PRG: ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI PORTATORI DI INTERESSI
Legittimo l'accesso agli atti relativi alla presentazione delle liste
N
N.1191/2003
Reg. Dec.
N. 5434 Reg. Ric.
Anno 1999
R E
P U B B L
I C A I T A L
I A N A
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello proposto da
Soraperra Paolo e Soraperra Giuseppe, rappresentati e difesi dagli avvocati
Sergio Dragogna e prof. Paolo Stella Richter, ed elettivamente domiciliati
presso quest'ultimo in Viale Mazzini n. 11, nonchè da Deflorian Aldo e Pasquali
Emanuela, rappresentati e difesi dall’avv. Sergio Dragogna, ed elettivamente
domiciliati in Roma Via Gramsci n. 36 (presso l'avv. M. Calò);
contro
il Comune
di Canazei, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli
avvocati Giorgio de Pilati e Giuseppe Antonini, presso lo studio dell’ultimo
elettivamente domiciliato in Roma Viale Parioli n. 180;
e nei confronti
della
Provincia autonoma di Trento, non costituita in giudizio;
nonchè nei confronti
del dr. Sbop Rino, n. q. di commissario
ad acta presso il comune di Canazei, non costituito in giudizio
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale
Regionale di giustizia amministrativa di Trento 7 aprile 1998 n. 109;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Canazei;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Relatore alla pubblica Udienza del 19 novembre 2002 il Consigliere Antonino Anastasi; udito l’avv. Calò per delega dell’avv. Dragogna, l’avv. prof. P.
Stella Richter e l’avv. Antonini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con delibera consiliare in data 29.5.1991 il Comune di Canazei,
recependo anche una specifica segnalazione della Commissione urbanistica
provinciale - CUP, affidava al prof. arch. C. Macchi Cassia l’incarico di
predisporre il progetto di un Piano regolatore generale, sostitutivo del
vecchio P. di F. risalente agli anni Settanta.
Avendo il professionista in data 8.11.1993 assolto l’incarico, ed
essendo poi stato avviato in sede consiliare lo studio preliminare del Progetto
e dei relativi elaborati, l’Amministrazione invitava tutti i consiglieri a
dichiarare la propria compatibilità a concorrere alla adozione del Piano: dalla
consultazione emergeva che la maggioranza dei consiglieri comunali versava in
conflitto di interessi con le scelte di pianificazione urbanistica.
Accertata pertanto l’impossibilità di provvedere alla adozione dello
strumento, per l’obbligo di astensione gravante sulla maggioranza dei
componenti dell’organo consiliare, il Comune richiedeva alla Giunta provinciale
la nomina di un Commissario ad acta.
Nominato il suddetto Commissario con delibera G.P. 22.7.1994, questi,
espletata una fase integrativa dell’istruttoria, con delibera n. 3 del
22.5.1995 adottava il Piano che, dietro parere favorevole della CUP, veniva poi
approvato con modifiche dalla deliberazione della G.P. n. 6643 del 7.6.1996.
Le deliberazioni ora richiamate erano impugnate avanti al Tribunale
regionale di giustizia amministrativa di Trento dagli odierni appellanti e da
altri cittadini, i quali lamentavano, dal punto di vista sostanziale,
l’avvenuto stralcio di edificabilità dalle aree di loro proprietà,
prevalentemente ubicate in prossimità del centro cittadino, con contestuale
trasferimento dei volumi edificabili su nuove aree di espansione, asseritamente
dislocate in siti interessanti le proprietà di alcuni consiglieri comunali
della maggioranza.
La sentenza con la quale il
Tribunale ha respinto il ricorso è qui impugnata dagli appellanti in epigrafe
elencati che ne chiedono l’integrale riforma, lamentando in primo luogo la
mancata astensione dei consiglieri di maggioranza nella fase istruttoria del
procedimento di approvazione del Piano.
In sostanza, secondo gli appellanti, l’intervento del Commissario nel
momento della formale adozione del Piano non vale a sanare i vizi pregressi del
procedimento.
In secondo luogo si deduce la contraddittorietà delle scelte di
pianificazione fatte proprie dal Comune rispetto ai criteri di intervento sul
territorio comunale enunciati dalla Giunta provinciale.
In sostanza, essendo l’obiettivo dell’intervento quello di contenere
l’espansione edilizia nel contesto di una riqualificazione del centro storico
comunale, non si comprende con quale coerenza logica il Piano abbia invece
provveduto ad individuare nuove aree di espansione, ad esse devolvendo le
volumetrie edificabili già riconosciute ai fondi appunto ubicati in prossimità
della zona centrale.