PROGRESSIONI DI CARRIERA: MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE
Autotutela su operazioni di finanza derivata
N
N. 00689/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2010,
proposto da:
Federica Raponi, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Raponi ed Emiliano
Santaroni, con domicilio eletto presso il primo in Latina, corso G. Matteotti
n.208;
contro
Comune di Monte San Giovanni Campano, in persona del
Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Loreto Gentile, con domicilio
eletto presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;
per l'annullamento, previa sospensiva,
della determina del Responsabile del Servizio Amministrativo
del Comune di Monte San Giovanni Campano n. 207 del 18.5.2010, recante
indizione della procedura selettiva interna, per titoli, prova di praticità e
colloquio, per la copertura di n. 1 posto di “Comandante” (Categoria D,
posizione giuridica D3)” e approvazione del relativo bando;
del bando della relativa procedura;
di ogni altro atto presupposto, connesso o
conseguente;
con espressa riserva di motivi aggiunti a seguito
della sua conoscenza materiale;
in parte qua, del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi del Comune di Monte San Giovanni Campano comprensivo
anche della nuova dotazione organica dell’ente, approvato con deliberazione di
G.C. n. 77 del 9.4.2002;
in parte qua, della deliberazione di giunta comunale
n. 118 del 15.9.2009, recante “Rideterminazione della dotazione organica e
approvazione della programmazione triennale (2009/2011) del fabbisogno di
personale”, comprendente, tra l’altro, la copertura di n. 1 posto di
“Comandante mediante procedura selettiva interna”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di
Monte San Giovanni Campano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio
2011 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il
10 luglio 2010 e depositato il successivo giorno 12, la dott.ssa Federica
Raponi, premesso di essere laureata in giurisprudenza e interessata a
partecipare a concorsi per l’accesso a impieghi a tempo indeterminato presso la
pubblica amministrazione, ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, relativi
alla procedura selettiva interna indetta dal Comune di Monte San Giovanni
Campano per la copertura di n. 1 posto di Comandante (Cat. D posizione
giuridica D3).
2) Spiega di avere interesse all’annullamento
dell’intera procedura interna e alla conseguente futura indizione di un
concorso pubblico al quale potere partecipare, posto che possiede i requisiti
di partecipazione previsti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi del comune di Monte San Giovanni Campano Allegato C.
3) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le
seguenti censure:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma
2, lett. f) della legge delega n. 15 del 4.3.2009; degli artt. 24, 31 e 62 del
D.L.vo n. 150/2009; degli artt. 2 e 52 del D.L.vo n. 165/2001; dell’art. 88 del
D.L.vo 267/2000. Eccesso di potere per presupposto erroneo e per sviamento.
Violazione dell’art. 3 L. 241/90 per carenza di motivazione. Violazione e falsa
applicazione dei principi costituzionali racchiusi negli artt. 3, 51 e 97 Cost.
Gli atti impugnati violano il D.L.vo n. 150 del
27.10.2009 i cui artt. 24 e 62 stabiliscono che i posti disponibili nella
dotazione organica devono essere coperti con concorsi pubblici, con riserva non
superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno.
Tale previsione, secondo anche l’interpretazione della
Corte dei Conti con la deliberazione 29.4.2010 n. 10, deve ritenersi operativa
dal 1° gennaio 2010.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 comma
3 del D.L.vo n. 267/2000. Violazione dell’art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere
sotto diversi profili.
Nella fattispecie, non è neanche applicabile l’art. 91
comma 3 del TUEL (che prevede la possibilità di concorsi riservati
esclusivamente agli interni quando trattasi di posto per i quali occorre una
professionalità maturata solo all’interno dell’Ente), in quanto manca la
deliberazione motivata (prevista dall’art. 141 comma 5 del Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) che individui la “particolare
figura professionale prevista nella dotazione organica del Comune,
caratterizzata da professionalità visibile esclusivamente all’interno
dell’Ente”.
Né, comunque, il posto di Comandante della Polizia
Municipale richiede una professionalità maturata solo all’interno dell’Ente.
III) Violazione e falsa applicazione dei principi
costituzionali racchiusi negli artt. 3, 51 e 97 Cost. Eccesso di potere per
presupposto erroneo e per sviamento. Violazione dell’art. 3 L. 241/90 per
carenza di motivazione.