PRECISAZIONI SULLE SPONSORIZZAZIONI
LE SPECIFICHE TECNICHE DEVONO CONSENTIRE PARITA' DI ACCESSO
ADOZIONE DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI ENTI
ADOZIONE DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI
ENTI
PUBBLICI LOCALI
Roma, 7 gennaio 2008
Presidente del Consiglio dei
Ministri
Professor Romano Prodi
Ministro dell’Economia e delle
Finanze
Professor Tommaso Padoa Schioppa
Ministro dello Sviluppo Economico
Onorevole Pierluigi Bersani
Ministro dell’Università e della
Ricerca
Onorevole Fabio Mussi
Ministro delle Infrastrutture
Onorevole Antonio Di Pietro
Ministro per i Beni e le Attività
Culturali
Onorevole Francesco Rutelli
Ministro per gli Affari Regionali e
Autonomie Locali
Onorevole Linda Lanzillotta
Ministro per le Riforme e le
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione
Professor Luigi Nicolais
Presidente dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture
Dottor Luigi Giampaolino
Presidente della Conferenza
Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali
Onorevole Linda Lanzillotta
Presidente dell’U.P.I. Unione delle
Province d’Italia
Dottor Fabio Melilli
Presidente della Regione Val
d’Aosta e della Provincia Autonoma d’Aosta
Dottor Luciano Caveri
Presidente della Provincia Autonoma
di Bolzano
Dottor Luis Durnwalder
Provincia Autonoma di Trento
Dottor Lorenzo Dellai
Presidente dell’A.N.C.I.
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
Dottor Leonardo Domenici
L’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ha ricevuto una segnalazione relativa alle
modalità con cui un’amministrazione
pubblica locale ha fatto ricorso a contratti di
sponsorizzazione per la
realizzazione di un’opera infrastrutturale sul proprio territorio. Per quanto,
nel caso specifico, non siano stati
rilevati profili tali da richiedere un intervento specifico ai sensi
della normativa a tutela della
concorrenza, l’Autorità, nell’esercizio del potere di segnalazione di
cui all’articolo 21 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, intende esprimere e portare all’attenzione
delle amministrazioni competenti le
seguenti considerazioni.
I contratti di sponsorizzazione
trovano attualmente il loro principale riferimento normativo
nell’articolo 26 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, c.d. Codice dei contratti pubblici,
ove viene operato un rinvio
generale ai principi del Trattato CE nell’evidente intento di garantire
trasparenza decisionale,
eliminazione di ogni discriminazione e tutela della concorrenza in
relazione alle procedure
applicative dell’istituto1. Al di là di tale riferimento, peraltro, la
normativa
non provvede a più opportune
specificazioni in relazione a una tipologia contrattuale che, se da un
lato consente una maggior flessibilità
operativa da parte delle pubbliche amministrazioni
nell’esercizio delle proprie
attività istituzionali, dall’altro ne amplifica la discrezionalità
decisionale in settori, quali
quelli dei lavori, servizi e forniture pubbliche, dall’evidente rilevanza e
sensibilità sotto il profilo
economico e sociale.
A tale riguardo, appare pertanto
opportuno procedere in primo luogo ad una pur sommaria ricostruzione
della nozione di sponsorizzazione,
intesa come contratto a titolo oneroso a mezzo del quale
un’amministrazione pubblica
(qualificabile come sponsee) offre a un soggetto terzo (sponsor)
la
possibilità di pubblicizzare sé
medesimo e/o i propri prodotti in forme diverse entro appositi e
predefiniti spazi pubblicitari,
dietro liquidazione di un determinato corrispettivo e/o fornitura di
determinate prestazioni o beni.
A fronte dell’ampiezza applicativa
a cui un simile rapporto contrattuale può andare incontro – e
tenuto a mente il riferimento di
cui all’art. 26 del Codice dei lavori pubblici circa la necessaria
considerazione dei principi del
Trattato CE, nonché della rigorosa considerazione dei requisiti di
qualificazione dei soggetti
interessati – l’Autorità raccomanda pertanto alle competenti
amministrazioni di adottare la
maggior cura (i) nella rigorosa definizione di prestazioni e
controprestazioni del rapporto
derivante dal contratto di sponsorizzazione, (ii) nella
pubblicizzazione della possibilità
di fare ricorso a tale rapporto con la pubblica amministrazione,
della concreta stipula di un
contratto e dei suoi relativi termini operativi, (iii) nell’evitare ogni
possibile distorsione della
concorrenza derivante dal ricorso a tale tipologia contrattuale, che di
fatto può anche determinare
un’eliminazione del confronto concorrenziale con altri operatori,
esclusi dalla realizzazione e/o
fornitura di opere o servizi in virtù della migliore offerta (in quanto