PRIMA SEDUTA C.C. DEL CONSIGLIERE IN SURROGA
CHIARIMENTO SUL PERSONALE IN MOBILITA’
CONSIGLIO DI STATO, SEZ
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 3 febbraio 2005 n.
279 - Pres.
Elefante, Est. Lamberti - Comune di Castelletto d’Orba ed altri (Avv.ti
Acquarone, Balossino, Casavecchia e Di Gioia) c. Massone ed altri (Avv.ti
Barberis e Carozzo) - (conferma T.A.R. Piemonte, Sez. II sentenza 24 giugno
2004, n. 2740).
FATTO
Nelle elezioni alla carica di Sindaco e di consigliere
comunale del Comune di Castelletto d'Orba, tenutesi il 12 e 13 giugno 2004,
sono risultati eletti, come Sindaco Federico Fornaio, per la lista n. 1
Salvatore Magrì, Pesce Mario, Valter Musso, Amelia Maranzana, Guido Gandino,
Armando Montobbio, Rossana Zenner e Anna Tacchino, e per la lista n. 2 Adele
Massone, Lorenzo Repetto, Alessandro Grosso e Monica Bertania. In data
22.6.2004, il Sindaco ha provveduto a convocare gli eletti per la prima
riunione del Consiglio comunale, per il successivo 29 giugno in prima
convocazione, e per il giorno successivo 30 giugno in seconda convocazione, con
il seguente ordine del giorno: 1) Convalida eletti alla carica di Sindaco e di
Consigliere Comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di
ciascuno di essi. Giuramento del Sindaco. 2) Comunicazione al Consiglio da
parte del Sindaco della composizione della Giunta. 3) Discussione ed
approvazione della proposta di indirizzi generali di governo. 4) Indirizzi per
la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende
ed Istituzioni. 5) L.R. 02/05/1980 n. 33 – Art. 1 par. 7 lettera d) –
Commissione consultiva Comunale per l'Agricoltura e le Foreste. Designazione n.
2 Consiglieri Comunali. 6) Commissione Comunale per la formazione degli elenchi
dei Giudici Popolari: designazione di n. 2 membri in rappresentanza del
Consiglio comunale. 7) Grandinata del 20.06.2004 – Ordine del giorno. Con
quattro atti, datati 22 giugno 2004, hanno rinunciato alla carica di
consigliere comunale, rispettivamente, Amelia Maranzana, Salvatore Magrì,
Rosanna Zenner e Mario Pesce. Il Sindaco, in data 28 giugno 2004, ha inviato ai
consiglieri di minoranza Adele Massone, Lorenzo Repetto, Alessandro Grosso e
Monica Bertania l’avviso: " il punto 1 -uno- all’ordine del giorno
all’avviso di convocazione del consiglio comunale prot. 3529 del 22/6/2004 è
integrato come segue –surroga dei consiglieri dimissionari. L’avviso è
pervenuto il giorno successivo. Alla seduta del 29 giugno 2004 erano presenti
quattro Consiglieri in carica, oltre il Sindaco, nonché i sigg.ri Pier Gianni
Giraudi, Mauro Azzi, Fioretta Grazia Cappellini, candidati non risultati eletti
nella lista di maggioranza. Questi ultimi, giusta la deliberazione del C.C. di
Castelletto d’Orba n. 8 in data 29 giugno 2004, hanno votato sia per la
convalida del Sindaco, sia per quella dei consiglieri eletti e poi per la loro
successiva surroga, oltre a quella di Danilo Ghiglione, al posto dei quattro
consiglieri dimissionari.
Nella parte in cui si è proceduto alla surroga dei quattro
Consiglieri comunali dimissionari con quattro candidati che seguono nella lista
maggioritaria, nonché alla convalida dei consiglieri eletti per la lista di
maggioranza nella consultazione elettorale del 12 e 13 giugno 2004, la delibera
consiliare n. 8 del 29.6.2004 è stata impugnata al Tar del Piemonte, in uno
alla integrazione del 28.6.2004 all’o.d.g. della seduta del 29.6.2004 ed alle
successive delibere consiliari 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del 29.6.2004, nonché ad
ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale. Il ricorso si basava su
tre motivi, precisamente: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 comma
5 del regolamento comunale in relazione all’art. 38, comma 2, D.Lgs. n.
267/2000 per illegittimità dell’integrazione dell’ordine del giorno; 2)
violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000
dell’art. 21 comma 2 dello statuto del comune e dell’art. 22 del regolamento
comunale nonché violazione di principi generali in tema di validità delle
sedute dei collegi in relazione alla mancanza del numero legale dei componenti
il consiglio comunale nella seduta del 29 giugno 2004; 3) violazione e falsa
applicazione dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 dell’art. 21 comma 2
dello statuto del comune e dell’art. 22 del regolamento comunale in relazione
alle successive attività del consiglio comunale. Nel giudizio si costituiva il
Comune, chiedendo il rigetto del ricorso, che veniva accolto dal Tar del
Piemonte con la decisione in epigrafe. Il giorno 22 ottobre 2004 si sono
dimessi i consiglieri Massone Adele, Grosso Alessandro e Bertania Monica.
Avverso la sentenza è stato proposto appello dal comune e dai consiglieri di
maggioranza sulla scorta di tre distinti motivi. Gli intimati si sono
costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’odierna camera di consiglio l’appello è stato definito
con sentenza in forma semplificata previo avviso ai difensori presenti
dell’esercizio della relativa facoltà del Collegio.
DIRITTO
I. In accoglimento del ricorso proposto dagli odierni intimati,
consiglieri di minoranza e cittadini del comune di Castelletto D’Orba, la
decisione in epigrafe ha annullato i seguenti atti e provvedimenti consiliari:
l’integrazione dell’ordine del giorno del 28 giugno 2004, la deliberazione del
C.C. di Castelletto d’Orba n. 8 in data 29 giugno 2004, nella parte in cui si è
proceduto alla surroga dei quattro Consiglieri comunali dimissionari con i
quattro candidati che seguono nella lista maggioritaria e le altre
deliberazioni dello stesso Consiglio comunale, pure in epigrafe indicate. Il
Tar ha ritenuto illegittima la riunione del consiglio comunale del 29 giugno
2004, nella quale è stata adottata la deliberazione n. 8, per illegittimità
dell’ordine del giorno del 28 giugno 2004, nella parte in cui i telegrammi
d’integrazione dell’ordine del giorno stesso, sono pervenuti ai destinatari il
29 giugno 2004, lo stesso giorno, cioè, in cui si è svolta la seduta
consiliare, in violazione della deliberazione del C.C. n. 42 in data 27.11.1992
(regolamento del Consiglio comunale) il cui art. 21, 5° comma, prima parte
dispone che "nei casi d’urgenza, l’avviso, unitamente all’elenco degli argomenti,
va consegnato almeno 24 ore prima". Le deliberazioni successive sono state
riconosciute viziate dalla mancanza del numero legale dei consiglieri
componenti l’organo collegiale per violazione dell’art. 38, 2° comma, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali e dell’art. 22, 1° comma, del regolamento
del Consiglio comunale: ad avviso del primo giudice, erano legittimamente
presenti, nella seduta del 29 giugno 2004, di prima convocazione del consiglio,
soltanto quattro dei consiglieri eletti nella lista di maggioranza, non
partecipando alla seduta i quattro consiglieri dimessisi il 22 giugno 2004, e
non essendo presenti i quattro consiglieri della minoranza, secondo quanto
risulta dalla deliberazione n. 8. Non aveva alcun rilevo la partecipazione
all’adunanza anche dei tre candidati della lista di maggioranza che non erano
risultati eletti per invalidità della surrogazione dei dimissionari: occorreva
infatti disporre prima la surroga dei consiglieri dimissionari in una seduta di
consiglio validamente costituito, per consentire, quindi, la partecipazione dei
nuovi consiglieri ai lavori del consiglio stesso. I "surrogandi"
avrebbero pertanto partecipato sine titulo ad un consiglio comunale non
validamente costituito, votando prima per la convalida degli eletti e poi per
la surroga dei consiglieri dimissionari. Conseguiva l’illegittimità anche delle
successive attività del Consiglio comunale per l'illegittimità derivata dalle
illegittime due determinazioni, contenute nella citata deliberazione del C.C.
n. 8 in data 29 giugno 2004, in precedenza indicate.
II. Nella prima censura di erroneità della decisione per violazione degli
artt. 38, 40 e 45 del D.Lgs. n. 267/2000 e dei principi di ragionevolezza, gli
appellanti sostengono che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto
applicabile alla fattispecie il regolamento del Consiglio comunale di cui alla
deliberazione consiliare n. 42 in data 27.11.1992 le cui disposizioni
opererebbero solo dopo la convalida degli eletti.
Per la prima convocazione del Consiglio comunale
occorrerebbe fare riferimento agli artt. 40 e 41 del D.Lgs. n. 267/2000 che
definisce gli adempimenti della prima seduta del Consiglio comunale.
L’art. 21 del regolamento del Consiglio comunale di
Castelletto D’Orba non poteva pertanto operare come invece, erroneamente, ha
ritenuto la prima decisione: non era per conseguenza necessaria alcuna
integrazione all’ordine del giorno della seduta, sia perché la sostituzione dei
consiglieri di maggioranza è avvenuta causa le dimissioni di alcuni dei
consiglieri eletti e prima della convalida e pertanto automaticamente, sia
perché la surrogazione dei consiglieri dimissionari costituisce atto dovuto di
valenza dichiarativa e non costitutiva.
Nel che l’ulteriore ragione di erroneità della sentenza di
primo grado (oggetto della seconda censura d’appello) sia perché alla prima
seduta consiliare dovevano partecipare direttamente i soggetti chiamati a
surrogare i dimissionari ex lege, senza procedere preventivamente alla
surroga, sia perché all’esito delle dimissioni presentate il 22 giugno 2004 si
è verificato automaticamente il trasferimento dell’ufficio in capo ai
consiglieri che seguivano i dimissionari nella stessa lista ai sensi dell’art.
45, D.Lgs. n. 267/2000, come sostenuto anche dalla Direzione generale
dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno. Non sarebbero per
conseguenza viziate nè le successive attività del consiglio comunale nella
seduta del 29 giugno 2004, né l’integrazione all’ordine del giorno in data del
28.6.2004.
III. Il Collegio ritiene che l’appello sia infondato e che la sentenza
impugnata debba essere confermata.
III.1. Dei motivi di appello, precede in ordine logico la
trattazione del secondo, il particolare sotto il profilo della violazione degli
artt. 38, 40 e 45 D.Lgs. n. 267/2000.
Ad avviso degli appellanti infatti, la surroga automatica
dei consiglieri eletti dimissionari con i primi quattro risultati non eletti
nella lista di maggioranza intervenuta anteriormente alla prima seduta del
consiglio comunale dopo le elezioni, comportava che i surrogandi dovessero
essere chiamati a partecipare direttamente alla seduta, come è effettivamente
avvenuto con la loro presenza, che ha concorso a costituire validamente il quorum
strutturale e funzionale. Erroneamente la prima decisione avrebbe perciò
ritenuto che occorreva disporre prima la surroga dei dimissionari in un
consiglio validamente costituito (con la presenza di tutti i consiglieri eletti
nelle liste di maggioranza) e poi procedere alla surroga dei consiglieri
dimissionari.
Il Collegio non ritiene di allinearsi agli argomenti
sueposti.
L’obbligo imposto in sede di prima convocazione del
consiglio comunale (e provinciale) dall’art. 41 D.Lgs. n. 267/2000 di "esaminare
la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III" vale a dirimere
ogni incertezza sulla circostanza che alla prima seduta possano validamente
partecipare solo coloro che sono risultati validamente eletti all’esito dello
scrutinio e non già - seppure in via di surroga - coloro che non abbiano
conseguito le preferenze richieste per entrare a comporre l’organo consiliare.
Ne sono prova il riferimento alla condizione di "candidato eletto"
per quanto attiene all’opzione prevista dall’art. 57, D.Lgs. n. 267/2000 nel
caso di contemporanea elezione della medesima persona in due province, comuni o
circoscrizioni e la disciplina della incompatibilità fra consigliere ed
assessore contenuta nell’art. 64 D.Lgs. n. 267/2000, che prevede la cessazione
dalla carica di "consigliere" all’atto dell’accettazione della
nomina, con ciò presupponendo che il candidato che assume la carica di
assessore nella rispettiva giunta sia stato già validamente eletto con le
maggioranze prescritte dagli artt. 71 e segg. del decreto legislativo in esame.
D’altra parte, la stessa convalida, cui a norma dell’art.
41 D.Lgs. n. 267/2000 è necessario procedere prima di ogni altro adempimento
nella seduta del consiglio immediatamente dopo le elezioni, si svolge nei soli
confronti dei candidati proclamati eletti: quelli cioè che abbiano ottenuto le
maggioranze prescritte dagli artt. 71 e 72 D.Lgs. n. 267/2000 per acquisire il
diritto al seggio da assegnare alla rispettiva lista di appartenenza. In
assenza della proclamazione "di candidato eletto" all’esito delle
scrutinio, analogo diritto non è attribuibile ai candidati non eletti, che
sono, pertanto ammessi a surrogare o sostituire quelli eletti solo in presenza
delle condizioni previste dall’art. 45 D.Lgs. n. 267/2000 e previo provvedimento
consiliare. Specifico in tal senso è il quarto comma dell’art. 38 D.Lgs. n.
267/2000 che condiziona l’entrata in carica dei consiglieri alla proclamazione
o alla delibera dell’organo consiliare in caso di surrogazione.
III.2 L’assunto degli appellanti comporta quindi che i candidati non eletti
entrerebbero a comporre il consiglio comunale nella prima seduta ex art. 41
D.Lgs. n. 267/2000, in assenza di proclamazione e di delibera del consiglio
comunale, delle condizioni cioè previste dagli artt. 38, comma quarto e 71 e 72
D.Lgs. n. 267/2000 per assumere la carica di consigliere. Lo stesso
procedimento di convalida previsto art. 41 è, del resto, manifestazione del
diritto - dovere di qualsiasi organo rappresentativo di giudicare da sé le
proprie condizioni di validità sotto l’aspetto dello jus in officio dei
rispettivi componenti: per questo la disposizione, ripetendo oramai una formula
tralatizia in materia, prescrive che la "condizione degli eletti" va
esaminata nella prima seduta del consiglio comunale (o provinciale) prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto.
III.2 Non appare poi sostenibile, sia pur nella particolarità della
fattispecie, che le dimissioni dei quattro consiglieri comunali proclamati
eletti intervenute il 22 giugno 2004, prima cioè dell’insediamento del
consiglio comunale fissata per il giorno 29 giugno 2004 abbiano di per sé
comportato la surroga con i candidati non eletti per il verificarsi automatico
ed istantaneo del trasferimento dell’ufficio in capo ai candidati dimissionari
che seguivano nella stessa lista.
A parte la contrarietà dell’assunto al citato art. 38
comma quarto D.Lgs. n. 267/2000 -che richiede per i candidati non eletti
l’adozione ......