PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA PAESAGGISTICO
LEGITTIMAZIONE A IMPUGNARE UNA CONCESSIONE EDILIZIA
REPUBBLICA
ITALIANA N. 4341/04
REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.2201 REG:RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1997
ha pronunciato la
seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 2201 del
1997 proposto da PROVINCIA DI PADOVA, in persona del Presidente p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Pata e Massimo Ozzola, con
domicilio eletto in Roma, alla via Germanico n. 172;
contro
AGROITTICA
VENETA S.R.L., in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Luigi Manzi e Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto in Roma, alla via
Gonfalonieri n. 5;
per l'annullamento
della
sentenza n. 1628 in data 5.10.1996 pronunciata tra le parti dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. II;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale dell’appellata;
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli
atti tutti della causa;
Relatore
il cons. Gabriele Carlotti;
Uditi
alla pubblica udienza del 9 marzo 2004 l’avv. M. Ozzola per la Provincia di
Padova e l’avv. L. Manzi per l’Agroittica Veneta;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. La Società Agroittica Veneta s.r.l.
(in seguito “Agroittica”), che aveva ottenuto l’autorizzazione ambientale per
la realizzazione del primo stralcio di un progetto d’impianto destinato
all’acquacoltura nel territorio del Comune di Carmignano di Brenta (bacino
boschi di Camazzola), impugnava avanti al T.a.r. del Veneto il diniego opposto
dalla Provincia di Padova, con provvedimento presidenziale del 26.1.1995, n.
64571/92/1947, alla richiesta di autorizzazione ambientale ex art. 7 L. n. 1497/1939 per l’esecuzione del secondo stralcio.
Il primo giudice, con la sentenza specificata in epigrafe, dopo aver estromesso dal
giudizio il Comune di Carmignano di Brenta perché estraneo alla materia del
contendere, accoglieva il gravame, annullando per l’effetto il suddetto
diniego.
2. Avverso la decisione interponeva
appello la Provincia di Padova, deducendone l’erroneità e domandandone la
riforma.
Resisteva la Agroittica, promuovendo
altresì appello incidentale.
3. Con decisione interlocutoria n.
1061 del 2003 la Sezione ordinava incombenti istruttori.
4. All’udienza del 9.3.2004 l’affare era trattenuto in decisione.
5. Per un’esatta intelligenza
dell’oggetto del contendere giova premettere in fatto che, con il precedente
provvedimento di autorizzazione prot. n. 13662/90/671 del 27.9.1990, la
Provincia appellante aveva consentito alla Agroittica di eseguire la prima
parte di un intervento, finalizzato alla sistemazione ambientale di un’area
recuperata per l’acquacoltura, prevedendo espressamente l’effettuazione di
ulteriori verifiche sullo stato dei luoghi all’esito dell’escavazione di mc.
445.000 per mq. 71.200.
6. Una volta terminati i lavori in
parola, l’Agroittica inoltrava alla Provincia di Padova un’istanza di rilascio
di una nuova autorizzazione per la realizzazione di opere funzionali
all’allevamento di salmonidi in gabbie galleggianti.
7. La Provincia di Padova, con l’atto
impugnato in primo grado, negava l’assenso invocato avendo ritenuto che
dall’intervento, relativo ad una superficie di mq. 93.000 per un volume da
scavare di mc. 581.250, potesse derivare un grave pregiudizio all’ambiente «per la modificazione della falda freatica e
quindi dei regimi idraulici dell’area di intervento, nonché richiamato l’art.
13 dell(e) N.T.A. del vigente P.T.R.C., per il possibile inquinamento derivante
dall’attività di acquicoltura in relazione alle esistenti opere di prese
acquedottistiche».
8. Il giudice di prima istanza, con la
sentenza appellata, accoglieva il ricorso proposto dall’Agroittica, annullando
il diniego provinciale perché asseritamente viziato da difetto di motivazione e
di istruttoria; in particolare il T.a.r. opinava che l’autorizzazione fosse
stata negata sulla base di considerazioni che, in quanto attinenti a profili di
difesa ambientale dall’inquinamento idrico, apparivano del tutto estranee alla
valutazione dell’impatto dell’intervento sull’estetica dei luoghi.
Il Tribunale escludeva inoltre che
la natura delle opere afferenti al secondo stralcio – consistenti
nell’approfondimento delle restanti sezioni del bacino già in essere e nella
collocazione delle gabbie di allevamento – potesse incidere sull’aspetto
esteriore dei siti protetti, interessati alle modifiche.
9. L’appello
dell’Amministrazione provinciale è affidato ai seguenti mezzi di gravame: 1)
l’oggetto del secondo stralcio non consisteva affatto nel mero approfondimento
dello scavo già esistente né l’autorizzazione già rilasciata contemplava la
futura necessità di portare l’intero specchio acqueo alla profondità indicata
nell’istanza respinta; piuttosto la richiesta del 28.9.1992 (II stralcio)
implicava l’ampliamento della superficie da destinare ad itticoltura, con
aumento della profondità dello scavo su area diversa da quella interessata dal
primo stralcio e tanto emergeva dall’entità dei lavori di escavazione (estesi
per mq. 93.000, per un volume di materiale da estrarre di ca. mc. 581.250) a
fronte del modesto ampliamento (di soli mq. 562,50) necessario
all’installazione delle gabbie di allevamento dei salmonidi, prevista nel I stralcio e mai autorizzata;
2) la preservazione dell’assetto idrogeologico dell’area in questione,
costituita dalla golena del fiume Brenta ed interamente sottoposta al vincolo
paesistico di cui alla legge n. 1497/1939 ex
lege n. 431/1985 (art. 1, commi 1, lett. c) ed 8), assumeva un’indubbia valenza ambientale sotto il profilo
delle possibili ricadute negative dell’intervento sulla falda freatica ivi
esistente e, quindi, il T.a.r. non avrebbe potuto divisare nel senso che la
valutazione di tali aspetti del progetto, non di interesse meramente idraulico,
esorbitasse dall’ambito del controllo amministrativo riservato alla Provincia.
10. Con
l’appello incidentale la Agroittica critica la sentenza impugnata nella parte
relativa alla reiezione del motivo concernente la denunciata contraddittorietà
del diniego all’esecuzione dei lavori pertinenti al II stralcio rispetto a
quanto in precedenza autorizzato dalla stessa Provincia: l’Amministrazione
invero a......