive modificazioni e articolo 141 del dpr 554/1999) previste in
materia di assimilazione dei subcontratti aventi ad oggetto attività che
richiedono l’impiego di mano d’opera a subappalti di lavori, soltanto se essi
sono di importo superiore al 2% dell’importo complessivo del contratto di
appalto oppure di importo superiore a 100.000 euro e qualora il costo della
mano d’opera espletata nel cantiere in cui si esegue l’opera sia di importo
superiore al 50% del costo del subcontratto.
In base alle considerazioni espresse nelle suddette determinazioni è evidente
che la fornitura e posa in opera di ferri presagomati non costituisce un
autonomo lavoro (a meno che l’importo del subcontratto sia superiore al 2%
dell’importo complessivo del contratto di appalto oppure sia superiore a
100.000 euro e il costo della mano d’opera espletata nel cantiere in cui si
esegue l’opera sia di importo superiore al 50% del importo del subcontratto,
cosa da ritenersi molto difficile sul piano della realtà operativa) e, pertanto
l’affermazione dell’ANSFER è da ritenersi corretta.
Per quanto riguarda i quesiti formulati va osservato che le norme (articolo 18,
comma 12, secondo periodo, del d.P.R. 55/90) fanno divieto per quanto riguarda
i lavori del cosiddetto subappalto a cascata mentre non vi sono norme che fanno
uguale divieto per i contratti di fornitura e posa in opera o di noli a caldo a
meno che siano da considerarsi contratti similari. Va inoltre tenuto presente
che fa eccezione a tale divieto (articolo 18, comma 12, secondo periodo, della
legge 55/90; articolo 141, comma 2, del d.P.R. 554/1999) l’affidamento della
posa in opera di componenti relative lavori rientranti nelle strutture,
impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed
l) del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e cioè nelle categorie OS4 (impianti
elettromeccanici trasportatori), OS5 (impianti pneumatici ed antintrusione),
OS13 (strutture prefabbricate in cemento armato), OS18 (componenti strutturali
in acciaio o metallo) e OS33 (coperture speciali) dell’allegato A del d.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34. La disposizione prevede che il subappaltatore per
l’attività di posa in opera può avvalersi di imprese di propria fiducia per le
quali non sussistano i divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 e s. m. Non vi è altra prescrizione. Le imprese che svolgono
l’attività di posa in opera possono, quindi, anche non essere in possesso
dell’attestazione di qualificazione.
Una interprestazione logico-sistematica della disposizione che prevede i casi
per i quali vi è l’eccezione al divieto del cosiddetto subappalto a cascata, fa
ritenere che tale eccezione riguarda anche la fase della posa in opera prevista
nei contratti di fornitura e posa in opera di ferri presagomati. La suddetta
prestazione, infatti, può essere considerata sul piano tecnico come fornitura
di un componente o di una parte di un componente prefabbricato in cemento
armato o in acciaio. Va osservato che anche in questo caso è vigente l’obbligo
(articolo 18, comma 12, ultimo periodo, della legge 55/1990) di comunicare alla
stazione appaltante il nome dell’impresa, l’importo del contratto, l’oggetto
del lavoro. Resta, inoltre, evidente che le attività di posa in opera non
essendo, come specificato prima, attività riconducibili a lavoro o a contratto
similare non possano essere impiegate per l’ottenimento della attestazione di
qualificazione.
In base alle suesposte considerazioni l’Autorità è dell’avviso che:
a) la fornitura e posa in opera di barre presagomate in acciaio necessarie per
realizzare le strutture in cemento armato non può considerarsi lavoro
riconducibile ad una delle declaratorie di cui all’allegato A del d.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34; stante la indicata natura la prestazione va considerata facente
parte della categoria prevalente;
b) l’appaltatore può affidare la prestazione di fornitura e posa in opera di
barre presagomate in acciaio ad altra impresa e la seconda attività (posa in
opera) può essere sub-affidata ad altre imprese di fiducia (e sempre che per
essa non sussistano i divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 e s. m.) per le quali, per la mancata riconducibilità della
prestazione alle declaratorie dell’allegato A del d.P.R. 34/2000, non si
richiede il possesso di attestazione di qualificazione;
c) l’importo del subcontratto non incide sulla quota del 30% dell’importo della
categoria prevalente che può essere liberamente subappaltata, a meno che tale
prestazione abbia le caratteristiche per essere considerata contratto similare
(importo superiore al 2% dell’importo complessivo del contratto di appalto o
comunque superiore a 100.000 euro e costo della manodopera espletata in
cantiere superiore al 50% dell’importo del subcontratto);
d) l’attività di posa in opera non può essere impiegata per acquisire la
attestazione di qualificazione in nessuna della categorie generali o
specializzate di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
e) l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante il nome dell’impresa
cui sia sta sub-affidata la posa in opera nonché l’importo del sub-affidamento
e la dichiarazione che per essa non sussistono alcuni dei divieti previsti
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s. m.
Il Relatore
Il Presidente
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 marzo 2003
Il Segretario
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