PROGRESSIONI VERTICALI: SERVE CONCORSO PUBBLICO
ATTI CONCLUSIVI IMPUGNABILI PER INIZIALE VIZIO DI PROCEDIMENTO
LOMBARDIA/64/2009/PAR
LOMBARDIA/64/2009/PAR
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER
LA
LOMBARDIA
composta dai
magistrati:
dott. Nicola
Mastropasqua Presidente
dott. Giorgio
Cancellieri Consigliere
dott. Giuliano
Sala Consigliere
dott. Giancarlo Penco Consigliere
dott. Angelo Ferraro Consigliere
dott. Giancarlo
Astegiano I
Referendario
dott.ssa Alessandra
Olessina Referendario
(relatore)
dott. Massimo Valero Referendario
nell’adunanza del 17 marzo 2009
Visto
il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista
la Legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista
la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte
dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per
l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e ss.m.i.;
Visto
il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista
la Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista
la nota n. 1415 del 9 marzo 2009, con la quale il Sindaco del Comune di Pianico
(BG) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre
2004, con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla
formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della Legge n. 131
del 2003;
Vista l’ordinanza n. 43 del 9 marzo 2009, con la quale il
Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla
richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Pianico (BG);
Udito
il relatore, dott.ssa Alessandra Olessina
PREMESSA
Con
la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Pianico (BG) ha chiesto
alla Sezione di rendere parere in merito alle modalità con cui attribuire, ad
una dipendente del Comune attualmente inquadrata nella cat. B4, la progressione
verticale alla cat. C1.
In
particolare, si chiede di conoscere:
1)
se debba essere indetto, all’uopo, un concorso interno;
2)
se, in tal caso, debba essere garantita la percentuale di assunzioni con
accesso dall’esterno;
3)
se esistono discipline speciali in merito alle progressioni verticali
applicabili ai Comuni con meno di 3.000 abitanti.
Il
Comune specifica, altresì, che tale progressione verticale avverrebbe nel
rispetto del principio del contenimento della spesa per il personale.
IN VIA PRELIMINARE
La
richiesta del parere in esame è fondata sull’art. 7, comma 8, della Legge 5
giugno 2003, n. 131, che attribuisce alla Corte dei conti una funzione
consultiva in materia di contabilità pubblica.
Il
primo punto da esaminare è l’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni
regionali della Corte dei conti appunto dall’art. 7, comma 8, della Legge 6
giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni
possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica,
nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione
finanziaria e dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
In
proposito questa Sezione ha precisato in più occasioni che la norma in esame,
il cui contenuto risulta ancora poco approfondito sia dalla giurisprudenza
contabile che dalla dottrina, consente alle amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, di rivolgere alle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti due diverse tipologie di richieste (deliberaz. n. 9 del 12
marzo 2007). Da un lato, possono domandare l’intervento della magistratura
contabile al fine di ottenere forme di “collaborazione”, non specificate dalla
legge, dirette ad assicurare la regolare gestione finanziaria dell’ente ovvero
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Dall’altro possono
richiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
La
funzione consultiva, che nei primi anni di applicazione della legge è stata la
principale forma di collaborazione attivata dalle amministrazioni locali, non
esaurisce, quindi, la possibilità d’intervento delle Sezioni regionali della
Corte dei conti, in seguito a specifiche richieste degli enti territoriali.