PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA
Comuni inferiori a 5.000 abitanti: contributi per L.S.U.
N
N. 06906/2011REG.PROV.COLL.
N. 07230/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
numero di registro generale 7230 del 2011, proposto dalla srl Easy Nite, in
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati
Federico Tedeschini e Gianmaria Covino, con domicilio eletto presso lo studio
legale del primo in Roma, largo Messico, 7;
contro
La
Federazione Italiana Pallacanestro - F.I.P.- Ufficio Forniture e Contratti, in
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido
Valori e Paola Maria Angela Vaccaro, con domicilio eletto presso lo studio
legale del primo in Roma, viale delle Milizie,106;
nei
confronti di
La srl I
Viaggi del Perigeo, in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa dall'avvocato Francesca Nappi, con domicilio eletto presso lo studio del
medesimo difensore in Roma, via Taro n. 25;
la Carlson Wagonlit Italia S.r.l., non costituita in questo grado di giudizio;
per la
riforma
della
sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 6990/2011, resa tra
le parti, concernente AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI AGENZIA DI VIAGGIO
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Pallacanestro -
F.I.P.- Ufficio Forniture e Contratti e della srl I Viaggi del Perigeo;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il consigliere di Stato Giulio
Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato A. Manzi, per delega
dell’avvocato Tedeschini, l’avvocato Valori e l’avvocato Nappi;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e
DIRITTO
1.E’
impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 4 agosto
2011 n. 6990, resa in forma semplificata, che ha respinto il ricorso della
odierna appellante avverso gli esiti della procedura negoziata di cottimo
fiduciario espletata dalla Federazione Italiana Pallacanestro per l’affidamento
dei servizi di agenzia di viaggio per il periodo 1° giugno 2011 - 31 maggio
2013. L’appellante, seconda graduata a parità di punteggio con la società
Carlson Wagonlit Italia S.r.l., torna a reiterare in questo grado le censure
già inutilmente fatte valere dinanzi al giudice di primo grado, lamentando la
erroneità della gravata sentenza nella parte in cui dette censure ha disatteso;
conclude per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, e per
l’annullamento degli atti in quella sede gravati, in riforma integrale della
impugnata sentenza.
2.Si è
costituita in giudizio la intimata Federazione nonché la controinteressata
aggiudicataria per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.
All’udienza
del 6 dicembre 2001 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
3.Con il
primo motivo l’appellante torna a prospettare la tesi dell’anomalia
dell’offerta della aggiudicataria Viaggi del Perigeo, ove intesa nel senso che
lo sconto del 30% offerto dalla concorrente in relazione ai servizi di
prenotazione alberghiera e di nolo delle autovetture andasse riferito alla voce
delle commissioni a suo favore e non invece – come era da presumere - sul
prezzo alla stessa praticato dai fornitori dei distinti servizi. Lamenta che
sul punto sia mancata la necessaria chiarezza e si duole che l’Amministrazione
appaltante non abbia preliminarmente acclarato tale decisiva questione prima di
assegnare i punteggi alle offerte in gara e che altrettanto non abbia fatto il
giudice di prime cure disattendendo senza congrua motivazione il motivo di
doglianza sul punto articolato.
La censura
non merita condivisione.
Dalla
documentazione acquisita agli atti si evince in modo inequivoco che la
percentuale di sconto offerta dall’aggiudicataria riguardasse effettivamente la
sua commissione, e non configura quindi un risparmio sul prezzo. E’ stata
d’altra parte la stessa stazione appaltante a chiarire che la dicitura “
ristorno di commissione” utilizzata all’All. 4 lett. A della lex specialis
dovesse intendersi riferita allo sconto sul premio di commissione e non sul
prezzo contrattuale dei servizi offerti, sicchè non potevano sorgere dubbi di
sorta in ordine alla corretta interpretazione da dare alla espressione, che
andava sicuramente riferita alle commissioni di ritorno dei concorrenti e non
già agli sconti sui prezzi dei servizi ( come erroneamente ritenuto dalla
odierna appellante). Anche il contratto susseguente alla aggiudicazione,
secondo le precisazioni fornite dalla Federazione appellata, avrebbe dovuto
essere stipulato nel rispetto di tale interpretazione autentica della lettera
della lex specialis , di talchè per un verso risulta tutelata la
posizione della stazione appaltante e, per altro verso, nessun vulnus
alla par condicio competitorum può ritenersi connesso ad una ipotetica
ed insussistente cattiva interpretazione della richiamata clausola di gara. In
ogni caso, l’offerta dell’aggiudicataria, così correttamente intesa, non
avrebbe potuto considerarsi anomala e quindi sostanzialmente inattendibile,
atteso che –come correttamente rilevato dai giudici di primo grado - per
giurisprudenza costante, il giudizio di anomalia va riferito alla offerta
complessivamente considerata in tutte le sue componenti e non invece in
relazione alle singole voci che la compongono ( di recente, Cons. Stato, sez.
V, 20 giugno 2011, n. 3675; sez. III, 7 marzo 2011 n. 1419).
4.Quanto
alla seconda censura, afferente la pretesa violazione del principio di
rotazione di cui all’art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2066, il Collegio
osserva che anche tale doglianza non merita condivisione.
Quello della
rotazione dei soggetti da invitare nelle procedure negoziate è indubbiamente un
principio funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese
affidatarie dei servizi con il sistema selettivo del cottimo fiduciario, ma in
quanto tale lo stesso non ha, per le stazioni appaltanti, una valenza
precettiva assoluta, di guisa che la sua episodica mancata applicazione non
vale ex se ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta
che questa si sia conclusa con l’aggiudicazione in favore di un soggetto già in
precedenza invitato a simili selezioni ( ovvero già affidatario del servizio).
Tanto più quando sia rimasto comprovato, come nel caso che ci occupa, che la
gara si sia svolta nel rispetto del principio di trasparenza e di parità di
trattamento e si sia conclusa con l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa
per la stazione appaltante, senza che nel giudizio comparativo tra le offerte
abbia inciso la pregressa esperienza specifica maturata dalla impresa
aggiudicataria nella veste di partner contrattuale della amministrazione
aggiudicatrice.
5.Venendo da
ultimo al terzo motivo d’appello, reiterativo di quello contenuto nel ricorso
per motivi aggiunti di primo grado, il Collegio ritiene di confermare quanto
osservato dai primi giudici in ordine alla inammissibilità della censura per
difetto di interesse. L’interesse all’esame della censura, infatti, in quanto
afferente al confronto tra l’offerta della odierna appellante con la seconda
graduata a parità di punteggio ( Carson Wagonlit s.r.l) sarebbe maturato in
capo all’appellante soltanto in esito al f......