PRESSIONI SUL RESPONSABILE FINANZIARIO: CONFIGURA ILLECITO ERARIALE
DATI SANITARI DEI DIPENDENTI: DA CUSTODIRE IN BUSTA CHIUSA
REPUBBLICA ITALIANA N
REPUBBLICA ITALIANA N. 1237/04
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Sergio Zambardi Presidente
Dott. Carlo Greco Consigliere
Dott. ssa Stefania Fusaro
I° Referendario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n° 21146 del registro di
Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale con atto di citazione
depositato in data 7/11/2002 e successivo atto di citazione integrativo
depositato in data 17/9/2003 e 3/3/2004;
nei confronti di
- MAZZETTO MARIA SANTINA, nata il 23/2/1950 a S.Urbano (PD) e residente
in via Chiesetta n. 4/D a Monselice (PD), rappresentata e difesa, giusto
mandato a margine delle memorie di costituzione dagli avv.ti Gianluigi Ceruti e
Giannantonio Altieri del Foro di Rovigo,
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Alessandro
Camuto in Mestre-Trivignano, via Euclide n. 4;
- QUOTA ANTONIO, nato il 29/12/1946 ad Este (PD) e residente in via
Garibaldi n. 15 a Rovigo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Volpe e
Carola Pagliarin del Foro di Padova, con domicilio eletto nello studio di
quest'ultima in Padova, piazza Cavour n. 4;
Visti gli atti ed i documenti tutti del giudizio;
Uditi, nella pubblica udienza del 9 giugno 2004, il relatore dott.ssa
Stefania Fusaro, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Alberto Mingarelli, nonché l'avv.to Gianantonio Altieri, in
sostituzione dell'avv.to Ceruti, per la convenuta Mazzetto Maria Santina e gli
avv.ti Carola Pagliarin e Francesco Volpe per il convenuto Quota Antonio;
Con l'assistenza del segretario d'udienza, dott.ssa Donatella Bonaiuti;
Considerato in
FATTO
1. Con atto di citazione depositato in data 7/11/2002 e ritualmente
notificato il 23/11/2002, il Procuratore Regionale conveniva in giudizio la
sig.ra Mazzetto Maria Santina - responsabile del Servizio finanziario del
comune di Barbona (PD) - per sentire
condannare la stessa al pagamento, in favore dell'Amministrazione comunale,
della somma di € 4671,73 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e
spese di giudizio.
Il Pubblico Ministero contestava alla funzionaria di aver indebitamente
restituito - con mandato n. 178 del 25/5/1999 - al sindaco, sig. Quota Antonio,
la somma - maggiorata di interessi - che quest'ultimo aveva, a propria volta,
versato al comune nel 1995, in esecuzione della sentenza n. 49/1992 della II
Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, che lo aveva condannato per un
danno cagionato nell'esercizio delle funzioni di sindaco.
La somma restituita dalla Mazzetto ammontava a complessive £. 9.045.735,
di cui £. 7.500.000 quale somma versata dal Quota nel 1995 - ed incamerata nel
bilancio comunale con reversale n. 82 del 2/5/1995 - e £. 1.545.735 quali
interessi legali maturati nel frattempo sulla stessa.
2. In fase istruttoria, il Pubblico Ministero notificava sia all'ex sindaco Quota che alla responsabile del
Servizio finanziario signora Mazzetto l'invito a dedurre, contestando loro di
aver cagionato il danno, all'esame del Collegio.
Entrambi presentavano delle deduzioni difensive.
L'ex primo cittadino eccepiva di aver versato la somma di £. 7.500.000,
nel 1995, non con intento solutorio, ma solo quale cauzione, al fine di evitare
una situazione di incompatibilità, che avrebbe pregiudicato la possibilità di
essere nuovamente eletto alla carica di sindaco.
Rilevava infatti che creditore, secondo il tenore letterale della
sentenza di condanna, fosse da ritenersi lo Stato (Erario) e non il Comune di
Barbona.
Nell'audizione del 25/6/2002, avanti il PM, il Quota precisava altresì “Non
erano soldi del Comune, ma dell'ing. Quota Antonio depositati presso il Comune.
Sono convinto di aver richiesto la restituzione della somma relativa alla
condanna anche per iscritto”.
La Mazzetto, nell'audizione davanti al PM del 10/9/2002, confermava la
tesi dell'ex sindaco, dichiarando di
avere restituito, nel 1999, tali somme sullo stesso presupposto, che creditore
fosse lo Stato.
3. La Procura Regionale, al termine dell'istruttoria, con atto di
citazione depositato in data 7/11/2002, dopo aver archiviato la posizione del
Quota, conveniva in giudizio la sola funzionaria comunale, sig.ra Mazzetto.
Con memoria in data 22/1/2003, si costituiva in giudizio la convenuta,
rappresentata dall'avv.to Ceruti.
La Mazzetto ribadiva come il dispositivo della sentenza n. 49/92 della
Corte dei conti, di condanna del Quota, recasse la dizione “pagamento a
favore dell'Erario” e pertanto nulla ostasse alla restituzione di quanto il
sindaco aveva depositato, con riserva esplicita di ripetizione “ove si fosse
accertato che titolare del credito fosse lo Stato e non il comune di Barbona”.
La difesa, affermata pertanto la buona fede della Mazzetto, ne chiedeva
l'assoluzione.
Alla pubblica udienza del 26 marzo 2003 il Procuratore regionale
sottolineava, invece, come il comportamento della funzionaria comunale fosse
stato particolarmente grave ed ingiustificato, rilevando come si potesse
ipotizzare una responsabilità “morale” del sindaco, ed insisteva per la
condanna della convenuta.
Il difensore di quest'ultima ribadiva quanto già sostenuto nelle
controdeduzioni avanti il PM e nella memoria di costituzione in giudizio,
sottolineando altresì come il Quota avesse riferito alla Mazzetto di avere
assunto pareri legali, che confortavano la tesi per cui creditore doveva
ritenersi lo Stato e non il comune.
Instava pertanto per l'assoluzione.
Il Presidente del Collegio chiedeva al legale della convenuta se gli
constasse l'esistenza di un successivo versamento della somma, da parte dell'ex
sindaco, allo Stato, ma il legale precisava di non esserne a conoscenza.
Seguivano brevi repliche della Procura e della difesa, in cui le parti
ribadivano le tesi contrapposte.
4. Con Ordinanza Presidenziale n. 65 del 26 marzo 2003 veniva disposta
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ex sindaco.
Il Pubblico Ministero, con atto di citazione integrativo depositato in
data 17/9/2003, eseguiva l'ordinanza, convenendo il Quota in giudizio,
unitamente alla Mazzetto, chiedendo la condanna di entrambi al risarcimento, in
parti uguali, del danno di € 4671,73.
L'Accusa, nella citazione integrativa, confermava tutte le
argomentazioni della prima citazione a giudizio - nei confronti della
responsabile dei servizi finanziari - ed evidenziava poi una pressione
(definita “immoral suasion”) esercitata dal sindaco nei confronti della
Mazzetto, in forza della carica istituzionale rivestita, rilevando come il
Quota - nell'accettare la restituzione dei soldi - avesse perfezionato l'evento
dannoso.
L'Organo Requirente stigmatizzava, poi, come strumentale la questione,
posta dalla difesa, sull'accezione da dare al termine “Erario”, sia per
la notoria promiscuità dell'uso del termine - per indicare in senso lato il
patrimonio pubblico, quanto delle Amministrazioni statali che locali - sia
perché era evidente, dall'oggetto del giudizio definito con la sentenza del
1992 della Corte dei conti, come l'ente danneggiato dall'illecito comportamento
del sindaco fosse stato il Comune di Barbona.
Il Pubblico Ministero concludeva pertanto per la condanna dei convenuti.
5. All'udienza del 17/12/2003 il Collegio rilevava una irregolarità
nella notificazione dell'atto di citazione integrativo nei confronti della
Mazzetto. Risultava infatti, dalla relata di notifica dell'Ufficiale
Giudiziario, come la stessa non fosse più domiciliata presso lo studio legale
presso cui aveva, precedentemente, eletto domicilio.
Il Pubblico Ministero chiedeva un rinvio per provvedere alla
regolarizzazione della notifica e le parti costituite assentivano; la causa
veniva fissata a nuovo ruolo.
In data 3/3/2004 la Procura provvedeva a ridepositare l'atto di
citazione integrativo, poi ritualmente notificato.
6. La convenuta Mazzetto produceva ulteriore memoria di costituzione in
giudizio, in data 20 maggio 2004, con la quale sostanzialmente riproponeva le
argomentazioni espletate nella prima difesa.