PROJECT FINANCING: IL PIANO ECONOMICO DEVE ESSERE ATTENDIBILE
Terza rata contributo ordinario 2010
N
N. 04084/2010 REG.DEC.
N. 08220/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso
numero di registro generale 8220 del 2009, proposto da Coseam s.p.a. in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.
Corrado Marzullo e Corrado Orienti, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez
in Roma, corso Vittorio Emanuele II°, n.18;
contro
C.p.l.
Concordia Soc.Coop. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Massa e Marcello Vignolo, con
domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n.104;
nei
confronti di
Organismo di
Bacino n. 31 in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Piero Franceschi, con domicilio eletto nello
studio dello stesso in Roma, via Nomentana, n.316;
Comune di Siliqua, Comune di Decimoputzu, Comune di Musei, Comune di
Vallermosa, Comune di Villamassargia, Comune di Villassor, n.c.;
per la
riforma
della
sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI SEZIONE I n. 01269/2009;
Visto il
ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio di C.p.l. Concordia Soc.Coop. e di Organismo
di Bacino n. 31;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2010 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi
per le parti gli avvocati Orienti, Massa e Franceschi;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e
DIRITTO
1. La
società cooperativa Conseam, odierna appellante ed appellata incidentale, quale
mandante del costituendo raggruppamento temporaneo con la capogruppo AIMAG e la
mandante ASC aveva partecipato alla procedura per l’individuazione del soggetto
promotore di una proposta di project financing, indetta ai sensi
dell’art. 153 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)
dall’Organismo di Bacino n. 31 costituito per lo sviluppo della rete di
distribuzione del metano in Sardegna, ai sensi della delibera di Giunta
Regionale n. 54/28 del 22 novembre 2005.
Oggetto
dell’intervento era la realizzazione della rete e degli impianti per la
distribuzione del gas metano-compatibile dei centri abitati e degli
insediamenti extraurbani a destinazione produttiva e commerciale dei comuni del
Bacino n. 31. Partecipavano alla procedura anche la società Fiamma 2000 s.p.a.
e la società Concordia.
Al termine
delle operazioni di esame e valutazione delle proposte presentate, la
graduatoria finale stilata dalla Commissione valutatrice collocava al primo
posto la proposta della a.t.i. Aimag (con punti 60,70), al secondo la proposta
della Fiamma 2000 (punti 47,88), al terzo la proposta a.t.i. CPL Concordia
(punti 34,17)
Con
deliberazione n. 5 del 26 giugno 2008, l’assemblea dei Sindaci dell’Organismo
di Bacino n. 31 individuava la proposta di project financing dell’a.t.i.
Aimag come di pubblico interesse ai sensi dell’art. 154 del d.lgs 163/2006 e
nominava il predetto raggruppamento temporaneo quale promotore.
La CPL
Concordia impugnava innanzi al TAR Sardegna, il provvedimento di individuazione
del promotore finanziario, domandandone l’annullamento.
I vizi
dedotti da CPL Concordia riguardavano la pretesa illegittima partecipazione al
procedimento di Aimag s.p.a e di Amsc s.p.a. per violazione dei divieti di
partecipazione al procedimento delle società pubbliche miste previsti dagli
artt. 13 del d.l. n.223 del 2006 e 14 del d.lgs. n.164 del 2000 e di Fiamma
2000 per carenza, in capo al procuratore speciale della società, del potere di
presentare la proposta nonché per mancanza dei requisiti del promotore e di una
valida dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art.38 del codice
dei contratti pubblici.
Con
successivo ricorso per motivi aggiunti datato 10 ottobre 2008 CPL Concordia,
pur non avendo partecipato alla gara indetta dall’Organismo di Bacino n.31,
impugnava il bando di gara ed il provvedimento deliberativo con cui l’Organismo
di Bacino n.31 approvava il progetto preliminare di a.t.i. Aimag posto a base
della gara deducendone la illegittimità derivata per i vizi contestati nel
ricorso originario.
Il TAR con
la ordinanza n.448 del 12 novembre 2008 accoglieva la istanza cautelare
proposta da CPL Concordia.
Sulla base
della suddetta ordinanza cautelare l’amministrazione, al fine di mantenere il
finanziamento pubblico per la realizzazione dell’intervento che, in mancanza
della definizione del procedimento entro il termine del 31 dicembre 2008 sarebbe
stato revocato dalla Regione Sardegna, escludeva le società Aimag e Amsc in
autotutela, al fine di sanare i vizi denunziati dal TAR con la ordinanza di
sospensiva provvedendo alla conferma in capo alla sola Conseam della
dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto e
della nomina a promotore.
L’amministrazione
successivamente espletava le operazioni di gara ex art. 155 del codice appalti
necessarie per la definizione del procedimento ed assumeva entro il termine del
31 dicembre 2008 le determinazioni conclusive idonee ad evitare la revoca del
finanziamento regionale.
Alla gara ex
art.155 partecipava la società Fiamma che veniva esclusa per carenza dei
requisiti economici finanziari e tecnico organizzativi richiesti dal bando: il
procedimento di financing project si concludeva con la aggiudicazione
provvisoria della concessione di costruzione e gestione delle opere pubbliche a
favore del promotore Conseam in data 16 dicembre 2008.
Per
l’annullamento delle determinazioni assunte dall’Organismo di Bacino in via di
autotutela CPL Concordia proponeva il secondo ricorso per motivi aggiunti
datato 27 gennaio 2009 deducendo vari profili di illegittimità.
Nel giudizio
proposto da CPL, le controinteressate Aimag, Amsg e Conseam hanno proposto in
data 22 ottobre 2008 ricorso incidentale per contestare gli atti del
procedimento di selezione del promotore nella parte in cui non disponevano la
esclusione di a.t.i. CPL c......