PRIVACY: LEGITTIMO L'USO DEL FAX TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Vietati gli MMS nelle cabine elettorali
Fax legittimo tra P
Fax legittimo tra P.A.
I dipendenti
pubblici sono comunque tenuti al rispetto della riservatezza dei dati personali
E’ legittimo l’uso del fax nelle comunicazioni tra
amministrazioni pubbliche. In ogni caso, i dipendenti incaricati dalle
amministrazioni all’invio e alla ricezione delle comunicazioni tramite fax (indipendente dal grado e dalla funzione
ricoperta) devono sempre rispettare gli
obblighi di riservatezza e le misure di sicurezza che la legge sulla privacy
pone a protezione dei dati personali trattati. Naturalmente i dati comunicati
non devono essere eccedenti rispetto
agli scopi per i quali vengono richiesti.
Ribadendo queste indicazioni di
carattere generale, alle quali le amministrazioni devono attenersi per un
corretto trattamento dei dati,
l’Autorità Garante ha rigettato
il ricorso di una dipendente che contestava le modalità con le quali il datore
di lavoro pubblico aveva effettuato alcuni accertamenti nei suoi confronti. Nel
caso in esame l’amministrazione della dipendente aveva inviato alla segreteria del personale del Comune dove
lavora il marito, un fax nel quale si chiedeva, per ragioni amministrative
legate all’istruttoria della posizione della signora, se il coniuge usufruisse dei benefici prevista dalla legge sulla
tutela dell’handicap (104/1992). La
ricorrente, nell’istanza rivolta prima
all’amministrazione e poi al Garante, contestava l’uso del fax come mezzo di
comunicazione idoneo, evidenziava la possibile divulgazione a terzi di
informazioni personali senza il suo consenso e chiedeva inoltre la condanna del
titolare al risarcimento del danno.
Nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha accertato la
legittimità dell’operato dell’ente pubblico, il quale non deve richiedere il
consenso dei dipendenti per trattare i loro dati e risulta aver agito nel
rispetto delle norme di legge e di
regolamento. La comunicazione tramite fax, infatti, è consentita dalla legge ed
è stata effettuata per ragioni istituzionali rispettando i limiti di pertinenza
e non eccedenza dei dati trattati.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta di risarcimento
del danno, questa può essere proposta,
se ricorrono i presupposti, solo di
fronte al giudice ordinario.
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