PROBLEMATICHE RELATIVE ALLO STATO CIVILE
LIMITI ALLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO
STATO CIVILE
STATO CIVILE
Cognome adottata straniera maggiorenne
Questo Ufficio ha ricevuto dal Tribunale Ordinario di Tivoli decreto di
adozione di cittadina rumena maggiorenne, con figlia minore riconosciuta
soltanto dalla stessa.
Detto decreto è stato trascritto nei registri di stato civile di questo Comune.
Successivamente l'adottante ha prodotto agli atti di questo Ente la decisione
del Tribunale Rumeno di riconoscimento della sentenza di adozione del Tribunale
italiano.
Poichè è sopraggiunta richiesta del genitore adottivo di anteporre il proprio
cognome a quello dell'adottante e l'allargamento interpretativo
all'anteposizione del cognome anche alla figlia naturale minore dell'adottata,
si chiede di conoscere la relativa procedura.
Si chiede inoltre di sapere se sia consentito trascrivere l'atto di nascita con
la relativa annotazione a margine , considerato che trattasi di cittadina
straniera, ed i successivi conseguenti adempimenti anagrafici.
Fino all'acquisizione della cittadinanza italiana da parte della straniera
maggiorenne adottata, il suo cognome non può essere modificato.
L'atto di nascita della stessa, se residente in Italia, può essere trascritto
solo ai sensi dell'art. 19 del DPR 396/2000, ma non annotato, in quanto tale
trascrizione è solo meramente riproduttiva dell'atto formato all'estero e non
produce alcun effetto per l'ordinamento italiano. Se le autorità competenti
dello Stato di cui l'interessata è cittadina emettono un provvedimento di
cambiamento di cognome, l'atto di nascita corredato della relativa annotazione
effettuata dalle medesime autorità straniere può essere trascritto sempre ai
sensi dell'art. 19 del DPR 396/2000.
Capacità al riconoscimento di figlio naturale
In considerazione che per il caso di riconoscimento di infrasedicenne straniera
sono state date le seguenti indicazioni:
QUESITO DEL 7.3.2005 SEZIONE: RICONOSCIMENTI
Si comunica che la capacità del riconoscimento di figlio naturale è regolata
dalla legge nazionale del genitore, come disposto dall'art. 35 della legge n.
218/1995.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, l'ufficiale dello stato civile,
una volta accertate le modalità previste dalla legge nazionale
dell'interessato, deve conformarsi alla stessa (nel quesito si parla di una
cittadina belga che ha meno di sedici anni).
QUESITO DEL 14.12.2004 SEZIONE:REDAZIONE ATTI
Il riconoscimento di filiazione naturale da parte di infrasedicenne non può
essere fatto per motivi di ordina pubblico. Pertanto l'atto di nascita deve
essere formato come "nascita da genitori non conosciuti". Si
suggerisce, tuttaia, di informare tempestivamente l'interessata al fine di
consentirle di rivolgersi al Tribunale dei minori per ottenere l'eventuale
sospensione della procedura di affidamento in attesa che la stessa possa
effettuare il riconoscimento al compimento del 16° anno.
Si chiede se il riconoscimento di infrasedicenne sia da considerarsi contrario
all'ordine pubblico, anche quando ammesso dalla legge nazionale dello stato
straniero di appartenenza.
Si ringrazia per la cortese attenzione
Il riconoscimento di figlio naturale da parte di straniera di età inferiore ai
16 anni è da considerarsi contrario all'ordine pubblico anche se ammesso dalla
legge nazionale dell'interessata. Pertanto l'atto di nascita deve essere
formato come "nascita da genitori non conosciuti". In tale caso,
tuttavia, può essere rivolta domanda al Tribunale dei minori al fine di
ottenere l'eventuale sospensione della procedura di affidamento.
Modelli per la redazione degli atti
Con le varie modifiche apportate con il d.p.r. 396/2000, sono state eliminate
nella redazione degli atti alcune indicazioni previste dal vecchio Ordinamento
dello Stato Civile, la professione, i testimoni (ad eccezione dei matrimoni
civili). In alcuni Uffici di stato civile si continuano ad usare modelli in cui
esistono le indicazioni abrogate, sbarrando con trattini i campi assegnati, es:
Alla presenza dei testimoni ----- nato a ----- residente in ---- di
professione-----, perchè sono del parere che, non avendo il Ministero emanato i
nuovi modelli, devono essere usati quelli in vigore.
Altri Uffici ritengono invece che con l'abrogazione di quelle parti, esse
devono essere automaticamente eliminate dai modelli, senza che il Ministero
emani un altro modello, in quanto è implicito che con la loro abrogazione non
devono più apparire. Si chiede pertanto l'autorevole parere di codesto Ufficio
se possano essere eliminate dai modelli degli atti quelle parti reltive ad
indicazioni non più previste perchè abrogate.
Possono essere eliminate le parti dei modelli relative ad informazioni la cui
indicazione è stata abrogata dal nuovo regolamento dello stato civile, ovvero
barrate le relative voci. La questione è comunque allo studio nel quadro della
sperimentazione dell'informatizzazione degli atti, anche al fine di pervenire
all'eventuale approvazione di nuovi modelli nelle more del passaggio a regime
degli archivi informatici.
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