PROCURA ALLE LITI: NON SERVE L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA
RIMBORSO SPESE ELETTORALI
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA
ITALIANA N.
848/09 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.
9963/07 REG. RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale Quinta Sezione
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 9963/2007
del
19/12/2007, proposto dal
Comune di REGGIO CALABRIA rappresentato e difeso dall’avv. Mario DE TOMMASI con
domicilio eletto in Roma, Via Cosseria n. 2 presso il dottor Alfredo Placidi;
contro
la DAMIR S.R.L., la DAMIR
PUBBLICITA’ e l’ ATI PIERRE MANAGEMENT
SICILIAN PUBLICITY ADVETISING SPA SRL, rappresentate e difese dagli
avvocati Giuseppe MAZZARELLA e Massimo FRICANO, con domicilio eletto in Roma,
via Piave n. 52, presso l’avv. Renato Carcione;
e nei confronti
della PUBLIEMME S.R.L. non
costituitasi;
e della PES PUBBLICITA' ESTERNA
SPECIALE S.R.L. rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo MARAZZI e Sergio
MAGLIO con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del secondo, via San Saba
n. 7;
per
la riforma
della sentenza del TAR
CALABRIA - REGGIO CALABRIA n.1149/2007 ,
resa tra le parti, concernente: esclusione da appalto per la realizzazione di
impianti pubblicitari;
Visto l’atto di
appello con i relativi allegati;
Viste le memorie
difensive;
Visti gli atti
tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 11 Novembre 2008, relatore il Consigliere Francesco
Caringella ed uditi, altresì, gli avvocati F. Muscatello e R. Carcione per
delega, rispettivamente, degli Avv.ti M. De Tommasi e G. Mazzarella;
FATTO
E DIRITTO
1. Il Comune di Reggio Calabria
bandiva una gara pubblica
d'appalto per la realizzazione, installazione, manutenzione e gestione, per la
durata di cinque anni, degli impianti pubblicitari ubicati nel suo territorio e
su aree di proprietà comunale, a norma del vigente Piano degli Impianti Pubblicitari.
La gara in questione prevedeva
l'articolazione in più lotti distinti (per l'esattezza cinque) e attribuiva ai
partecipanti il diritto di concorrere liberamente per uno o più lotti (e dunque
anche per tutti i lotti a concorso, con la previsione, in tal caso, di
meccanismi atti a distribuire tra i restanti partecipanti i lotti per l'ipotesi
in cui un'impresa avesse formulato la migliore offerta per tutti lotti messi a
gara).
La Damir s.r.l. formulava un'offerta per il lotto 4, la Damir
Pubblicità s.r.l. un'offerta per i lotti 1 e 3 e l'ATI fra le imprese SPA e
PierreManagament un'offerta per il lotto 5.
Il Comune provvedeva
quindi ad una prima provvisoria a aggiudicazione con verbale in data 30
novembre 2006, aggiudicando il lotto 1 alla ditta Alessi, il lotto 2 alla
Publiemmme, il lotto 3 alla Progetto5, il lotto 4 alla Leodori Pubblicità e il
lotto 5 all'ATI SPA-Pierre Managament.
Quindi, recependo i
rilievi al riguardo svolti, l’Amministrazione
provvedeva ad una nuova
aggiudicazione provvisoria e, in applicazione del disposto del richiamato
articolo 5 del disciplinare di gara, con provvedimento n. 0190863 in data 7
dicembre 2006, disponeva una nuova aggiudicazione provvisoria (lotto
1 alla Damir Pubblicità, lotto n. 2 alla Progetto5, lotto 3 alla Leodari, lotto
4 alla Alessi, lotto 5 alla ATI SPA-Pierre Management).
L'aggiudicazione
definitiva interveniva con determinazione n. 82 in data 29 dicembre 2006.
Contro tali
provvedimenti proponeva ricorso giurisdizionale la società Publiemme
s.r.l., lamentando, tra l'altro, violazione dell'articolo 34 del decreto
legislativo n. 163 in data 12 aprile 2006, nonché dell'articolo 97 della
Costituzione e dell'articolo 3, lettera g), del bando di gara. La
Publiemme s.r.l. rappresentava al Tribunale che il citato articolo 34
imponeva alle stazione appaltante di escludere dalla gara i concorrenti per i
quali fosse stato accertato che le relative offerte fossero imputabili ad un
unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. Nel caso di specie,
secondo la Publiemme s.r.l., le ditte Damir Pubblicità s.r.l., Damir s.r.l. e
SPA s.r.l., sulla base di univoci elementi.
A seguito di tale
rilievo, il Comune comunicava , con
nota in data 22 febbraio 2007, l'avvio di un procedimento volto alla esclusione Damir Pubblicità s.r.l., Damir
s.r.l. e SPA s.r.l., dalla gara, per avere rilevato, tramite visori camerali,
l'esistenza di un collegamento sostanziale tra le stesse tale da integrare gli
estremi della violazione del citato articolo 34, secondo comma, del decreto
legislativo n. 163 del 2006.
Con la determinazione dirigenziale n. 691 in data 5
marzo 2007 il Comune di Reggio
Calabria, ha disposto l’esclusione di Damir s.r.l., Damir Pubblicità s.r.l., e
di ATI SPA s.r.l., disponendo quindi
la revoca dell'aggiudicazione dei
lotti 1 e 5 di tale appalto e la correlata aggiudicazione provvisoria di tali
lotti in favore delle società controinteressate.
Con la sentenza
appellata i Primi Gudici hanno accolto il ricorso proposto dalle società eluse.
Appellano in via principale
il Comune di Reggio Calabria ed in via incidentale (più precisamente con
ricorso incidentale autonomo) la Publiemme s.r.l..
Si sono costituite le parti in epigrafe specificate.
All’udienza del 12
novembre 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Occorre preliminarmente
disattendere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del procuratore
costituito per conto del Comune resistente in ragione della mancanza di una
preventiva autorizzazione da parte del competente dirigente al rilascio della
procu......