PRESCRIZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
REPUBBLICA
ITALIANA N. 3333/03 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3202 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 1996
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n.r.g. 3202 del 1996, proposto dai sigg. Pasqualino ed
Eugenio Mazza, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Scalzi e
Giuseppe Spadafora ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Aldo
Pezzana, in Roma, largo del Teatro Valle, n. 6,
contro
il Comune di San Pietro Apostolo,
non costituito,
per
l'annullamento
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, n. 179, pubblicata
il 6 febbraio 1996 e notificata il 23 febbraio 1996.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti
della causa;
Designato relatore,
alla pubblica udienza del 25 marzo 2003, il consigliere Giuseppe Farina ed udito, altresì, l’avv. Gualtieri
per delega dei difensori della parte appellante;
Ritenuto e considerato
in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorso in epigrafe è stato
notificato il 3 aprile 1996 e depositato il 23 successivo.
È chiesto l’annullamento della
sentenza n. 179/1996 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,
sede di Catanzaro, con la quale è stato respinto il ricorso dell’attuale appellante
avverso il provvedimento sindacale n. 18/95, che ingiunge il pagamento del
contributo di costruzione, della maggiorazione e degli interessi legali, per la
concessione edilizia rilasciata il 26 maggio 1980.
Avuto riguardo alle argomentazioni
del primo giudice, la parte ricorrente sostiene che era prescritto il diritto a
procedere all’accertamento del contributo e che la prescrizione è decorsa anche
per quel che riguarda la liquidazione ed il pagamento del contributo.
Nella camera di consiglio del 21
giugno 1996 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione della
sentenza appellata.
All’udienza del 25 marzo 2003, il
ricorso in appello è stato chiamato per la discussione ed è stato, poi,
introitato in decisione.
DIRITTO
Il Comune intimato ha rilasciato
agli appellanti una concessione edilizia in data 26 maggio 1980
Nel provvedimento si chiariva che
esso era rilasciato con riserva che venissero pagati “gli oneri della legge” 28
gennaio 1977, n. 10.
La richiesta di pagamento del
contributo sul costo di costruzione è stata avanzata agli interessati con atto
notificato il 26 agosto 1993, dopo oltre tredici anni dal rilascio della concessione.
Ad essa è stato opposto, con atto
acquisito al protocollo del Comune il 22 settembre 1993, che la prescrizione
era intervenuta da oltre tre anni.
L’Amministrazione comunale,
“accertato che l’invito al pagamento non ha avuto alcun seguito”, ha ingiunto,
con l’atto impugnato in prime cure, di versare l’importo indicato nel 1993, con
la maggiorazione prevista dall’art. 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per
i casi di ritardato od omesso versamento, e con gli interessi legali.
Gli interessati hanno proposto
ricorso dinanzi al T.A.R. della Calabria, deducendo, fra l’altro, che era
decorso il termine di prescrizione del diritto del Comune.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal
Comune, ha respinto il ricorso, affermando che determinazione e corresponsione
del contributo relativo al costo di costruzione sono ancorate a tempi diversi.
Ha in proposito precisato che la prima deve farsi alla data del rilascio della
concessione, mentre il pagamento, a norma dell’art. 11, comma secondo, della l.
n. 10 del 1977, deve farsi in corso d’opera “e, comunque, non oltre sessanta
giorni dall’ultimazione delle opere”. Ha, perciò, concluso che il termine di
prescrizione dell’obbligazione non può decorrere sino a quando
l’Amministrazione, che ne aveva fatto espressa riserva, “non abbia provveduto a
quantificare e a individuare le modalità di pagamento del contributo stesso,
attività questa che si è concretizzata con il provvedimento” del 1993.
Le parti private appellanti
criticano questa conclusione e sostengono che il diritto del Comune ad
“accertare” il contributo si era prescritto e che la prescrizione del potere
impositivo ha efficacia caducante rispetto alla riscossione.
L’appello è fondato.
Dell’obbligazione consistente nel
pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione trattano gli artt.
1, 3, 6 ed 11, comma 2, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Insieme agli oneri di
urbanizzazione, il contributo in parola deve essere determinato al momento del
rilascio della concessione. Rientra nella facoltà del Comune stabilire modalità
e garanzie di pagamento, ai sensi dell’art. 11, comma secondo. Ma ciò non
esclude che il credito, pur se è rimessa ad un atto dell’Amministrazione
l’indicazione della sua entità, sia, sin dal momento dell’adozione del provvedimento
ampliativo della sfera giuridica del richiedente la concessione, certo, liquido
o agevolmente liquidabile, esigibile.
Sulla scorta delle disposizioni sopra
richiamate, la giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto, perciò, modo di
precisare che il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del titolare di una
concessione edilizia di versare i relativi contributi, ai sensi della legge n.
10 del 1977, è rappresentato dal rilascio della concessione edilizia ed è a
tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità del
contributo, in applicazione della normativa vigente all’atto del rilascio (V
Sez. 25 ottobre 1993, n. 1071 e 6 dicembre 1999, n. 2058). Ed è, di
conseguenza, da quel momento stesso che l’amministrazione può far valere
l’obbligo che grava sul cittadino.
Un diritto si estingue per
prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla
legge: art. 2934 cod. civ. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in
cui il diritto può essere fatto valere: art. 2935 cod. civ. Le norme in questione
si applicano anche al diritto di credito del Comune avente per contenuto il
contributo in esame, in difetto di disposizioni speciali che regolino in modo
diverso la specifica obbligazione.
Se, dunque, è dal giorno del
rilascio della concessione che l’amministrazione comunale può far valere il suo
diritto di credito, anche fissando modalità e garanzie particolari, è dalla medesima
data che decorre la prescrizione del suo diritto. L’atto di imposizione e
liquidazione del contributo, dovuto in base alla legge n. 10 del 1977, non ha,
infatti, natura autoritativa, ma si risolve in un mero atto ricognitivo e
contabile, in applicazione di provvedimenti generali (conf. Sez. V 27 ottobre
1986, n. 577 e 4 dicembre 1990, n. 810; C. si. 5 maggio 1993, n. 154). Ne segue
che l’Amministrazione non ha alcun potere di differire l’esercizio del suo
diritto di credito, come, invece, ha ritenuto il primo giudice, e che l’omessa
emanazione di tale atto si configura come mancato esercizio del diritto di
credito, idoneo a far decorrere il periodo di prescrizione.
E, poiché in mancanza di norme
speciali vigenti nel 1980, il termine in questione è quello decennale, fissato
dall’art. 2946 del codice civile, deve riconoscersi che il diritto di credito
del Comune era estinto per compimento del periodo di dieci anni decorrenti dalla
data del rilascio della concessione edilizia.
Né rileva che l’amministrazione
comunale si sia riservata di dar corso alla richiesta di ......