PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE: AFFIDAMENTO A SOCIETA' COMUNALE
ANNULLAMENTO INQUADRAMENTO IN CATEGORIA SUPERIORE
REPVBBLICA ITALIANA
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
N.
Reg. Sent.
Anno
N.
Reg. Gen.
Anno
PER IL LAZIO, SEZ. II
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul
ricorso n. 1117/2006, proposto dalla ARA s.n.c., Tecnicon S.r.l., Ditta Carlo
Usai, R.O.M.A. Consorzio, Studio C.R.C. di Paolo Pastorello, Cooperativa C.B.C. S.r.l., Ditta Antonio Forcellino, Arke'
Consorzio, Carla Tomasi & C S.a.s.,
Erre Consorzio, Consorzio Cb Art, Ditta
Sergio Salvati, Ditta Anna de Riso Paparo, correnti in Roma, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Luca DI
RAIMONDO ed elettivamente domiciliati in Roma, via della Consulta n. 50,
CONTRO
- il COMUNE DI ROMA,
in persona del sig. Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv.
Cristina MONTANARO ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Tempio di
Giove n. 21 e
- l’AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del Presidente pro tempore, non costituita nel presente giudizio
E NEI CONFRONTI
della ZETEMA
PROGETTO CULTURA s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante
pro tempore, controinteressata, rappresentata
e difesa dal prof. Stefano VINTI e dall’avv. Elia BARBIERI ed elettivamente
domiciliata in Roma, alla via Emilia n. 88,
PER L’ANNULLAMENTO
A) – della deliberazione
n. 286 del 3 novembre 2005, pubblicata all’Albo pretorio dall’8 al 22 novembre
2005, con cui il Consiglio comunale di Roma ha acquisito l’intero capitale
sociale della controinteressata e ha ap-provato il nuovo statuto sociale; B) –
della deliberazione n. 663 del 30 novembre 2005, pubblicata all’Albo pretorio
dal 9 al 23 dicembre 2005, con cui la Giunta comunale di Roma ha approvato il
contratto di servizio tra il Comune e la controinteressata, relativamente alla
fornitura dei servizi di progettazione, conservazione, manutenzione,
documentazione e catalogazione dei beni culturali (mobili ed immobili) del
Comune stesso; C) – dell’eventuale atto d’approvazione di tali deliberazioni;
D) – dell'eventuale contratto stipulato tra il Comune e la controinteressata.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate ;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore
all’udienza pubblica del 28 giugno 2006 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e
uditi altresì, per le parti, gli avvocati DI RAIMONDO, MONTANARO e BARBIERI;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La
ARA s.n.c., corrente in Roma e consorti assumono d’esser tutte imprese operanti
nel settore del restauro di beni culturali, nonché d’aver acquisito al riguardo
ampia esperienza in ordine al restauro ed alla conservazione di detti beni e,
alcuni, anche all’attività di progettazione e direzione lavori di opere
pubbliche.
La
ARA s.n.c. e consorti dichiarano altresì che il Comune di Roma, fin dal 2000,
ha in varia guisa affidato alla Zetema Progetto Cultura s.r.l., corrente in
Roma o a suoi danti causa un complesso di lavori e servizi, di mole tale da
aver rarefatto il mercato del restauro e della gestione dei beni culturali. A
loro dire, infatti, l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, con
nota prot. n. 27146 del 29 agosto 2005, ha evidenziato tale nocivo fenomeno e
ha invitato il Comune di Roma ad adottare iniziative acconce «…a rimettere in
concorrenza le attività di manutenzione ordinaria e di restauro dei beni
culturali, anche mediante una procedura ad evidenza pubblica…».
Sennonché
già il Comune aveva statuito d’affidare alla predetta Società, con atti gravati
in separata sede, i servizi di valorizzazione del Sistema Musei civici di Roma
con numerose attribuzione. Da ultimo, con deliberazione n. 286 del 3 novembre
2005, pubblicata all’Albo pretorio dall’8 al 22 novembre 2005, il Consiglio
comunale di Roma ha acquisito l’intero capitale sociale della Zetema Progetto
Cultura s.r.l., acquistandone la quota, pari al 25%, ancora detenuta dalla
Civita Servizi s.r.l. ed approvandone il nuovo statuto sociale. Con successiva
deliberazione n. 663 del 30 novembre 2005, pubblicata all’Albo pretorio dal 9
al 23 dicembre 2005, la Giunta comunale di Roma ha approvato il contratto di
servizio tra il Comune e la predetta Società, relativamente alla fornitura dei
servizi di progettazione, conservazione, manutenzione, documentazione e
catalogazione dei beni culturali (mobili ed immobili) del Comune stesso.
Avverso
tali provvedimenti, nonché l’eventuale loro atto d'approvazione e l'eventuale
contratto stipulato tra il Comune e la predetta Società, la ARA s.n.c. e
consorti si gravano allora, con il ricorso in epigrafe, innanzi a questo Giudice.
Al riguardo, i ricorrenti, che chiedono pure il risarcimento del danno a’sensi
dell’art. 7, III c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, deducono in punto di diritto: A) – la violazione e falsa
applicazione della l. 11 febbraio 1994 n. 109, del Dlg 22 gennaio 2004 n. 30,
della dir. n. 92/ 50/CEE e del Dlg 17 marzo 1995 n. 157, del Dlg 1° dicembre
1997 n. 468 e dei principi in materia di regolarità del procedimento
amministrativo e d’ imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa,
nonché l'eccesso di potere sotto vari profili; B) – la violazione dei principi
comunitari e nazionali in tema d’evidenza pubblica e di libera concorrenza, del
Dlg 22 gennaio 2004 n. 42 e delle citate norme (sotto altro profilo), nonché
l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irragionevolezza, contraddittorietà,
illogicità ed ingiustizia manifeste e sviamento. Resiste in giudizio il Comune
intimato, che eccepisce l’inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto
dell’interesse azionato verso una formula organiz......