PROPAGANDA ELETTORALE
ERRATA NOTIFICA, MULTA ANNULLATA
Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'Informazione e l'editoria
Circolare 7 febbraio 2008
Presidenza del Consiglio - Dipartimento per
l'Informazione e l'editoria Circolare 7 febbraio 2008
OGGETTO:
Informazione e propaganda durante la campagna elettorale.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla
legge 22 febbraio 2000 n. 28 recante: «Disposizioni sulla parità di accesso ai
mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica» modificata dalla legge 6 novembre 2003 n. 313:
«Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella
programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali», si ribadisce
quanto disposto dall'art. 9:
«1. Dalla
data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle
operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di
svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma
impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le
emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni
competenti, informano i cittadini sulle modalità di voto e degli orari di
apertura e di chiusura dei seggi elettorali».
Tale
disposizione si applica altresì alle pubblicazioni edite dalla Pubblica
Amministrazione.
Si veda:
Dpr 6 febbraio 2008, n. 20 «Convocazione dei comizi per le elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (G.U. n. 31 del 6/2/2008 -
Suppl. Ordinario n. 31).
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