PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITÀ DELL'AUTOTUTELA
Limiti del ricorso all'avvalimento
N
N. 05050/2011REG.PROV.COLL.
N. 09835/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
in appello iscritto al numero di registro generale 9835 del 2010, proposto da:
SOCIETA’ COOPERATIVA COOP. 29 GIUGNO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in proprio e
quale mandataria del raggruppamento “Coop. 29 giugno – Parco di Veio” e PARCO
DI VEIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;
IMPEGNO PER LA PROMOZIONE SOC. COOP. SOCIALE A R.L., in proprio e quale
capogruppo mandataria del raggruppamento “Impegno per la Promozione – Parsec
Flor – Il Trattore – Edera - Atlante” e PARSEC FLOR SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE A R.L., IL TRATTORE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L., EDERA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE A R.L., ATLANTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS;
IMPEGNO PER LA PROMOZIONE SOC. COOP. SOCIALE A R.L., in proprio e quale
capogruppo mandataria del raggruppamento “Impegno per la Promozione – Parsec
Flor – Il Trattore – Edera – Atlante – La Cacciarella e PARSEC FLOR SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE A R.L., IL TRATTORE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.,
EDERA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L., ATLANTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
A R.L. ONLUS, LA CACCIARELLA CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE;
ognuna in persona del proprio rispettivo legale rappresentante in carica, tutte
rappresentate e difese dall'avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto
presso l’avv. Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 26/B;
contro
COMUNE DI
ROMA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Graziosi, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE – PROMOZIONE DELLO SPORT – U.O. IX
SERVIZIO GIARDINI;
A.M.A. S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita
in giudizio;
LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DEL LAZIO, in persona del legale
rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per la
riforma
della
sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. II bis, n. 32124 del 7
settembre 2010, concernente GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2010/2012 - (RIS.DANNI);
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi
per le parti gli avvocati Manzi, per delega dell'Avv. Brugnoletti, e Graziosi;
Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune
di Roma con determinazione dirigenziale n. 1927 del 20 ottobre 2009 indiceva
una gara, a procedura aperta, per l’appalto della “Manutenzione ordinaria delle
aree a verde pubblico per il triennio 2010/2012”, per un importo complessivo di
€. 20.255.833,98, oltre IVA, distinto in tre lotti (I lotto: Aree verdi dei
Municipi 1, 3, 7, 9, 10 e 11, per un importo di €. 8.196.502,79 – di cui €.
7.497.000,00 a corpo e €. 699.502,79 a misura, oltre I.V.A., oneri per la
sicurezza pari a zero; II lotto: Aree verdi dei Municipi 2, 4, 5, 6, 8 e 17,
per un importo di €. 7.742.075,57 – di cui €. 7.198.017,86 a corpo e €.
544.057,71 a misura, oltre I.V.A., oneri per la sicurezza pari a zero; III
lotto: Aree Verdi dei Municipi 12, 15, 16, 18, 19 e 20, per un importo di €.
4.317.255,62 – di cui €. 4.006.365,32 a corpo e €. 310.890,30 a misura, oltre
I.V.A., oneri per la sicurezza pari a zero), da aggiudicarsi, lotto per lotto,
secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’articolo 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante offerta a prezzi
unitari, in virtù dei criteri e punteggi puntualmente indicati.
Il predetto
bando di gara era spedito all’Ufficio Pubblicazione della U.E. in data 22
dicembre 2009 e veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 153 del 30 dicembre 2009.
Nel termine
fissato (23 febbraio 2010) pervenivano ai competenti uffici comunali 10 plichi
di altrettanti soggetti interessati alla gara.
Tuttavia,
con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento X n. 684 del 25
marzo 2010, tenuto conto del fatto che l’amministrazione comunale aveva
ritenuto opportuno di revocare la predetta gara, essendo necessario ampliare il
raggio di intervento della manutenzione e gestione di vaste aree a verde
pubblico non contemplate dal bando stesso, e che i competenti uffici
(Dipartimento X, Politiche Ambientali e del Verde Pubblico) avevano di
conseguenza predisposto un diverso modello organizzativo – gestionale del
servizio, anche in considerazione dell’effettiva consistenza del personale
dedito alla gestione ed alla manutenzione del verde, il bando di gara in
questione veniva revocato, sussistendo le ragioni di cui all’articolo 21 quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Con
successiva delibera di Giunta comunale n. 191 del 25 giugno 2010 il Comune di
Roma stabiliva, tra l’altro, di affidare direttamente (punto 2) ad AMA S.p.A.
“la manutenzione ordinaria del verde urbano (di seguito definito “verde
orizzontale non di pregio”), con esclusione del verde di pregio, del verde di
carattere storico, delle ville, dei parchi e dei parchi di campagna, oltre che
del verde che comprende le manutenzioni specifiche di potature e dei servizi di
decoro e igiene urbana”, precisando (punto 3) di considerare nel verde urbano
gli interventi di manutenzione orizzontale, comprendenti lo spazzamento, la
raccolta dei rifiuti, lo svuotamento dei cestini, lo sfalcio d’erba, con
esclusione quindi degli interventi manutentivi che esulassero da tali specifici
compiti e autorizzando (punto 4) il Dipartimento dell’Ambiente alla
sottoscrizione di una specifica “Convenzione di affidamento” con la predetta
AMA S.p.A., in cui stabilire i parametri tecnici, le frequenze di intervento
per tipologia di area e tipologia di aree a verde da mantenere.
2. Il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II bis, con la sentenza n.
32124 del 7 settembre 2010, nella resistenza del Comune di Roma e dell’A.M.A. –
Azienda Municipale Ambiente S.p.A., con l’intervento ad adiuvandum della Lega
regionale delle cooperative e mutue del Lazio, definitivamente pronunciando sul
ricorso integrato da due atti di motivi aggiunti proposto dalla Coop. Sociale
29 giugno – Onlus, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria
dell’A.T.I. con la Parco di Veio Cooperativa Sociale Onlus, nonché da
quest’ultima, quale mandante; dalla Impegno per la Promozione Coop. Sociale
s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con la Parsec Flor
Coop. sociale s.r.l, il Trattore Coop. spciale s.r.l., Edera Coop. sociale
s.r.l. e Atlante Coop. sociale s.r.l. – Onlus, nonché di ognuna di queste,
quali mandanti, nonché dalla Impegno per la promozione Coop. sociale s.r.l., in
proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con Parsec Flor Coop. sociale
s.r.l., Il Trattore Coop. sociale s.r.l., Edera Coop. sociale s.r.l., Atlante
Coop. sociale s.r.l. – Onlus e La Cacciarella – Centro Servizi per il lavoro
Coop sociale, queste ultime quali mandanti, per l’annullamento della
determinazione dirigenziale n. 684 del 25 marzo 2010 di revoca della gara per
l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde
pubblico per il triennio 2010/2012, della nota del Direttore del Servizio Giardini
prot. n. QL 19346 del 19 marzo 2010 e di ogni altro atto presupposto,
preordinato, connesso e consequenziale (ricorso principale e primo atto di
motivi aggiunti, depositato il 23 giugno 2010), nonché della deliberazione
della Giunta comunale del Comune di Roma n. 191 del 25 giugno 2010 (secondo
atto di motivi aggiunti, depositato il 9 luglio 2010), lo respingeva.
Secondo il
predetto tribunale erano infatti infondate sia le......