POSSONO RICORRERE SOLO LE IMPRESE PARTECIPANTI ALLA GARA
Discordanze nelle somme dell'offerta: valke l'importo in lettere
N
N.7277/2002
Reg. Dec.
N. 607 Reg. Ric.
Anno 2002
R E
P U B B L
I C A I T A L
I A N A
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 607/2002, proposto da Ford Italia S.p.a., con
sede legale in Roma, Via Andrea Argoli n. 58, in persona del procuratore
generale pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avvocato Salvatore Patti ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito
n. 41 nello studio del difensore
c o n t r o
Consip S.p.a. -
Concessionaria Servizi Informativi Pubblici, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Giuseppe Guarino e Andrea Guarino, ed elettivamente domiciliata in
Roma, presso lo studio dei difensori, Piazza Borghese n. 3
e
Savarent S.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. Giuseppe Minieri, elettivamente domiciliata in Roma, presso la
Segreteria del Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro n. 13;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sez. III, n. 6854/30.7.2001, resa inter partes;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di Consip S.p.a. e
Savarent S.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visto il dispositivo di sentenza n.
264 del 23/05/02;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica
udienza del 21 maggio 2002 la relazione del Consigliere Bruno Mollica;
Uditi, altresì, gli avv.ti A.
Guarino e G. Minieri per gli appellati;