POTESTA' DELIBERATIVA DEI CONSIGLI DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE
LIMITI AGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA
Ministero dell’Interno - Autonomie locali Circolare 7 dicembre 2006
Ministero dell’Interno -
Autonomie locali Circolare 7 dicembre 2006
OGGETTO:
Art. 38, comma 5 del T.U.O.E.L. 267/2000 - Limiti alla potestà deliberativa dei
consigli comunali e provinciali durante la campagna elettorale - Applicabilità
agli organi di gestione straordinaria - Quesiti.
Pervengono a questo Ministero numerosi quesiti in merito
ai limiti posti dall’art. 38, comma 5, del T.U.O.E.L. 267/2000 alla potestà
deliberativa dei consigli comunali e provinciali durante la campagna
elettorale, nonché all’applicabilità dei limiti medesimi anche agli organi di
gestione straordinaria di cui agli artt. 141 e 144 del citato testo unico.
Viene
soprattutto chiesto, in particolare, quale sia l’estensione da riconoscere alla
nozione di «atti urgenti ed improrogabili», anche al fine di evitare eventuali
contenziosi in sede giurisdizionale, ed a chi competa la valutazione circa la
loro sussistenza.
Al riguardo,
va rilevato che l’esistenza dei presupposti in questione deve essere valutata
caso per caso dal Consiglio comunale o provinciale, tenendo presente il
criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della
fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge c/o il rilevante
danno per l’Ente che deriverebbe da un ritardo nel provvedere.
Alla stregua
di tali principi l’esercizio del potere non può essere rinviato, né può
incontrare limiti nella norma in questione, quando l’organo consiliare è
chiamato a pronunciarsi su questioni che sono vincolate nell’an e nel quando
(in tal senso, T.A.R. Puglia del 15/1/2004, n. 382).
Va peraltro
rilevato che la giurisprudenza ha talora ammesso la legittimità di atti
adottati nel periodo in questione anche quando non sia prescritto un termine
perentorio per la loro adozione, purché corredati di adeguata motivazione,
muovendo dalla considerazione che la valutazione della necessità dell’atto è
rimessa all’apprezzamento dell’organo che deve emanarlo, il quale ne assume la
relativa responsabilità politica. Ad esempio, la deliberazione di adozione di
una variante al piano regolatore generale è stata ritenuta sufficientemente
motivata con riferimento all’esigenza di evitare gravi danni al paesaggio
naturale o all’assetto urbanistico (T.A.R. Umbria, Perugia, 13/2/1998, n. 165).
Le
considerazioni su esposte non valgono qualora l’Ente locale sia in gestione
commissariale.
Scopo della
norma in questione, come noto, è quello di evitare, nel periodo transitorio del
rinnovo dell’organo elettivo, che quest’ultimo sia indotto ad emanare atti che
incidono sulla libera formazione della volontà elettorale dei cittadini,
alterando inoltre la par condicio tra le forze politiche partecipanti alla
competizione elettorale (cfr., in tal senso, T.A.R. Veneto, 24 aprile 1996, n.
1273).
Il Consiglio
di Stato, infatti ha da tempo chiarito che «i limiti alla potestà deliberativa
del consiglio comunale durante la campagna elettorale per il rinnovo dei
componenti del predetto organo stabiliti dall’art. 38, comma 5, del Dlgs n.
267/2000 trovano la loro ragion d’essere nell’esigenza di prevenire ogni
interferenza dell’organo in carica con il libero svolgimento della competizione
elettorale. La scelta degli elettori potrebbe invero, restare condizionata da
scelte di particolare rilievo politico nell’imminenza delle votazioni che, in alcuni
casi, potrebbero per di più provenire da soggetti che a loro volta rivestano la
qualità di candidati al rinnovo dell’organo» (Consiglio di Stato, I Sezione, 15
ottobre 2003, 2955).
Secondo il
medesimo orientamento ermeneutico, peraltro, «dette preclusioni non ricorrono
nei confronti del commissario straordinario nominato per la gestione
provvisoria dell’Ente locale che, ai sensi dell’art. 141, comma 3, del citato
testo unico riceve direttamente dal decreto di investitura nell’incarico la
propria sfera di attribuzioni. Queste ultime, anche se individuate in modo
speculare con le funzioni ordinariamente demandate al consiglio comunale, alla
giunta ed al sindaco, non soggiacciono, sotto il profilo soggettivo, a limiti
ed incompatibilità che si riconnettono alla natura politica degli organi
esponenziali della comunità locale. Il commissario straordinario, pertanto,
quale organo governativo esterno ed in posizione di terzietà rispetto all’esito
dell’indetta competizione elettorale, può esercitare senza preclusioni i
compiti di amministrazione attiva del consiglio comunale derivanti dal decreto
di nomina».
Se, dunque,
secondo, la richiamata giurisprudenza, non vi sono limiti, sotto il profilo
della legittimità, ai poteri attribuiti al commissario straordinario, si
ritiene tuttavia che il problema vada considerato sotto il diverso profilo
dell’opportunità.
Il divieto
in questione, infatti «è espressione del più generale principio secondo il
quale i poteri amministrativi si affievoliscono fino ad erodersi del tutto man
mano che si avvicinano alla loro scadenza» (cfr. la citata sentenza n. 382/2004
del T.A.R. Puglia).
Il problema
si pone soprattutto nei casi in cui il potere, esercitato in prossimità, del
suo spirare, regola situazioni future producendo effetti permanenti c/o
differiti che vincolano nelle scelte discrezionali il successivo titolare della
potestà.
In tali
ipotesi, l’organo di gestione straordinaria dovrà orientarsi caso per caso
nelle proprie scelte sulla base di una prudente valutazione comparativa tra la
rilevanza e l’urgenza dell’interesse pubblico da tutelare con l’emanazione
dell’atto e la richiamata esigenza di non precludere o comunque vincolare le
scelte discrezionali degli organi neoeletti, soprattutto in relazione ai
provvedimenti di particolare impatto sulla vita della collettività locale.
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